Cassazione Civile: l’associato di una palestra può agire per il risarcimento dei danni patiti

"La qualità di socio non esclude la proponibilità e la fondatezza di un’azione risarcitoria nei confronti dei gestori dell’associazione che abbiano posto in essere un comportamento lesivo del principio del neminem laedere".

Con questa pronuncia la Cassazione ha giudicato non censurabile la pronuncia del Tribunale e della Corte d’appello che avevano ritenuto ammissibile l’azione per risarcimento dei danni patiti da un associato di una palestra per l’utilizzo di una cyclette difettosa.

In sostanza, secondo la Cassazione, deve attribuirsi ai gestori un profilo di responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 Codice Civile (cose in custodia). Secondo la Cassazione, "tale riconoscimento non ha posto in essere alcuna ultra (o extra) petizione da parte del giudice di merito che ha pronunciato, a seguito di un’azione di risarcimento basata sull’affermazione dell’omessa vigilanza, da parte degli amministratori dell’associazione che gestisce la palestra in cui è avvenuto l’infortunio, su un’attrezzatura in stato difettoso e quindi pericolosa".

Sentenza integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 17 gennaio 2008, n.858: Palestra - Associazione per la gestione - Risarcimento dei danni associato - Ammissibilità).
"La qualità di socio non esclude la proponibilità e la fondatezza di un’azione risarcitoria nei confronti dei gestori dell’associazione che abbiano posto in essere un comportamento lesivo del principio del neminem laedere".

Con questa pronuncia la Cassazione ha giudicato non censurabile la pronuncia del Tribunale e della Corte d’appello che avevano ritenuto ammissibile l’azione per risarcimento dei danni patiti da un associato di una palestra per l’utilizzo di una cyclette difettosa.

In sostanza, secondo la Cassazione, deve attribuirsi ai gestori un profilo di responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 Codice Civile (cose in custodia). Secondo la Cassazione, "tale riconoscimento non ha posto in essere alcuna ultra (o extra) petizione da parte del giudice di merito che ha pronunciato, a seguito di un’azione di risarcimento basata sull’affermazione dell’omessa vigilanza, da parte degli amministratori dell’associazione che gestisce la palestra in cui è avvenuto l’infortunio, su un’attrezzatura in stato difettoso e quindi pericolosa".

Sentenza integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 17 gennaio 2008, n.858: Palestra - Associazione per la gestione - Risarcimento dei danni associato - Ammissibilità).