Cassazione Civile: requisiti formali e sostanziali per il riconoscimento del brevetto per modelli di utilità
Gli ermellini, dopo aver ribadito che secondo l’impostazione tradizionale (espressa nei due distinti decreti del 29 giugno 1939 n. 1127 sulle invenzioni e del 29 agosto 1940 n. 1411 sui modelli industriali), “le invenzioni sono rigidamente contrapposte ai modelli, così da escludere ogni possibilità di concorso o di passaggio da una tutela all’altra” (arg. ex art. 84 codice della proprietà industriale), hanno fatto applicazione di due norme del codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30):
- l’art. 86 nella parte in cui stabilisce che “il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia dei modelli di utilità”
- l’art. 82 allorché prevede che “possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni e combinazioni di parti”.
La Cassazione, in conformità a tale normativa, ha sostenuto che “ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, occorra la sussistenza di entrambi i requisiti, formale e sostanziale, al pari di quanto richiesto per l’invenzione industriale, sicché il difetto di uno di essi impedisce in ogni caso la brevettabilità del modello. Per i modelli di utilità, quindi, il rinvio alla legge sulle invenzioni vale a pieno titolo, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale dell’originalità o novità intrinseca, con la differenza che, mentre per l’invenzione essa deve riguardare lo strumento, l’utensile o dispositivo meccanico, il prodotto o risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, la novità intrinseca del modello si presenta ed opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili od oggetti già conosciuti ed utilizzati” a mezzo di una idea innovativa che, pur se non è tale da poter essere definita invenzione, deve applicare soluzioni non scontate.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 2 aprile 2008, n. 8510: Marchi e brevetti – Modelli di utilità).
[Dott. Donato Vozza]
Gli ermellini, dopo aver ribadito che secondo l’impostazione tradizionale (espressa nei due distinti decreti del 29 giugno 1939 n. 1127 sulle invenzioni e del 29 agosto 1940 n. 1411 sui modelli industriali), “le invenzioni sono rigidamente contrapposte ai modelli, così da escludere ogni possibilità di concorso o di passaggio da una tutela all’altra” (arg. ex art. 84 codice della proprietà industriale), hanno fatto applicazione di due norme del codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30):
- l’art. 86 nella parte in cui stabilisce che “il r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, si applica anche alla materia dei modelli di utilità”
- l’art. 82 allorché prevede che “possono costituire oggetto di brevetto per modelli di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego, a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni e combinazioni di parti”.
La Cassazione, in conformità a tale normativa, ha sostenuto che “ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità, occorra la sussistenza di entrambi i requisiti, formale e sostanziale, al pari di quanto richiesto per l’invenzione industriale, sicché il difetto di uno di essi impedisce in ogni caso la brevettabilità del modello. Per i modelli di utilità, quindi, il rinvio alla legge sulle invenzioni vale a pieno titolo, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale dell’originalità o novità intrinseca, con la differenza che, mentre per l’invenzione essa deve riguardare lo strumento, l’utensile o dispositivo meccanico, il prodotto o risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, la novità intrinseca del modello si presenta ed opera sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili od oggetti già conosciuti ed utilizzati” a mezzo di una idea innovativa che, pur se non è tale da poter essere definita invenzione, deve applicare soluzioni non scontate.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 2 aprile 2008, n. 8510: Marchi e brevetti – Modelli di utilità).
[Dott. Donato Vozza]