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Cassazione Civile: furto in casa agevolato da ponteggio? Serve sempre la rigorosa prova per la condanna dell’impresa edile e del condominio

Su ricorso promosso da un condomino che aveva denunciato di aver subito un furto nella propria abitazione agevolato da un ponteggio posto sulla facciata dell’immobile, la Corte, dover aver ribadito il principio giurisprudenziale per il quale il “ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata”, rigetta il ricorso e conferma “la non colpevolezza” dell’impresa edile e del condominio, alle luce delle considerazioni che seguono:

ü  “l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il furto si è verificato durante l’orario di lavoro … è irrilevante al fine del decidere, non avendo il ricorrente dimostrato quale sa il nesso di causalità tra la circostanza invocata e l’evento denunciato”;

ü  analoghe considerazione valgono con riferimento alla circostanza relativa allo “stato” delle tapparelle (prive di un sistema di blocco);

ü  “avendo i giudici del merito puntualmente e analiticamente valutato tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da un lato, che non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte a agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano, dall’altro che l’odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito alla delibera con la quale il condominio … malgrado la sollecitazione dell’impresa … decise di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo e che, infine, lo stesso odierno ricorrente ha omesso qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri … è evidente, da un lato, che eventuali affermazioni dei giudici di merito in contrasto con le risultanze di causa dovevano essere fatte valere con il rimedio di cui all’art. 395 c.p.c. e non certamente opponendo all’accertamento dei giudici di merito, la propria soggettiva valutazione di quelle stesse circostanze, dall’altro, che … è preclusa in questa sede di legittimità una ricostruzione degli apprezzamenti, in fatto diversa rispetto a quella compiuta dal giudici di secondo grado”.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n.1890)

Su ricorso promosso da un condomino che aveva denunciato di aver subito un furto nella propria abitazione agevolato da un ponteggio posto sulla facciata dell’immobile, la Corte, dover aver ribadito il principio giurisprudenziale per il quale il “ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata”, rigetta il ricorso e conferma “la non colpevolezza” dell’impresa edile e del condominio, alle luce delle considerazioni che seguono:


ü  “l’assunto di parte ricorrente, secondo cui il furto si è verificato durante l’orario di lavoro … è irrilevante al fine del decidere, non avendo il ricorrente dimostrato quale sa il nesso di causalità tra la circostanza invocata e l’evento denunciato”;

ü  analoghe considerazione valgono con riferimento alla circostanza relativa allo “stato” delle tapparelle (prive di un sistema di blocco);

ü  “avendo i giudici del merito puntualmente e analiticamente valutato tutte le circostanze invocate dal ricorrente, giungendo alla conclusione, da un lato, che non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte a agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano, dall’altro che l’odierno ricorrente ha partecipato e ha aderito alla delibera con la quale il condominio … malgrado la sollecitazione dell’impresa … decise di non installare l’impianto antifurto per il suo rilevante costo e che, infine, lo stesso odierno ricorrente ha omesso qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri … è evidente, da un lato, che eventuali affermazioni dei giudici di merito in contrasto con le risultanze di causa dovevano essere fatte valere con il rimedio di cui all’art. 395 c.p.c. e non certamente opponendo all’accertamento dei giudici di merito, la propria soggettiva valutazione di quelle stesse circostanze, dall’altro, che … è preclusa in questa sede di legittimità una ricostruzione degli apprezzamenti, in fatto diversa rispetto a quella compiuta dal giudici di secondo grado”.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 28 gennaio 2013, n.1890)