Cassazione Civile: organizzazione abituale di viaggi premio per la clientela

La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina della convenzione di Bruxelles in tema di contratti di viaggio (CVV) ad una società che organizza abitualmente viaggi premio per la propria clientela, al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti, poiché si tratta di attività strettamente collegata all’attività principale e diretta ad incrementare, con le vendite, i profitti di impresa.

Secondo i giudici di legittimità, <<la CCV è applicabile non solo nei casi in cui l’organizzazione (o l’intermediazione) di viaggi costituisca attività professionale e attività principale, ma anche quando si tratti di attività abituale, e di attività secondaria o ausiliaria, rispetto all’attività principale, ed in quanto tale connotata da una certa continuità>>.

Per poter escludere la professionalità-abitualità, occorre accertare se l’offerta dei viaggi premio costituisca parte di una campagna promozionale episodica, organizzata una tantum, o risponda ad una pratica costante nel tempo. La seconda soluzione va accolta allorché la società disponga di un apposito ufficio e di un impiegato destinato allo scopo, detenga del materiale pubblicitario con il suo logo e faccia accompagnare i turisti durante il viaggio dal personale alle proprie dipendenze addestrato allo scopo.

La Cassazione ha altresì precisato che il viaggio non ha carattere di gratuità allorché, come nel caso di specie, i clienti premiati pagano indirettamente il corrispettivo tramite l’acquisto dei prodotti. <<La prestazione - pur se appare gratuita sotto il profilo tecnico giuridico - tale non è dal punto di vista economico, in quanto il corrispettivo è stato pagato anticipatamente dal c.d. beneficiario, tramite gli acquisti a cui era subordinata l’erogazione del premio, secondo la funzione tipica della promessa al pubblico in favore di chi compia determinate azioni (art. 1989 c.c.)>>.

Tuttavia, anche nel viaggio a titolo gratuito non è possibile escludere ogni responsabilità dell’organizzatore o dell’intermediario, poiché tale soluzione si pone in contrasto con i principi generali in materia contrattuale, ove la gratuità della prestazione comporta l’attenuazione, ma non l’esclusione della responsabilità.

In conclusione, la società che esercita l’attività di organizzazione o di intermediazione di viaggi senza l’autorizzazione prescritta dalla legge sul turismo non è esente da responsabilità verso i terzi ed è soggetta a sanzioni per l’attività illegittimamente svolta.

Atteso il diverso regime di responsabilità che fa capo ad una società organizzatrice rispetto ad un’intermediaria di viaggi, vanno considerati come indici per individuare la fattispecie dell’organizzazione di viaggi <<il soggetto a cui risultano intestati i contratti e il programma del viaggio; il soggetto che ha condotto le trattative, fissato i prezzi e diffuso a suo nome depliants e materiali inerenti al viaggio; le indicazioni fornite nella suddetta documentazione circa la persona a cui rivolgersi per informazioni, cambiamenti di programma, assistenza, reclami, ecc; in sintesi, il soggetto che si è posto rispetto ai turisti come interlocutore diretto per ogni problema attinente al viaggio>>.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 2 aprile 2009, n. 8012: Viaggi premio per clientela - Attività collegata alla principale - Applicabilità della Convenzione di Bruxelles in tema di contratti di viaggio (CVV)).

[Dott. Donato Vozza]

La Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina della convenzione di Bruxelles in tema di contratti di viaggio (CVV) ad una società che organizza abitualmente viaggi premio per la propria clientela, al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti, poiché si tratta di attività strettamente collegata all’attività principale e diretta ad incrementare, con le vendite, i profitti di impresa.

Secondo i giudici di legittimità, <<la CCV è applicabile non solo nei casi in cui l’organizzazione (o l’intermediazione) di viaggi costituisca attività professionale e attività principale, ma anche quando si tratti di attività abituale, e di attività secondaria o ausiliaria, rispetto all’attività principale, ed in quanto tale connotata da una certa continuità>>.

Per poter escludere la professionalità-abitualità, occorre accertare se l’offerta dei viaggi premio costituisca parte di una campagna promozionale episodica, organizzata una tantum, o risponda ad una pratica costante nel tempo. La seconda soluzione va accolta allorché la società disponga di un apposito ufficio e di un impiegato destinato allo scopo, detenga del materiale pubblicitario con il suo logo e faccia accompagnare i turisti durante il viaggio dal personale alle proprie dipendenze addestrato allo scopo.

La Cassazione ha altresì precisato che il viaggio non ha carattere di gratuità allorché, come nel caso di specie, i clienti premiati pagano indirettamente il corrispettivo tramite l’acquisto dei prodotti. <<La prestazione - pur se appare gratuita sotto il profilo tecnico giuridico - tale non è dal punto di vista economico, in quanto il corrispettivo è stato pagato anticipatamente dal c.d. beneficiario, tramite gli acquisti a cui era subordinata l’erogazione del premio, secondo la funzione tipica della promessa al pubblico in favore di chi compia determinate azioni (art. 1989 c.c.)>>.

Tuttavia, anche nel viaggio a titolo gratuito non è possibile escludere ogni responsabilità dell’organizzatore o dell’intermediario, poiché tale soluzione si pone in contrasto con i principi generali in materia contrattuale, ove la gratuità della prestazione comporta l’attenuazione, ma non l’esclusione della responsabilità.

In conclusione, la società che esercita l’attività di organizzazione o di intermediazione di viaggi senza l’autorizzazione prescritta dalla legge sul turismo non è esente da responsabilità verso i terzi ed è soggetta a sanzioni per l’attività illegittimamente svolta.

Atteso il diverso regime di responsabilità che fa capo ad una società organizzatrice rispetto ad un’intermediaria di viaggi, vanno considerati come indici per individuare la fattispecie dell’organizzazione di viaggi <<il soggetto a cui risultano intestati i contratti e il programma del viaggio; il soggetto che ha condotto le trattative, fissato i prezzi e diffuso a suo nome depliants e materiali inerenti al viaggio; le indicazioni fornite nella suddetta documentazione circa la persona a cui rivolgersi per informazioni, cambiamenti di programma, assistenza, reclami, ecc; in sintesi, il soggetto che si è posto rispetto ai turisti come interlocutore diretto per ogni problema attinente al viaggio>>.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 2 aprile 2009, n. 8012: Viaggi premio per clientela - Attività collegata alla principale - Applicabilità della Convenzione di Bruxelles in tema di contratti di viaggio (CVV)).

[Dott. Donato Vozza]