Cassazione Civile: prova liberatoria della responsabilità del genitore per il fatto del minore
Lo ha stabilito la Cassazione che si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza di secondo grado che aveva condannato i genitori di un minore al risarcimento dei danni causati dal figlio in un sinistro stradale tra due ciclomotori. La sentenza che ha confermato la decisione dei giudici di secondo grado è importante perchè si sofferma sul contenuto della prova liberatoria che devono fornire i genitori, esaminandone la portata ed i profili processuali.
Secondo la Cassazione "la prova liberatoria prevista dall’art.2048 c.c. consiste nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l’obbligo di cui all’art.147 c.c., a parte la considerazione che al momento del sinistro il conducente e il suo passeggero non avevano il casco. ... I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità (Cass.n.7459/97). La valutazione della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, come tale, si rivela insindacabile (Cass.n.4945/97)".
Esaminando il caso di specie la Cassazione formula un giudizio sui diversi elementi prospettati dai genitori a titolo di prova liberatoria.
Secondo la Cassazione non "rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro "presso un fabbro e una autocarrozzeria", perché se ciò può valere ad escludere la presunzione di "culpa in vigilando", non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della "culpa in educando".
Né, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l’art.2048 comma 1 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale i doveri di cui all’art.147 c.c. sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.
Peraltro, lo stato di (im)maturità, il temperamento e l’educazione del minore ... possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne. Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori, data l’età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 22 aprile 2009, n.9556: Prova liberatoria nella responsabilità del genitore per fatto del minore).
Lo ha stabilito la Cassazione che si è pronunciata sul ricorso avverso la sentenza di secondo grado che aveva condannato i genitori di un minore al risarcimento dei danni causati dal figlio in un sinistro stradale tra due ciclomotori. La sentenza che ha confermato la decisione dei giudici di secondo grado è importante perchè si sofferma sul contenuto della prova liberatoria che devono fornire i genitori, esaminandone la portata ed i profili processuali.
Secondo la Cassazione "la prova liberatoria prevista dall’art.2048 c.c. consiste nella positiva dimostrazione da parte dei genitori del minore autore di un illecito aquiliano, come quello in esame, di aver osservato l’obbligo di cui all’art.147 c.c., a parte la considerazione che al momento del sinistro il conducente e il suo passeggero non avevano il casco. ... I genitori dovevano dimostrare che era stata impartita al figlio un’educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità (Cass.n.7459/97). La valutazione della positività o meno della dimostrazione offerta è stata operata dal giudice del merito con una motivazione appagante sotto ogni profilo e, quindi, come tale, si rivela insindacabile (Cass.n.4945/97)".
Esaminando il caso di specie la Cassazione formula un giudizio sui diversi elementi prospettati dai genitori a titolo di prova liberatoria.
Secondo la Cassazione non "rileva il fatto che il figlio abbia avuto due esperienze di lavoro "presso un fabbro e una autocarrozzeria", perché se ciò può valere ad escludere la presunzione di "culpa in vigilando", non è sufficiente a fornire la prova liberatoria della presunzione della "culpa in educando".
Né, tanto meno, assurge a rilievo il fatto che il figlio fosse quasi diciottenne al momento del sinistro, in quanto l’art.2048 comma 1 c.c. si riferisce al figlio comunque minorenne verso il quale i doveri di cui all’art.147 c.c. sono di natura inderogabile e finalizzati a correggere comportamenti non corretti e, quindi, meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria ed altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.
Peraltro, lo stato di (im)maturità, il temperamento e l’educazione del minore ... possono desumersi anche dalle modalità del fatto ed è pacifico che il figlio non indossava il casco, aveva una certa dimestichezza con i veicoli, pur essendo minorenne. Si tratta di elementi decisivi che avrebbero dovuto indurre i genitori, data l’età del minore, a dare una prova decisiva della efficacia del loro impegno educativo, rigorosamente articolandola in riferimento al grave fatto illecito".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 22 aprile 2009, n.9556: Prova liberatoria nella responsabilità del genitore per fatto del minore).