Cassazione Civile: valida la convocazione informale di assemblea condominiale, purché di prassi
La Corte è pervenuta alla massima citata mettendo in luce due passaggi argomentativi:
a) “In materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell’assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l’assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988)”;
b) “che, qualora sia accertata, in sede di merito, l’esistenza di una prassi (correttamente intesa come regolare ripetersi di comportamenti precedentemente accettati nello svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l’avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini non abitanti nell’edificio condominiale, viene consegnato ad altro condominio, suo congiunto, tale prassi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, non può ritenersi illegittima, in base al principio di diritto enunciato sub a), con la conseguenza che l’avvenuta consegna dell’avviso di convocazione al congiunto, deve ritenersi regolare essendo l’atto – recapitato in tal guisa e pervenuto nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario – idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica di oggettiva conoscibilità con l’uso della normale diligenza, sua e del destinatario designato, conforme alla clausola generale di buona fede, che regola i rapporti giuridici intersoggettivi ed impedisce, rendendolo illegittimo ed immeritevole di tutela, ogni abuso di diritto”.
Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione cassa la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di annullamento di una delibera assembleare (per l’esecuzione di lavori straordinari) adottata in mancanza di un condomino non abitante nell’immobile, ma che, tuttavia, era stato avvisato – secondo gli usi invalsi nel condominio – tramite la sorella.
La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 1 aprile 2008, n.8449: Comunione e condominio - Validità della convocazione assembleare informale).
[Dott. Donato Vozza]
La Corte è pervenuta alla massima citata mettendo in luce due passaggi argomentativi:
a) “In materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell’assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1351 c.c. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l’assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988)”;
b) “che, qualora sia accertata, in sede di merito, l’esistenza di una prassi (correttamente intesa come regolare ripetersi di comportamenti precedentemente accettati nello svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l’avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini non abitanti nell’edificio condominiale, viene consegnato ad altro condominio, suo congiunto, tale prassi, contrariamente a quanto opinato dal giudice di appello, non può ritenersi illegittima, in base al principio di diritto enunciato sub a), con la conseguenza che l’avvenuta consegna dell’avviso di convocazione al congiunto, deve ritenersi regolare essendo l’atto – recapitato in tal guisa e pervenuto nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario – idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica di oggettiva conoscibilità con l’uso della normale diligenza, sua e del destinatario designato, conforme alla clausola generale di buona fede, che regola i rapporti giuridici intersoggettivi ed impedisce, rendendolo illegittimo ed immeritevole di tutela, ogni abuso di diritto”.
Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione cassa la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di annullamento di una delibera assembleare (per l’esecuzione di lavori straordinari) adottata in mancanza di un condomino non abitante nell’immobile, ma che, tuttavia, era stato avvisato – secondo gli usi invalsi nel condominio – tramite la sorella.
La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Seconda Sezione Civile, Sentenza 1 aprile 2008, n.8449: Comunione e condominio - Validità della convocazione assembleare informale).
[Dott. Donato Vozza]