Cassazione Civile: legittima difesa, onere della prova e risarcimento dei danni
"L’art. 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all’art. 52 c.p. che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l’offesa (requisito, quest’ultimo, da valutarsi ex ante, verificando, cioè, se, nelle circostanza della vicenda, la reazione dell’offeso fosse l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa e ugualmente idonea alla tutela del diritto).
... colui il quale agisce in stato di legittima difesa, «vuole» l’evento (in altri termini, «ha il dolo» dell’ evento), quale conseguenza della propria azione diretta a difendere un diritto, posto in attuale pericolo da una offesa ingiusta altrui. La legittima difesa, infatti, non inerisce alla struttura della fattispecie e alla colpevolezza, ma postula viceversa l’esistenza di un reato perfetto negli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. peno sez. V, ord. 18-10-1999, n.4945) e, sul piano civilistico, l’esistenza di un fatto (doloso), rilevante ai fini del risarcimento ex art.2043 c.c.. Essa opera, quindi, come scriminante ex post e ab externo, dal momento che il suo riconoscimento esclude sia la reazione punitiva dello Stato (dovendo l’imputato essere prosciolto ex art.530 c.p.p. con la formula «perché il reato è stato commesso da persona non punibile»), sia, nell’ambito dei rapporti tra le parti, il riconoscimento della pretesa risarcitoria per i danni subiti dall’aggressore (dovendo il soggetto, che ha agito in tale stato, essere ritenuto «non responsabile» ai sensi dell’art.2044 c.c.).
Occorre aggiungere che l’identità concettuale che si è fin qui rinvenuta tra l’art.52 c.p. e l’art.2044 c.c. deve, comunque, confrontarsi con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, oltre che con il favor rei che governa in materia penale; con la conseguenza che -mentre nel giudizio penale la semiplena probatio in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art.530 comma 3 c.p.p. -nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto su cui incombe il relativo onere della prova, id est del soggetto che la invoca".
La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello perchè i giudici di secondo grado, in un caso di rissa, "hanno dato per certa sia la volontarietà della condotta di ognuna delle parti, sia l’efficienza causale di tale condotta nella produzione delle lesioni subite dalla controparte, ritenendo, però, che nell’incertezza circa la dinamica dei fatti, dovesse ritenersi «quantomeno in via presuntiva» che ognuna avesse agito in stato di legittima difesa. Senonchè il fatto che vi siano state lesioni volontarie reciproche non implica necessariamente che una delle parti abbia agito in stato di legittima difesa; tantomeno può presumersi nella rissa una legittima difesa reciproca, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (così: Cass. pen. sez. V, -16 novembre 2006, n.7635, la quale ha precisato che il principio affermato può essere derogato solo ! in situazioni eccezionali e cioè solo ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata e, pertanto, un’offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta).
E poiché la scriminante della legittima difesa costituisce elemento negativo di un fatto illecito in sé perfetto ex art. 2043 c.c., il dubbio sull’esistenza dei relativi presupposti a favore dell’altra parte si risolve in mancanza (assoluta) di prova sull’esistenza degli elementi costitutivi della stessa scriminante".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 25 febbraio 2009, n.4492: Rissa - Risarcimento danni - Legittima difesa).
"L’art. 2044 c.c. rinvia sostanzialmente, per la nozione di legittima difesa, quale situazione idonea ad escludere la responsabilità civile per fatto illecito, all’art. 52 c.p. che richiede, a tal fine, la sussistenza, nella fattispecie, della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempreché vi sia proporzionalità tra la difesa e l’offesa (requisito, quest’ultimo, da valutarsi ex ante, verificando, cioè, se, nelle circostanza della vicenda, la reazione dell’offeso fosse l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa e ugualmente idonea alla tutela del diritto).
... colui il quale agisce in stato di legittima difesa, «vuole» l’evento (in altri termini, «ha il dolo» dell’ evento), quale conseguenza della propria azione diretta a difendere un diritto, posto in attuale pericolo da una offesa ingiusta altrui. La legittima difesa, infatti, non inerisce alla struttura della fattispecie e alla colpevolezza, ma postula viceversa l’esistenza di un reato perfetto negli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. peno sez. V, ord. 18-10-1999, n.4945) e, sul piano civilistico, l’esistenza di un fatto (doloso), rilevante ai fini del risarcimento ex art.2043 c.c.. Essa opera, quindi, come scriminante ex post e ab externo, dal momento che il suo riconoscimento esclude sia la reazione punitiva dello Stato (dovendo l’imputato essere prosciolto ex art.530 c.p.p. con la formula «perché il reato è stato commesso da persona non punibile»), sia, nell’ambito dei rapporti tra le parti, il riconoscimento della pretesa risarcitoria per i danni subiti dall’aggressore (dovendo il soggetto, che ha agito in tale stato, essere ritenuto «non responsabile» ai sensi dell’art.2044 c.c.).
Occorre aggiungere che l’identità concettuale che si è fin qui rinvenuta tra l’art.52 c.p. e l’art.2044 c.c. deve, comunque, confrontarsi con le diverse regole che presiedono la formazione della prova nel processo civile e penale, oltre che con il favor rei che governa in materia penale; con la conseguenza che -mentre nel giudizio penale la semiplena probatio in ordine alla sussistenza della scriminante comporta l’assoluzione dell’imputato ex art.530 comma 3 c.p.p. -nel giudizio civile il dubbio si risolve in danno del soggetto su cui incombe il relativo onere della prova, id est del soggetto che la invoca".
La Cassazione ha cassato la sentenza d’appello perchè i giudici di secondo grado, in un caso di rissa, "hanno dato per certa sia la volontarietà della condotta di ognuna delle parti, sia l’efficienza causale di tale condotta nella produzione delle lesioni subite dalla controparte, ritenendo, però, che nell’incertezza circa la dinamica dei fatti, dovesse ritenersi «quantomeno in via presuntiva» che ognuna avesse agito in stato di legittima difesa. Senonchè il fatto che vi siano state lesioni volontarie reciproche non implica necessariamente che una delle parti abbia agito in stato di legittima difesa; tantomeno può presumersi nella rissa una legittima difesa reciproca, considerato che i corrissanti sono ordinariamente animati dall’intento reciproco di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si pongono, con la conseguenza che la loro difesa non può dirsi necessitata (così: Cass. pen. sez. V, -16 novembre 2006, n.7635, la quale ha precisato che il principio affermato può essere derogato solo ! in situazioni eccezionali e cioè solo ove, in costanza di tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia una reazione assolutamente imprevedibile e sproporzionata e, pertanto, un’offesa che, in quanto diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta).
E poiché la scriminante della legittima difesa costituisce elemento negativo di un fatto illecito in sé perfetto ex art. 2043 c.c., il dubbio sull’esistenza dei relativi presupposti a favore dell’altra parte si risolve in mancanza (assoluta) di prova sull’esistenza degli elementi costitutivi della stessa scriminante".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 25 febbraio 2009, n.4492: Rissa - Risarcimento danni - Legittima difesa).