"Non è esatto che la modifica o la proroga del termine per la stipula del definitivo contenuta in un contratto preliminare costituisca una proposta contrattuale da farsi necessariamente per iscritto con la altrettanto necessaria accettazione scritta dell’altro contraente. Ed, invero, nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantlam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, res e pretium), che devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde", non potendo a tal fine applicarsi il capoverso dell’art. 1362 c.c., a norma del quale l’intenzione dei contraenti può esser desumibile anche dal loro comportamento complessivo, posteriore alla conclusione del contratto, né l’art. 1371 c.c., norma di chiusura rispetto alla predetta (Cass. civ., Sez. II, 21/06/1999, n.6214).
In particolare, per quanto concerne il preliminare di vendit:a immobiliare,
la rinunzia delle parti di modificare (o di avvalersi di) uno egli elementi accidentali del negozio, come il termine oppure una condizione, non richiede la forma scritta, sia perché detta forma è necessaria solo quando il diritto immobiliare costituisca l’oggetto diretto e immediato della rinuncia o della pattuizione, sia perché l’accordo delle parti, in ordine alla rinuncia o alla modifica non incide su alcuno degli elementi essenziali del contratto (Cass. civ., Se2. II, 05/09/1989, n.3851)".
La sentenza è integralmente consultabile sul
sito della Cassazione.
(
Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 27 febbraio 2008, 5197: Contratto preliminare - Forma).
"Non è esatto che la modifica o la proroga del termine per la stipula del definitivo contenuta in un contratto preliminare costituisca una proposta contrattuale da farsi necessariamente per iscritto con la altrettanto necessaria accettazione scritta dell’altro contraente. Ed, invero, nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta "ad substantlam" la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, res e pretium), che devono risultare dall’atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde", non potendo a tal fine applicarsi il capoverso dell’art. 1362 c.c., a norma del quale l’intenzione dei contraenti può esser desumibile anche dal loro comportamento complessivo, posteriore alla conclusione del contratto, né l’art. 1371 c.c., norma di chiusura rispetto alla predetta (Cass. civ., Sez. II, 21/06/1999, n.6214).
In particolare, per quanto concerne il preliminare di vendit:a immobiliare,
la rinunzia delle parti di modificare (o di avvalersi di) uno egli elementi accidentali del negozio, come il termine oppure una condizione, non richiede la forma scritta, sia perché detta forma è necessaria solo quando il diritto immobiliare costituisca l’oggetto diretto e immediato della rinuncia o della pattuizione, sia perché l’accordo delle parti, in ordine alla rinuncia o alla modifica non incide su alcuno degli elementi essenziali del contratto (Cass. civ., Se2. II, 05/09/1989, n.3851)".
La sentenza è integralmente consultabile sul
sito della Cassazione.
(
Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 27 febbraio 2008, 5197: Contratto preliminare - Forma).