Cassazione Civile: socio accomandante e responsabilità nella s.a.s.

La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in merito alla figura del socio accomandatario occulto di società in accomandita semplice ed alle attività che possono consentire di attribuire tale natura e le conseguenti responsabilità al socio accomandante.

Secondo la giurisprudenza di questa corte la stessa «situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice - la quale è caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell’art. 2312 c.c.) - non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull1arnrninistrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società» (Cass., sez. I, 25 luglio 1996, n. 6725, m. 498754).

È indiscusso in realtà che, «per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice, - vietata dall’art. 2320 c.c. - non è sufficiente il compimento, da parte dell’accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l’accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta .che è propria del titolare della impresa» (Cass., sez. I, 14 gennaio 1987, n. 172, m. 449940, Cass., sez. III, 28 luglio 1986, n. 4824, m. 447529, Cass., sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6906, m. 424557, Cass., sez. I, 26 giugno 1979, n. 3563, m. 399978). E mentre la prestazione di garanzia attiene evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand’anche indebito o addirittura illecito, non costituisce certamente un atto di gestione della società”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 giugno 2010, n.13468: S.a.s. - Socio accomandante - Prelievo dalle casse sociali - Assunzione della responsabilità illimitata - Esclusione)

La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in merito alla figura del socio accomandatario occulto di società in accomandita semplice ed alle attività che possono consentire di attribuire tale natura e le conseguenti responsabilità al socio accomandante.

Secondo la giurisprudenza di questa corte la stessa «situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice - la quale è caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell’art. 2312 c.c.) - non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull1arnrninistrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società» (Cass., sez. I, 25 luglio 1996, n. 6725, m. 498754).

È indiscusso in realtà che, «per aversi ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice, - vietata dall’art. 2320 c.c. - non è sufficiente il compimento, da parte dell’accomandante, di atti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, ma è necessario che l’accomandante svolga una attività gestoria che si concreti nella direzione degli affari sociali, implicante una scelta .che è propria del titolare della impresa» (Cass., sez. I, 14 gennaio 1987, n. 172, m. 449940, Cass., sez. III, 28 luglio 1986, n. 4824, m. 447529, Cass., sez. I, 15 dicembre 1982, n. 6906, m. 424557, Cass., sez. I, 26 giugno 1979, n. 3563, m. 399978). E mentre la prestazione di garanzia attiene evidentemente al momento esecutivo delle obbligazioni, il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali del socio, quand’anche indebito o addirittura illecito, non costituisce certamente un atto di gestione della società”.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 3 giugno 2010, n.13468: S.a.s. - Socio accomandante - Prelievo dalle casse sociali - Assunzione della responsabilità illimitata - Esclusione)