Cassazione Civile: nozione di danno esistenziale
L’iter logico - giuridico della Cassazione è interessante in quanto contribuisce a fare chiarezza in ordine alla natura del danno esistenziale.
"Dall’atto di citazione risulta che la presenza del palo era stata prospettata come "gravissimo e perenne attentato alla sicurezza, nel senso di vera e propria lesione dell’integrità psicofisica dell’istante e dei suoi familiari" (a pagina 1); che era stato invocato "il diritto costituzionalmente garantito dell’istante alla salute" (art. 32)" (a pagina 7); che si era lamentata la lesione "del diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, alla tutela e salvaguardia della propria salute, come più volte sin qui ribadito, intesa come vera e propria sicurezza, integrità ed inviolabilità della persona" (alle pagine 11 e 12)".
Secondo la Cassazione, pertanto "non è dunque revocabile in dubbio che il diritto di cui era stata lamentata la lesione in primo grado fosse quello alla salute, o lato sensu biologico, di cui all’art. 32 della Costituzione, ontologicamente diverso dal danno da lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto, secondo quanto reiteratamente chiarito da questa Corte a partire dalle coeve sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003. La corte d’appello ha, invece ritenuto che "il danno esistenziale rientra nel più ampio concetto del danno biologico, costituendo una delle sue possibili estrinsecazioni", così incorrendo in un fuorviante errore di fondo, che l’ha portata ad affermare che il danno esistenziale concreto e non potenziale per il magistrato" sussistesse "poiché il fondato timore che taluno possa introdursi nella sua abitazione crea in lui uno stress psicologico che fa venire meno la propria serenità e rappresenta un vulnus per la sua sicurezza" (così la sentenza impugnata, a pagina 11, in fine)".
"Va in contrario rilevato, per un verso, che lo stress psicologico da timore è solo una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto, il quale va tuttavia previamente individuato perché possa anche solo venire in considerazione il danno in ipotesi derivato dalla lesione dello stesso; e, per altro verso, che né la serenità né la sicurezza costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale. In definitiva, la corte d’appello ha omesso di individuare il diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito che ha tuttavia ritenuto leso dal comportamento del comune convenuto, erroneamente assumendo che la richiesta di risarcimento di un danno necessariamente diverso da quello alla salute fosse tuttavia in esso ricompresibile, per questo escludendo che la domanda per la per la prima volta proposta in appello fosse nuova, e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c."
La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 12 febbraio 2008, n. 3284: Danno esistenziale - Danno biologico - Presupposti).
L’iter logico - giuridico della Cassazione è interessante in quanto contribuisce a fare chiarezza in ordine alla natura del danno esistenziale.
"Dall’atto di citazione risulta che la presenza del palo era stata prospettata come "gravissimo e perenne attentato alla sicurezza, nel senso di vera e propria lesione dell’integrità psicofisica dell’istante e dei suoi familiari" (a pagina 1); che era stato invocato "il diritto costituzionalmente garantito dell’istante alla salute" (art. 32)" (a pagina 7); che si era lamentata la lesione "del diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, alla tutela e salvaguardia della propria salute, come più volte sin qui ribadito, intesa come vera e propria sicurezza, integrità ed inviolabilità della persona" (alle pagine 11 e 12)".
Secondo la Cassazione, pertanto "non è dunque revocabile in dubbio che il diritto di cui era stata lamentata la lesione in primo grado fosse quello alla salute, o lato sensu biologico, di cui all’art. 32 della Costituzione, ontologicamente diverso dal danno da lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto, secondo quanto reiteratamente chiarito da questa Corte a partire dalle coeve sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003. La corte d’appello ha, invece ritenuto che "il danno esistenziale rientra nel più ampio concetto del danno biologico, costituendo una delle sue possibili estrinsecazioni", così incorrendo in un fuorviante errore di fondo, che l’ha portata ad affermare che il danno esistenziale concreto e non potenziale per il magistrato" sussistesse "poiché il fondato timore che taluno possa introdursi nella sua abitazione crea in lui uno stress psicologico che fa venire meno la propria serenità e rappresenta un vulnus per la sua sicurezza" (così la sentenza impugnata, a pagina 11, in fine)".
"Va in contrario rilevato, per un verso, che lo stress psicologico da timore è solo una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto, il quale va tuttavia previamente individuato perché possa anche solo venire in considerazione il danno in ipotesi derivato dalla lesione dello stesso; e, per altro verso, che né la serenità né la sicurezza costituiscono, in se stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale. In definitiva, la corte d’appello ha omesso di individuare il diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito che ha tuttavia ritenuto leso dal comportamento del comune convenuto, erroneamente assumendo che la richiesta di risarcimento di un danno necessariamente diverso da quello alla salute fosse tuttavia in esso ricompresibile, per questo escludendo che la domanda per la per la prima volta proposta in appello fosse nuova, e dunque inammissibile ex art. 345 c.p.c."
La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 12 febbraio 2008, n. 3284: Danno esistenziale - Danno biologico - Presupposti).