Cassazione Civile: surrogazione dell’assicuratore nei diritti del destinatario verso il vettore

In caso di furto di beni assicurati da parte di ignoti, entro che limiti opera la surrogazione dell’assicuratore nei diritti del destinatario verso il vettore, prevista dall’articolo 1916 Codice Civile? La Cassazione distingue tra lucro cessante, il cui risarcimento del danno segue il criterio generale e danno emergente, per il quale trova applicazione il criterio speciale di responsabilità ex articolo 1696 Codice Civile.

Leggiamo il passaggio centrale della pronuncia: "Per effetto della surrogazione prevista dall’art. 1916 cod.civ. si verifica la successione particolare dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato - nella specie del destinatario della merce nei confronti del vettore - con conseguente sostituzione dell’assicuratore all’assicurato nel rapporto obbligatorio verso il terzo danneggiante, sì che il diritto acquisito non può essere esteso rispetto a quello dell’assicurato (Cass. 1508/2001, 4211/2002). Perciò l’assicuratore soggiace allo stesso onere che avrebbe fatto carico all’originario titolare del diritto al risarcimento nei confronti del responsabile in relazione alla prova della diminuzione patrimoniale subita (Cass. 5146/1989, 9469/2004). E poiché in materia di trasporto di cose il danno emergente derivato al destinatario dalla perdita del receptum da parte del vettore deve calcolarsi a norma dell’ art. 1696 cod. civ. [criterio speciale, prevalente per detto danno su quello generale di cui all’art. 1223 cod. civ.], e perciò secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della consegna, mentre per il danno derivato all’avente diritto per non aver ritratto il guadagno per la vendita della merce non pervenuta soccorre il predetto principio generale della causalità giuridica, ai medesimi criteri ed oneri probatori soggiace il diritto di surroga dell’ assicuratore. E se il prezzo corrente può esser desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario, sulla presunzione che la relativa somma corrisponda al prezzo di mercato stabilito dalla pubblica autorità (in base al criterio oggettivo dettato dall’art.1515, terzo comma, cod. civ.) e praticato tra imprenditori, il lucro cessante deve essere provato, quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del vettore, rapportandolo al soggetto danneggiato (criterio soggettivo)".


La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 20 gennaio 2008, n.1336: Contratto di trasporto - Diritti del destinatario verso il vettore - Surrogazione dell’assicuratore - Determinazione del danno emergente e del lucro cessante).

In caso di furto di beni assicurati da parte di ignoti, entro che limiti opera la surrogazione dell’assicuratore nei diritti del destinatario verso il vettore, prevista dall’articolo 1916 Codice Civile? La Cassazione distingue tra lucro cessante, il cui risarcimento del danno segue il criterio generale e danno emergente, per il quale trova applicazione il criterio speciale di responsabilità ex articolo 1696 Codice Civile.

Leggiamo il passaggio centrale della pronuncia: "Per effetto della surrogazione prevista dall’art. 1916 cod.civ. si verifica la successione particolare dell’assicuratore nel diritto dell’assicurato - nella specie del destinatario della merce nei confronti del vettore - con conseguente sostituzione dell’assicuratore all’assicurato nel rapporto obbligatorio verso il terzo danneggiante, sì che il diritto acquisito non può essere esteso rispetto a quello dell’assicurato (Cass. 1508/2001, 4211/2002). Perciò l’assicuratore soggiace allo stesso onere che avrebbe fatto carico all’originario titolare del diritto al risarcimento nei confronti del responsabile in relazione alla prova della diminuzione patrimoniale subita (Cass. 5146/1989, 9469/2004). E poiché in materia di trasporto di cose il danno emergente derivato al destinatario dalla perdita del receptum da parte del vettore deve calcolarsi a norma dell’ art. 1696 cod. civ. [criterio speciale, prevalente per detto danno su quello generale di cui all’art. 1223 cod. civ.], e perciò secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della consegna, mentre per il danno derivato all’avente diritto per non aver ritratto il guadagno per la vendita della merce non pervenuta soccorre il predetto principio generale della causalità giuridica, ai medesimi criteri ed oneri probatori soggiace il diritto di surroga dell’ assicuratore. E se il prezzo corrente può esser desunto dalle fatture emesse dal mittente nei confronti del destinatario, sulla presunzione che la relativa somma corrisponda al prezzo di mercato stabilito dalla pubblica autorità (in base al criterio oggettivo dettato dall’art.1515, terzo comma, cod. civ.) e praticato tra imprenditori, il lucro cessante deve essere provato, quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento del vettore, rapportandolo al soggetto danneggiato (criterio soggettivo)".


La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 20 gennaio 2008, n.1336: Contratto di trasporto - Diritti del destinatario verso il vettore - Surrogazione dell’assicuratore - Determinazione del danno emergente e del lucro cessante).