Cassazione Civile: responsabilità della banca per fatto del dipendente

La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in ordine alla responsabilità dell’istituto di credito per l’attività posta in essere dal proprio dipendente prevista dall’articolo 2049 Codice Civile a norma del quale: "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

La Cassazione ha ricordato che il "rapporto di occasionalità necessaria deve intendersi esistente "anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purchè sempre entro l’ambito delle proprie mansioni" (Cass. n. 2574/99)", concludendo che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell’articolo 2049 Codice Civile laddove ha concluso per l’esclusione nel caso di specie della sussistenza di quel nesso di occasionalità necessaria per la presenza, nella condotta del dipendente infedele, di elementi "di anomalia" rispetto al corretto e normale esercizio delle mansioni di un dipendente addetto alla gestione titoli della clientela.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 12 marzo 2008, n.6632).
La Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in ordine alla responsabilità dell’istituto di credito per l’attività posta in essere dal proprio dipendente prevista dall’articolo 2049 Codice Civile a norma del quale: "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

La Cassazione ha ricordato che il "rapporto di occasionalità necessaria deve intendersi esistente "anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, o persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purchè sempre entro l’ambito delle proprie mansioni" (Cass. n. 2574/99)", concludendo che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell’articolo 2049 Codice Civile laddove ha concluso per l’esclusione nel caso di specie della sussistenza di quel nesso di occasionalità necessaria per la presenza, nella condotta del dipendente infedele, di elementi "di anomalia" rispetto al corretto e normale esercizio delle mansioni di un dipendente addetto alla gestione titoli della clientela.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 12 marzo 2008, n.6632).