Cassazione Lavoro: assistenza indiretta all’estero per ragioni di gravità ed urgenza

La Sezione Lavoro della Cassazione ha dichiarato "rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’articolo 3 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’ art.3 comma 5 della legge 23 ottobre 1985 n.595, come integrato dagli artt.2 e 7 del D.M. 3 novembre 1989 e dall’art.2 del D.M. 13 maggio 1993, nella parte in cui, riconoscendo il diritto alla fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali per cittadini italiani all’estero presso centri di altissima specializzazione, esclude tale assistenza per prestazioni ottenute all’estero in strutture diverse dai suddetti centri anche quando tali prestazioni siano rese indispensabili da comprovate ragioni di gravità ed urgenza". La Corte Costituzionale si dovrà pertanto pronunciare sulla detta questione di legittimità.

"Appare dunque priva di giustificazione e irragionevole, in relazione all’articolo 3 Costituzione - secondo la Cassazione - una normativa che limiti l’assistenza indiretta alle ipotesi di ricovero all’estero nei centri di altissima specializzazione e la neghi invece per le terapie urgenti in strutture diverse, quando, pur essendo differenti le ragioni che impongono la cura all’estero, sia identica la minaccia al bene costituzionalmente protetto, e questo possa essere garantito alle stesse condizioni, con i medesimi limiti e le medesime modalità già stabiliti per le ipotesi contemplate dalla normativa denunciata, senza che l’estensione della sua applicazione alle ipotesi tra cui rientra quella della fattispecie oggetto del presente giudizio implichi in alcun modo la definizione di un regime diverso".

Tra l’altro, prosegue la Cassazione, "non sembra, infine, che la diversità di trattamento possa essere giustificata dal fatto volontario che determina la presenza all’estero (diverso dalle ragioni di lavoro o di studio) perché a tali motivi, anche culturali e di svago, che possono corrispondere fattori di arricchimento e sviluppo della personalità, non può essere collegata, come sopra rilevato, una valutazione negativa".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Ordinanza 24 gennaio 2008, n.1563: Assistenza sanitarie per cure all’estero - Necessità di terapie indispensabili - Questione di legittimità costituzionale).

[Avv. Alfredo Matranga]

La Sezione Lavoro della Cassazione ha dichiarato "rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’articolo 3 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’ art.3 comma 5 della legge 23 ottobre 1985 n.595, come integrato dagli artt.2 e 7 del D.M. 3 novembre 1989 e dall’art.2 del D.M. 13 maggio 1993, nella parte in cui, riconoscendo il diritto alla fruizione in forma indiretta di prestazioni assistenziali per cittadini italiani all’estero presso centri di altissima specializzazione, esclude tale assistenza per prestazioni ottenute all’estero in strutture diverse dai suddetti centri anche quando tali prestazioni siano rese indispensabili da comprovate ragioni di gravità ed urgenza". La Corte Costituzionale si dovrà pertanto pronunciare sulla detta questione di legittimità.

"Appare dunque priva di giustificazione e irragionevole, in relazione all’articolo 3 Costituzione - secondo la Cassazione - una normativa che limiti l’assistenza indiretta alle ipotesi di ricovero all’estero nei centri di altissima specializzazione e la neghi invece per le terapie urgenti in strutture diverse, quando, pur essendo differenti le ragioni che impongono la cura all’estero, sia identica la minaccia al bene costituzionalmente protetto, e questo possa essere garantito alle stesse condizioni, con i medesimi limiti e le medesime modalità già stabiliti per le ipotesi contemplate dalla normativa denunciata, senza che l’estensione della sua applicazione alle ipotesi tra cui rientra quella della fattispecie oggetto del presente giudizio implichi in alcun modo la definizione di un regime diverso".

Tra l’altro, prosegue la Cassazione, "non sembra, infine, che la diversità di trattamento possa essere giustificata dal fatto volontario che determina la presenza all’estero (diverso dalle ragioni di lavoro o di studio) perché a tali motivi, anche culturali e di svago, che possono corrispondere fattori di arricchimento e sviluppo della personalità, non può essere collegata, come sopra rilevato, una valutazione negativa".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Ordinanza 24 gennaio 2008, n.1563: Assistenza sanitarie per cure all’estero - Necessità di terapie indispensabili - Questione di legittimità costituzionale).

[Avv. Alfredo Matranga]