Cassazione Civile: l’ufficiale giudiziario nel pignoramento mobiliare è mero esecutore

"In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’articolo 513 Codice Procedura Civile pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione".

L’importante principio di diritto è stato stabilito dalla Cassazione che ha cassato la sentenza di secondo grado della Corte d’appello di Milano (che aveva confermato quella di primo grado del Tribunale di Milano), che dovrà pronunciarsi come giudice del rinvio - in altra composizione - anche sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità civile dell’ufficiale giudiziario procedente. Nel caso di specie l’ufficiale giudiziario aveva omesso, in più accessi successivi, di sottoporre a pignoramento una serie di beni mobili rinvenuti presso l’abitazione di socio accomandatario di sas, ritenendo che gli stessi non appartenessero all’esecutato. 

In particolare la Cassazione ha ricordato che "nel sistema delineato dal codice assume un rilievo decisivo la nozione di appartenenza intesa come disponibilità, sicché i beni mobili che si trovano nell’ambito spaziale individuato dall’articolo 513 Codice Procedura Civile si presumono appartenenti al debitore; l’ufficiale giudiziario dunque non può sindacare se a tale dato esteriore faccia riscontro, o meno, anche la titolarità giuridica, perché una valutazione del genere andrebbe a stravolgere la logica stessa della procedura".

Ancora: "al di fuori delle ipotesi previste dalla legge [n.d.r. esecuzione esattoriale] ipotizzare che l’ufficiale giudiziario abbia la possibilità di valutare i titoli giuridici idonei a giustificare l’eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un’eventualità del tutto estranea al sistema delineato dal codice e dalle citate norme speciali".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 20 dicembre 2012, n.23625)

"In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’articolo 513 Codice Procedura Civile pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione".

L’importante principio di diritto è stato stabilito dalla Cassazione che ha cassato la sentenza di secondo grado della Corte d’appello di Milano (che aveva confermato quella di primo grado del Tribunale di Milano), che dovrà pronunciarsi come giudice del rinvio - in altra composizione - anche sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità civile dell’ufficiale giudiziario procedente. Nel caso di specie l’ufficiale giudiziario aveva omesso, in più accessi successivi, di sottoporre a pignoramento una serie di beni mobili rinvenuti presso l’abitazione di socio accomandatario di sas, ritenendo che gli stessi non appartenessero all’esecutato. 

In particolare la Cassazione ha ricordato che "nel sistema delineato dal codice assume un rilievo decisivo la nozione di appartenenza intesa come disponibilità, sicché i beni mobili che si trovano nell’ambito spaziale individuato dall’articolo 513 Codice Procedura Civile si presumono appartenenti al debitore; l’ufficiale giudiziario dunque non può sindacare se a tale dato esteriore faccia riscontro, o meno, anche la titolarità giuridica, perché una valutazione del genere andrebbe a stravolgere la logica stessa della procedura".

Ancora: "al di fuori delle ipotesi previste dalla legge [n.d.r. esecuzione esattoriale] ipotizzare che l’ufficiale giudiziario abbia la possibilità di valutare i titoli giuridici idonei a giustificare l’eventuale appartenenza a terzi dei beni da sottoporre a pignoramento costituisce un’eventualità del tutto estranea al sistema delineato dal codice e dalle citate norme speciali".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 20 dicembre 2012, n.23625)