Cassazione Civile: soggettività giuridica del nascituro - funzione della giurisprudenza

Secondo la Cassazione "limitatamente alla titolarità di alcuni interessi personali protetti, deve essere affermata la soggettività giuridica del nascituro, e, in via conseguenziale, il nesso di causalità tra il comportamento dei medici (di omessa informazione e di prescrizione dei farmaci dannosi) e le malformazioni dello stesso nascituro che, con la nascita, acquista l’ulteriore diritto patrimoniale al risarcimento".

Vale la pena di ripercorrere integralmente il percorso motivazionale della Cassazione che muove da due premesse argomentative: "l’attuale modo di essere e di strutturarsi del nostro ordinamento, in particolare civilistico, quale basato su una pluralità di funti, con conseguente attuazione di c.d. principi di decodificazione e depatrimonializzazione e la funzione interpretativa del giudice in ordine alla formazione della c.d. giurisprudenza normativa, quale autonoma fonte di diritto".

"È indubbio che il vigente codice civile, contrariamente alle sue origini storiche sulla scia delle codificazioni europee ottocentesche che videro nel code napoleon la più evidente manifestazione, non rappresenta oggi più l’unica fonte di riferimento per l’interprete in un ordinamento caratterizzato da più fonti, tra cui una posizione spetta alla Costituzione repubblicana del 1948, oltre alla legislazione ordinaria, alla normativa comunitaria, ed alla stessa giurisprudenza normativa; tale pluralità di fonti (civilistiche) ha determinato i due suddetti fenomeni tra loro connessi della decodificarione e della depatrimonializzazione, intendendosi la prima come il venir meno della tradizionale previsione di disciplina di tutti gli interessi ritenuti meritevoli di tutela in un unico testo normativo, a seguito del subentrare di altre fonti, e la seconda nell’attribuzione alla persona di una posizione di centralità, quale portatrice di interessi non solo patrimoniali.

In tale assetto ordinamentale l’apporto della giurisprudenza di legittimità nell’espletamento delta funzione di "nomofilachia" della Corte di Cassazione, assume sempre più rilievo nel sistema delle fonti in linea con la maggiore consapevolezza dei giudici di operare in un sistema ordinamentale che, pur essendo di civil law e, quindi, non basato su soli principi generali come avviene nei paesi di cammon law, caratterizzati dal vincolo che una determinata pronuncia giurisprudenziale assume per le decisioni successive, si configura come semi-aperto perché fondata non solo su disposizioni di legge riguardanti settoriali e dettagliate discipline ma anche su c.d. clausole generali, e cioè su indicazioni di valori ordinamentali, espressi con formule generiche (buona fede, solidarietà, funzione sociale della proprietà, utile sociale dell"impresa, centralità della persona) che scientmlente il legislatore trasmette all’interprete per consentirgli, nell’ambito di una più ampia discrezionalità, di "attualizzare" il diritto, anche mediante l’individuazione (là dove consentito, come nel caso dei diritti personali, non tassativi) di nuove aree di protezione di interessi.

... proprio in virtù di una interpretazione basata sulla pluralità delle fonti e sulla clausola generale della centralità della persona si addiviene a ritenere il nascituro soggetto giuridico".

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 11 maggio 2009, n.10741: Diritti del nascituro).

Secondo la Cassazione "limitatamente alla titolarità di alcuni interessi personali protetti, deve essere affermata la soggettività giuridica del nascituro, e, in via conseguenziale, il nesso di causalità tra il comportamento dei medici (di omessa informazione e di prescrizione dei farmaci dannosi) e le malformazioni dello stesso nascituro che, con la nascita, acquista l’ulteriore diritto patrimoniale al risarcimento".

Vale la pena di ripercorrere integralmente il percorso motivazionale della Cassazione che muove da due premesse argomentative: "l’attuale modo di essere e di strutturarsi del nostro ordinamento, in particolare civilistico, quale basato su una pluralità di funti, con conseguente attuazione di c.d. principi di decodificazione e depatrimonializzazione e la funzione interpretativa del giudice in ordine alla formazione della c.d. giurisprudenza normativa, quale autonoma fonte di diritto".

"È indubbio che il vigente codice civile, contrariamente alle sue origini storiche sulla scia delle codificazioni europee ottocentesche che videro nel code napoleon la più evidente manifestazione, non rappresenta oggi più l’unica fonte di riferimento per l’interprete in un ordinamento caratterizzato da più fonti, tra cui una posizione spetta alla Costituzione repubblicana del 1948, oltre alla legislazione ordinaria, alla normativa comunitaria, ed alla stessa giurisprudenza normativa; tale pluralità di fonti (civilistiche) ha determinato i due suddetti fenomeni tra loro connessi della decodificarione e della depatrimonializzazione, intendendosi la prima come il venir meno della tradizionale previsione di disciplina di tutti gli interessi ritenuti meritevoli di tutela in un unico testo normativo, a seguito del subentrare di altre fonti, e la seconda nell’attribuzione alla persona di una posizione di centralità, quale portatrice di interessi non solo patrimoniali.

In tale assetto ordinamentale l’apporto della giurisprudenza di legittimità nell’espletamento delta funzione di "nomofilachia" della Corte di Cassazione, assume sempre più rilievo nel sistema delle fonti in linea con la maggiore consapevolezza dei giudici di operare in un sistema ordinamentale che, pur essendo di civil law e, quindi, non basato su soli principi generali come avviene nei paesi di cammon law, caratterizzati dal vincolo che una determinata pronuncia giurisprudenziale assume per le decisioni successive, si configura come semi-aperto perché fondata non solo su disposizioni di legge riguardanti settoriali e dettagliate discipline ma anche su c.d. clausole generali, e cioè su indicazioni di valori ordinamentali, espressi con formule generiche (buona fede, solidarietà, funzione sociale della proprietà, utile sociale dell"impresa, centralità della persona) che scientmlente il legislatore trasmette all’interprete per consentirgli, nell’ambito di una più ampia discrezionalità, di "attualizzare" il diritto, anche mediante l’individuazione (là dove consentito, come nel caso dei diritti personali, non tassativi) di nuove aree di protezione di interessi.

... proprio in virtù di una interpretazione basata sulla pluralità delle fonti e sulla clausola generale della centralità della persona si addiviene a ritenere il nascituro soggetto giuridico".

(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, Sentenza 11 maggio 2009, n.10741: Diritti del nascituro).