Cassazione Civile: danno terminale biologico
"La giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; nel primo caso esclude la configurabilità del danno biologico in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita (da ultimo Cass. 13.1.2006, n. 517); la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi (ex plurimis Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass. 21.2.2004, n. 3549).
Non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la sopravvivenza perché possa essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, ma è del tutto evidente che non può escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza che si protrae per tre giorni. Poiché ha affermato che la sopravvivenza di tre giorni non è stata sufficiente a fare acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno biologico, la sentenza impugnata va cassata sul punto".
In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto che "per acquistare il diritto al risarcimento del danno biologico, la vittima deve sopravvivere per un ragionevole lasso di tempo; essendo sopravvissuto solo per tre giorni, Tizio non ha acquistato tale diritto e, non avendolo acquistato, non può averlo trasmesso ai genitori; nessuna patologica alterazione dello stato di salute di questi ultimi è emersa dalla c.t.u., sicché è da escludere la sussistenza di un danno del genere "iure proprio".
La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 17 gennaio 2008, n.870: Danno terminale biologico).
"La giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; nel primo caso esclude la configurabilità del danno biologico in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita (da ultimo Cass. 13.1.2006, n. 517); la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi un’effettiva compromissione dell’integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi (ex plurimis Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass. 21.2.2004, n. 3549).
Non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la sopravvivenza perché possa essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico, ma è del tutto evidente che non può escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza che si protrae per tre giorni. Poiché ha affermato che la sopravvivenza di tre giorni non è stata sufficiente a fare acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno biologico, la sentenza impugnata va cassata sul punto".
In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto che "per acquistare il diritto al risarcimento del danno biologico, la vittima deve sopravvivere per un ragionevole lasso di tempo; essendo sopravvissuto solo per tre giorni, Tizio non ha acquistato tale diritto e, non avendolo acquistato, non può averlo trasmesso ai genitori; nessuna patologica alterazione dello stato di salute di questi ultimi è emersa dalla c.t.u., sicché è da escludere la sussistenza di un danno del genere "iure proprio".
La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 17 gennaio 2008, n.870: Danno terminale biologico).