Cassazione Civile: illegittimo l’avviso bonario

E’ illegittimo il c.d. avviso bonario non essendo questo previsto da nessuna norma del Codice della Strada.

E’ questo il principio con cui la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento n. 12834/07 ha ritenuto illegittimo il c.d. avviso bonario.

In particolare, per la Cassazione tale illegittimità deriva dalla violazione, da parte della Giunta Comunale che ha deliberato l’introduzione di tale strumento, del principio della gerarchia delle fonti che - come noto - vieta ai Comuni la possibilità di derogare alle previsioni del Codice della Strada introducendo una sorta di oblazione, in alcun modo prevista o autorizzata dal Legislatore.

E ciò in quanto, a parere della Corte, l’articolo 7 del Codice della Strada, richiamato a sostegno della propria decisione nella delibera con cui la Giunta ha introdotto tale avviso, intitolato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", non prevede alcun profilo sanzionatorio per tali violazioni, con la conseguenza che non sussiste, in forza dello stesso articolo 7 Codice della Strada, nessuna delega o autorizzazione in favore dei Comuni che consenta loro di prevedere una siffatta oblazione.

(Cassazione Civile - Sezione Seconda Civile, Sentenza 31 maggio 2007, n. 12834).
E’ illegittimo il c.d. avviso bonario non essendo questo previsto da nessuna norma del Codice della Strada.

E’ questo il principio con cui la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento n. 12834/07 ha ritenuto illegittimo il c.d. avviso bonario.

In particolare, per la Cassazione tale illegittimità deriva dalla violazione, da parte della Giunta Comunale che ha deliberato l’introduzione di tale strumento, del principio della gerarchia delle fonti che - come noto - vieta ai Comuni la possibilità di derogare alle previsioni del Codice della Strada introducendo una sorta di oblazione, in alcun modo prevista o autorizzata dal Legislatore.

E ciò in quanto, a parere della Corte, l’articolo 7 del Codice della Strada, richiamato a sostegno della propria decisione nella delibera con cui la Giunta ha introdotto tale avviso, intitolato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", non prevede alcun profilo sanzionatorio per tali violazioni, con la conseguenza che non sussiste, in forza dello stesso articolo 7 Codice della Strada, nessuna delega o autorizzazione in favore dei Comuni che consenta loro di prevedere una siffatta oblazione.

(Cassazione Civile - Sezione Seconda Civile, Sentenza 31 maggio 2007, n. 12834).