Cassazione Civile: responsabilità del committente per ponteggi da cui sono passati ladri

La Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento affermando che "nell’ipotesi di furto in appartamento ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un’impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata  di un contiguo edificio, è configurabile, a carico del proprietario di quest’ultimo, la responsabilità prevista dall’articolo 2051 Codice Civile, la quale può essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l’evento dannoso è dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo o della colpa esclusiva del danneggiato".

Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione è andata oltre, rilevando che il giudice di secondo grado "non ha tenuto conto della speciale identità del committente in questione, non identificabile in un privato o in un qualsiasi ente, bensì proprio nell’ente preposto al governo del territorio, alla sicurezza ed alla viabilità cittadina". Nel caso specifico il giudice doveva necessariamente valutare che così poderose strutture poste a servizio delle opere da svolgersi sull’edificio comunale, con restrizione della pubblica via, formazione di tunnel di passaggio ed appoggi su edifici privati non potevano sfuggire al potere d’autorizzazione e di controllo dell’amministrazione  municipale.  Si tratta insomma,  di quella doverosa ingerenza  che esclude l’esonero di responsabilità per la stazione appaltante".

La Cassazione ha pertanto elaborato i seguenti principi:

a) la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (articolo 2051 Codice Civile) deve essere considerata, dal giudice d’appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (articolo 2043 Codice Civile) solo nel caso in cui essa implichi l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio; allorquando, invece, sin dall’atto introduttivo della causa l’attore abbia riferito il danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dai ponteggi che avevano consentito l’accesso dei ladri nell’immobile), l’invocazione della speciale responsabilità ex articolo 2051 Codice Civile si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d’appello;

b) in tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 22 febbraio 2008, n. 4591).

La Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento affermando che "nell’ipotesi di furto in appartamento ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un’impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata  di un contiguo edificio, è configurabile, a carico del proprietario di quest’ultimo, la responsabilità prevista dall’articolo 2051 Codice Civile, la quale può essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l’evento dannoso è dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo o della colpa esclusiva del danneggiato".

Nel caso di specie, tuttavia, la Cassazione è andata oltre, rilevando che il giudice di secondo grado "non ha tenuto conto della speciale identità del committente in questione, non identificabile in un privato o in un qualsiasi ente, bensì proprio nell’ente preposto al governo del territorio, alla sicurezza ed alla viabilità cittadina". Nel caso specifico il giudice doveva necessariamente valutare che così poderose strutture poste a servizio delle opere da svolgersi sull’edificio comunale, con restrizione della pubblica via, formazione di tunnel di passaggio ed appoggi su edifici privati non potevano sfuggire al potere d’autorizzazione e di controllo dell’amministrazione  municipale.  Si tratta insomma,  di quella doverosa ingerenza  che esclude l’esonero di responsabilità per la stazione appaltante".

La Cassazione ha pertanto elaborato i seguenti principi:

a) la domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (articolo 2051 Codice Civile) deve essere considerata, dal giudice d’appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (articolo 2043 Codice Civile) solo nel caso in cui essa implichi l’accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio; allorquando, invece, sin dall’atto introduttivo della causa l’attore abbia riferito il danno all’azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dai ponteggi che avevano consentito l’accesso dei ladri nell’immobile), l’invocazione della speciale responsabilità ex articolo 2051 Codice Civile si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d’appello;

b) in tema di appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 22 febbraio 2008, n. 4591).