Cassazione Civile: risarcimento danni per il soggetto illegittimamente protestato

Il notaio, qualora per equivoco o per errore materiale nella redazione del verbale di protesto indichi il nome di un soggetto diverso dall’effettivo debitore e non provveda neppure successivamente a rettificarlo, è tenuto a risarcire i danni alla reputazione subiti dalla persona che risulta illegittimamente protestata?

Su tale questione si è pronunciata la Cassazione con sentenza 7495/2008 che ha confermato la pronuncia 775/2002 con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila aveva condannato al risarcimento dei danni il notaio che, errando, aveva illegittimamente levato il protesto nei confronti di una persona che non aveva sottoscritto la cambiale.

Come ha avuto modo di sottolineare la Corte di Cassazione, “nella presente sede di legittimità non può valutarsi, trattandosi di una quaestio facti, se nella fattispecie in esame ricorrarono i presupposti della responsabilità del notaio, con specifico riferimento all’elemento soggettivo della colpa, nonché del conseguente danno arrecato all’illegittimo protestato, deve osservarsi che la Corte di merito ha sufficientemente e logicamente motivato su tali punti, sostenendo che erronea fu la compilazione del verbale di protesto e tale da ingenerare un danno, liquidato equitativamente, da ritenersi in re ipsa sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre decisioni, Cass. n. 11103/98)”.

Il giudice di legittimità ha, infatti, ribadito che: “in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità “ipso facto” all’insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un’ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda “di indubitabile discredito” tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale in re ipsa anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere da suoi interessi commerciali”.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 20 marzo 2008, n.7495: Illegittimo protesto da parte di Notaio - Risarcimento danni).

[Donato Vozza]

Il notaio, qualora per equivoco o per errore materiale nella redazione del verbale di protesto indichi il nome di un soggetto diverso dall’effettivo debitore e non provveda neppure successivamente a rettificarlo, è tenuto a risarcire i danni alla reputazione subiti dalla persona che risulta illegittimamente protestata?

Su tale questione si è pronunciata la Cassazione con sentenza 7495/2008 che ha confermato la pronuncia 775/2002 con la quale la Corte d’Appello di L’Aquila aveva condannato al risarcimento dei danni il notaio che, errando, aveva illegittimamente levato il protesto nei confronti di una persona che non aveva sottoscritto la cambiale.

Come ha avuto modo di sottolineare la Corte di Cassazione, “nella presente sede di legittimità non può valutarsi, trattandosi di una quaestio facti, se nella fattispecie in esame ricorrarono i presupposti della responsabilità del notaio, con specifico riferimento all’elemento soggettivo della colpa, nonché del conseguente danno arrecato all’illegittimo protestato, deve osservarsi che la Corte di merito ha sufficientemente e logicamente motivato su tali punti, sostenendo che erronea fu la compilazione del verbale di protesto e tale da ingenerare un danno, liquidato equitativamente, da ritenersi in re ipsa sulla base della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre decisioni, Cass. n. 11103/98)”.

Il giudice di legittimità ha, infatti, ribadito che: “in tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità “ipso facto” all’insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un’ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda “di indubitabile discredito” tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato, ed ove privo di una conseguente rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale in re ipsa anche sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere da suoi interessi commerciali”.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 20 marzo 2008, n.7495: Illegittimo protesto da parte di Notaio - Risarcimento danni).

[Donato Vozza]