Cassazione Civile: responsabilità del notaio per gli atti redatti "frettolosamente"
Il 5 febbraio 2007, il Consiglio Notarile di Cuneo infliggeva una sanzione disciplinare ad un notaio che, avendo redatto in dieci giorni trentaquattro verbali di assemblea di soci di società di capitali, aveva fatto illecita concorrenza ai colleghi e aveva compromesso il decoro della classe notarile.
Il tribunale, a cui il notaio ricorreva, confermava la sanzione irrogata dal Consiglio Notarile, ritenendo che l’estrema brevità delle assemblee, i cui verbali erano stati redatti dal notaio, costituivano prova, sia pure indiretta, della contestata violazione degli obblighi deontologici e della violazione dell’articolo 147 della legge notarile.
Il tribunale condannava il notaio sulla base di una serie di elementi:
- innanzitutto, il breve tempo impiegato nella redazione degli atti era incompatibile con gli obblighi deontologici posti a carico del notaio, configurando l’illecito di aver tenuto un comportamento sistematicamente frettoloso;
- i comportamenti del notaio, anche se coincidenti con l’approssimarsi della scadenza del termine fissato dalla legge per l’adeguamento degli statuti alla riforma del diritto societario, erano illeciti, posto che le ragioni di urgenza, anche eventualmente prospettate dalla clientela, non esoneravano il notaio dall’osservanza degli obblighi deontologici;
- tale condotta determinava un accaparramento della clientela: i clienti, infatti, erano invogliati a rivolgersi allo studio notarile proprio per la sua disponibilità alla redazione di atti in modo frettoloso;
- la legittimità della sanzione, infine, risiedeva nella violazione dell’obbligo a carico del notaio di compilare atti nel modo più congruente alla volontà delle parti, con lettura a voce chiara e finale domanda di approvazione e dell’obbligo di prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale.
Il notaio ricorreva per cassazione contro la decisione del Tribunale.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9353 del 10 aprile 2008, ha rigettato il ricorso ed ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese in favore del Consiglio Notarile di Cuneo.
In particolare, gli ermellini hanno respinto la censura con cui il notaio sosteneva che la durata delle assemblee societarie non era di per sé elemento costitutivo delle fattispecie indicate nel codice deontologico, trattandosi di elemento neutro e che nella fattispecie non era stata fatta corretta applicazione dei principi in tema di presunzioni (articoli 2727 e 2729 Codice Civile).
La Corte di Cassazione ha precisato che gli articoli 2727 Codice Civile e seguenti “costituiscono, per chi vi ricorre, uno strumento di conoscenza critica estremamente duttile e potenzialmente espansivo. In particolare, secondo l’articolo 2729, presupposto del sistema è una (relativa) certezza di un fatto secondario indiziante, dal quale il giudice può ricavare la conoscenza del fatto principale ignorato. Le presunzioni semplici, quindi, costituiscono uno strumento di conoscenza di fatti determinati anche all’interno di un processo”.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 10 Aprile 2008, n. 9353).
[Dott. Donato Vozza]
Il 5 febbraio 2007, il Consiglio Notarile di Cuneo infliggeva una sanzione disciplinare ad un notaio che, avendo redatto in dieci giorni trentaquattro verbali di assemblea di soci di società di capitali, aveva fatto illecita concorrenza ai colleghi e aveva compromesso il decoro della classe notarile.
Il tribunale, a cui il notaio ricorreva, confermava la sanzione irrogata dal Consiglio Notarile, ritenendo che l’estrema brevità delle assemblee, i cui verbali erano stati redatti dal notaio, costituivano prova, sia pure indiretta, della contestata violazione degli obblighi deontologici e della violazione dell’articolo 147 della legge notarile.
Il tribunale condannava il notaio sulla base di una serie di elementi:
- innanzitutto, il breve tempo impiegato nella redazione degli atti era incompatibile con gli obblighi deontologici posti a carico del notaio, configurando l’illecito di aver tenuto un comportamento sistematicamente frettoloso;
- i comportamenti del notaio, anche se coincidenti con l’approssimarsi della scadenza del termine fissato dalla legge per l’adeguamento degli statuti alla riforma del diritto societario, erano illeciti, posto che le ragioni di urgenza, anche eventualmente prospettate dalla clientela, non esoneravano il notaio dall’osservanza degli obblighi deontologici;
- tale condotta determinava un accaparramento della clientela: i clienti, infatti, erano invogliati a rivolgersi allo studio notarile proprio per la sua disponibilità alla redazione di atti in modo frettoloso;
- la legittimità della sanzione, infine, risiedeva nella violazione dell’obbligo a carico del notaio di compilare atti nel modo più congruente alla volontà delle parti, con lettura a voce chiara e finale domanda di approvazione e dell’obbligo di prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale.
Il notaio ricorreva per cassazione contro la decisione del Tribunale.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9353 del 10 aprile 2008, ha rigettato il ricorso ed ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese in favore del Consiglio Notarile di Cuneo.
In particolare, gli ermellini hanno respinto la censura con cui il notaio sosteneva che la durata delle assemblee societarie non era di per sé elemento costitutivo delle fattispecie indicate nel codice deontologico, trattandosi di elemento neutro e che nella fattispecie non era stata fatta corretta applicazione dei principi in tema di presunzioni (articoli 2727 e 2729 Codice Civile).
La Corte di Cassazione ha precisato che gli articoli 2727 Codice Civile e seguenti “costituiscono, per chi vi ricorre, uno strumento di conoscenza critica estremamente duttile e potenzialmente espansivo. In particolare, secondo l’articolo 2729, presupposto del sistema è una (relativa) certezza di un fatto secondario indiziante, dal quale il giudice può ricavare la conoscenza del fatto principale ignorato. Le presunzioni semplici, quindi, costituiscono uno strumento di conoscenza di fatti determinati anche all’interno di un processo”.
(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 10 Aprile 2008, n. 9353).
[Dott. Donato Vozza]