Cassazione Civile: il codice deontologico dei giornalisti è vincolante - la tutela dei dati relativi alla salute è rigida

La Corte di Cassazione in materia di privacy e di doveri imposti ai giornalisti ha stabilito i seguenti importanti principi in un caso avente ad oggetto un articolo relativo allo stato di salute di una bimba figlia di un noto presentatore televisivo:

l) Il codice deontologico dei Giornalisti (Provvedimento del Garante del 29/7/1998) è un atto di natura normativa ed è, pertanto, vincolante ed applicabile all’attività giornalistica per verificame la correttezza del trattamento dei dati personali ed, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge. Conseguentemente, la sua corretta interpretazione ed applicazione da parte del Giudice di merito sono soggette al potere di controllo del Giudice di legittimità;

2) L’interpretazione di fonti normative di diritto nazionale, quale il codice deontologico dei Giornalisti, deve essere effettuata in modo il più possibile conforme al diritto comunitario primario e secondario. I Giudici nazionali hanno l’obbligo di verificare la compatibilità delle nonne interne con il diritto comunitario, indipendentemente dal fatto che la parte le abbia invocate;

3) Dal sistema della Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, avente contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, nonché dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida ed incompressibile dei dati personali concernenti la salute. Pertanto, le norme del codice deontologico giornalistico e, segnatamente, gli articoli 5, 6, 7 del suddetto codice, in relazione all’art. 25 della Legge n. 675/1996, come modificato dall’art. 12 comma 3 D. Lgs. n. 171/1998, devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla direttiva.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 17 aprile 2008, n. 16145: Cronaca giornalistica - Diritto alla privacy - Stato di salute - Codice deontologico giornalisti).

La Corte di Cassazione in materia di privacy e di doveri imposti ai giornalisti ha stabilito i seguenti importanti principi in un caso avente ad oggetto un articolo relativo allo stato di salute di una bimba figlia di un noto presentatore televisivo:

l) Il codice deontologico dei Giornalisti (Provvedimento del Garante del 29/7/1998) è un atto di natura normativa ed è, pertanto, vincolante ed applicabile all’attività giornalistica per verificame la correttezza del trattamento dei dati personali ed, in particolare, di quelli relativi alla salute ed alla sfera sessuale, indipendentemente da un richiamo contenuto in norme di legge. Conseguentemente, la sua corretta interpretazione ed applicazione da parte del Giudice di merito sono soggette al potere di controllo del Giudice di legittimità;

2) L’interpretazione di fonti normative di diritto nazionale, quale il codice deontologico dei Giornalisti, deve essere effettuata in modo il più possibile conforme al diritto comunitario primario e secondario. I Giudici nazionali hanno l’obbligo di verificare la compatibilità delle nonne interne con il diritto comunitario, indipendentemente dal fatto che la parte le abbia invocate;

3) Dal sistema della Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, avente contenuto incondizionato e sufficientemente preciso, nonché dalla costante giurisprudenza comunitaria si ricava una tutela rigida ed incompressibile dei dati personali concernenti la salute. Pertanto, le norme del codice deontologico giornalistico e, segnatamente, gli articoli 5, 6, 7 del suddetto codice, in relazione all’art. 25 della Legge n. 675/1996, come modificato dall’art. 12 comma 3 D. Lgs. n. 171/1998, devono essere interpretate nel senso che non è consentito un trattamento di tali dati se non nelle forme e nei limiti previsti dalla direttiva.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 17 aprile 2008, n. 16145: Cronaca giornalistica - Diritto alla privacy - Stato di salute - Codice deontologico giornalisti).