Cassazione Civile: responsabilità da cose in custodia e concorso di colpa del danneggiato

Secondo la Cassazione il giudice di merito ha correttamente escluso il nesso di causalità tra il pontile di attracco per imbarcazioni e l’incidente occorso all’attore che da questo si era tuffato nel lago di Garda riportando lesioni per la bassa profondità dell’acqua, ascrivendo l’evento lesivo esclusivamente a quest’ultimo. Nessuna responsabilità deve pertanto imputarsi al custode del pontile a norma dell’articolo 2051 Codice Civile, come invece preteso dall’attore.

È utile ripercorrere i passaggi principali della pronuncia, che conferma e riassume l’orientamento della Cassazione in merito all’articolo 1227 Codice Civile sul concorso colposo del creditore-danneggiato e, appunto, all’articolo 2051 Codice Civile sulla responsabilità da cose in custodia.

“La regola di cui all’articolo 1227 Codice Civile va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). La colpa, cui fa riferimento l’articolo 1227 Codice Civile, va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all’articolo 2043 Codice Civile), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall’articolo 1227 Codice Civile, comma l, è l’unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti - eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l’interpretazione dell’obbligo giuridico, cui si richiama l’articolo 41 Codice Procedura Civile, comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto. Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore- danneggiato, stante la genericità dell’articolo 1227 Codice Civile, comma l, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, per eguale ragione il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l’evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti (Cass., n. 584/2001; Cass., n. 6616/2000)”.

Secondo la Cassazione, “nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. 18/01/2006, n. 832; Cass., n. 5578/2003; Cass., n. 4308/2002; Cass., n. 2231/2001; Cass., n. 4616/99) si verifica un’ipotesi di caso fortuito, che libera il custode dalla responsabilità di cui all’articolo 2051 Codice Civile. Il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo, ovviamente, deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, perciò, la responsabilità del custode. Questa responsabilità è stata sempre negata dalla giurisprudenza di questa Corte nella specifica considerazione che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa (rectius: la pericolosità della cosa in assenza di caveat) si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque tale da renderla del tutto imprevedibile sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 19 febbraio 2008, n. 4279).

Secondo la Cassazione il giudice di merito ha correttamente escluso il nesso di causalità tra il pontile di attracco per imbarcazioni e l’incidente occorso all’attore che da questo si era tuffato nel lago di Garda riportando lesioni per la bassa profondità dell’acqua, ascrivendo l’evento lesivo esclusivamente a quest’ultimo. Nessuna responsabilità deve pertanto imputarsi al custode del pontile a norma dell’articolo 2051 Codice Civile, come invece preteso dall’attore.

È utile ripercorrere i passaggi principali della pronuncia, che conferma e riassume l’orientamento della Cassazione in merito all’articolo 1227 Codice Civile sul concorso colposo del creditore-danneggiato e, appunto, all’articolo 2051 Codice Civile sulla responsabilità da cose in custodia.

“La regola di cui all’articolo 1227 Codice Civile va inquadrata esclusivamente nell’ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (Cass. 26/04/1994, n. 3957; Cass. 08/05/2003, n. 6988). La colpa, cui fa riferimento l’articolo 1227 Codice Civile, va intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia se stesso non compie un atto illecito di cui all’articolo 2043 Codice Civile), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. Proprio perché è rimasta superata la teoria del principio autoresponsabilità del danneggiato, la colpevolezza del comportamento del creditore-danneggiato, pur richiesta dall’articolo 1227 Codice Civile, comma l, è l’unico elemento di selezione dei vari possibili comportamenti - eziologicamente idonei - del danneggiato, qualunque possa essere l’interpretazione dell’obbligo giuridico, cui si richiama l’articolo 41 Codice Procedura Civile, comma 2, allorché il danno trovi la sua causa nel comportamento omissivo di altro soggetto. Così ristretta nella funzione la portata della colpa del creditore- danneggiato, stante la genericità dell’articolo 1227 Codice Civile, comma l, sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, per eguale ragione il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l’evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti (Cass., n. 584/2001; Cass., n. 6616/2000)”.

Secondo la Cassazione, “nel caso in cui l’evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno (Cass. 18/01/2006, n. 832; Cass., n. 5578/2003; Cass., n. 4308/2002; Cass., n. 2231/2001; Cass., n. 4616/99) si verifica un’ipotesi di caso fortuito, che libera il custode dalla responsabilità di cui all’articolo 2051 Codice Civile. Il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo, ovviamente, deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, perciò, la responsabilità del custode. Questa responsabilità è stata sempre negata dalla giurisprudenza di questa Corte nella specifica considerazione che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all’uso della cosa (rectius: la pericolosità della cosa in assenza di caveat) si arresta di fronte ad un’ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque tale da renderla del tutto imprevedibile sicché l’imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 19 febbraio 2008, n. 4279).