Cassazione Civile: responsabilità dell’albergatore per cose in custodia

La Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado della Corte d’appello di Roma che aveva limitato il risarcimento del danno patito per il furto di una pelliccia di visone a norma dell’articolo 1783 Codice Civile a 100 volte il prezzo giornaliero dell’alloggio.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione la Corte avrebbe dovuto applicare il disposto dell’articolo 1785bis Codice Civile, a norma del quale: "L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari".

In particolare, si legge nella motivazione: "L’albergatore può certamente porre dei limiti di orario al servizio di custodia e così usufruire del corrispondente risparmio di costi; ma non può poi riversare sulla clientela i conseguenti rischi, ove il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio e alla suddetta limitazione si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere, quali quelle che si sono verificate nel caso di specie.

Vale a dire, all’incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti deve fare riscontro una particolare vigilanza sull’albergo e sull’accesso alle camere, nelle ore di chiusura del servizio, sì da evitare quanto meno i comportamenti analoghi a quello verificatosi nel caso in esame, ove il malvivente ha addirittura potuto introdursi senza effrazioni nella stanza della cliente, in presenza della stessa, poco dopo che la pelliccia era stata ritirata dal deposito.

La colpa dell’albergatore - che giustifica la responsabilità per l’intero valore degli oggetti rubati - va individuata tenendo conto che, in relazione alle attività di impresa, costituiscono colpa anche le carenze di carattere organizzativo che abbiano esposto i beni dei clienti a rischi ai quali non sarebbero stati esposti, ove l’imprenditore avesse affrontato i costi necessari a fornire uno standard di sicurezza più elevato, in relazione ai rischi ordinariamente prevedibili ed evitabili e tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera.

Vale a dire, a fronte di un furto verificatosi in parte a causa dell’incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti; in parte a causa di palesi negligenze nella sorveglianza dei locali dell’albergo e delle chiavi delle camere, la responsabilità per colpa dell’albergatore, ai sensi dell’art. 1785bis cod. civ., avrebbe potuto essere esclusa solo previa dimostrazione - il cui onere era a carico dell’albergatore medesimo - che la prevenzione dell’illecito verificatosi avrebbe richiesto l’adozione di cautele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello ed ai prezzi delle prestazioni alberghiere, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere di quello in oggetto".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 7 maggio 2009, n.10493: Risarcimento del danno da responsabilità dell’albergatore - Limitazione a norma dell’articolo 1783 Codice Civile - Esclusione).

La Cassazione ha cassato la sentenza di secondo grado della Corte d’appello di Roma che aveva limitato il risarcimento del danno patito per il furto di una pelliccia di visone a norma dell’articolo 1783 Codice Civile a 100 volte il prezzo giornaliero dell’alloggio.

Nel caso di specie, secondo la Cassazione la Corte avrebbe dovuto applicare il disposto dell’articolo 1785bis Codice Civile, a norma del quale: "L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari".

In particolare, si legge nella motivazione: "L’albergatore può certamente porre dei limiti di orario al servizio di custodia e così usufruire del corrispondente risparmio di costi; ma non può poi riversare sulla clientela i conseguenti rischi, ove il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio e alla suddetta limitazione si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere, quali quelle che si sono verificate nel caso di specie.

Vale a dire, all’incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti deve fare riscontro una particolare vigilanza sull’albergo e sull’accesso alle camere, nelle ore di chiusura del servizio, sì da evitare quanto meno i comportamenti analoghi a quello verificatosi nel caso in esame, ove il malvivente ha addirittura potuto introdursi senza effrazioni nella stanza della cliente, in presenza della stessa, poco dopo che la pelliccia era stata ritirata dal deposito.

La colpa dell’albergatore - che giustifica la responsabilità per l’intero valore degli oggetti rubati - va individuata tenendo conto che, in relazione alle attività di impresa, costituiscono colpa anche le carenze di carattere organizzativo che abbiano esposto i beni dei clienti a rischi ai quali non sarebbero stati esposti, ove l’imprenditore avesse affrontato i costi necessari a fornire uno standard di sicurezza più elevato, in relazione ai rischi ordinariamente prevedibili ed evitabili e tenuto conto della natura e del valore della prestazione alberghiera.

Vale a dire, a fronte di un furto verificatosi in parte a causa dell’incompletezza del servizio di custodia dei valori dei clienti; in parte a causa di palesi negligenze nella sorveglianza dei locali dell’albergo e delle chiavi delle camere, la responsabilità per colpa dell’albergatore, ai sensi dell’art. 1785bis cod. civ., avrebbe potuto essere esclusa solo previa dimostrazione - il cui onere era a carico dell’albergatore medesimo - che la prevenzione dell’illecito verificatosi avrebbe richiesto l’adozione di cautele e di costi sproporzionati e inesigibili, in relazione alla natura, al livello ed ai prezzi delle prestazioni alberghiere, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere di quello in oggetto".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 7 maggio 2009, n.10493: Risarcimento del danno da responsabilità dell’albergatore - Limitazione a norma dell’articolo 1783 Codice Civile - Esclusione).