Cassazione Civile: durata del comodato immobiliare

"Quando in un contratto di comodato immobiliare le parti prevedono che la restituzione dell’immobile da parte del comodante debba avvenire nel "caso che il comodante ne abbia necessità" il contratto si connota come una figura atipica, che non è riconducibile né al modello legale del comodato a termine, né a quello del comodato senza limitazione di durata, quali espressi rispettivamente nelle norme dell’articolo 1809 e 1810 Codice Civile. In tal caso il comodato è, invece, da intendere convenuto senza determinazione di tempo (salvo quello che ex lege può discendere dall’applicazione dell’articolo 1811 e salvo che un termine non risulti altrimenti in relazione all’uso pattuito), ma, ai sensi dell’articolo 1322 Codice Civile, con il patto che il potere di richiedere la restituzione possa esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell’immobile - nel senso indicato nella relazione e nella motivazione della presente - che, evidentemente, sia incompatibile con il protrarsi del godimento, e che deve essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata".

La Cassazione ha stabilito il citato principio di diritto, cassando la pronuncia del giudice di secondo grado che posto che, nel caso di specie "non essendo stata allegata a fondamento del negozio di recesso tale necessità la domanda non avrebbe potuto essere accolta".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 12 marzo 2008, n.6678: Comodato immobiliare).

"Quando in un contratto di comodato immobiliare le parti prevedono che la restituzione dell’immobile da parte del comodante debba avvenire nel "caso che il comodante ne abbia necessità" il contratto si connota come una figura atipica, che non è riconducibile né al modello legale del comodato a termine, né a quello del comodato senza limitazione di durata, quali espressi rispettivamente nelle norme dell’articolo 1809 e 1810 Codice Civile. In tal caso il comodato è, invece, da intendere convenuto senza determinazione di tempo (salvo quello che ex lege può discendere dall’applicazione dell’articolo 1811 e salvo che un termine non risulti altrimenti in relazione all’uso pattuito), ma, ai sensi dell’articolo 1322 Codice Civile, con il patto che il potere di richiedere la restituzione possa esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell’immobile - nel senso indicato nella relazione e nella motivazione della presente - che, evidentemente, sia incompatibile con il protrarsi del godimento, e che deve essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata".

La Cassazione ha stabilito il citato principio di diritto, cassando la pronuncia del giudice di secondo grado che posto che, nel caso di specie "non essendo stata allegata a fondamento del negozio di recesso tale necessità la domanda non avrebbe potuto essere accolta".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 12 marzo 2008, n.6678: Comodato immobiliare).