Cassazione Lavoro: il lavoro svolto dall’impiegato del call center ha natura subordinata
Le circostanze ritenute dal giudice di merito sintomatiche dello stabile inserimento nell’organizzazione aziendale delle dipendenti con mansioni di telefoniste e, quindi, prova della natura subordinata del rapporto sono: - l’osservanza delle direttive impartite dall’azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere prendendo nota dell’esito e del numero di telefonate;
- il rispetto di un preciso orario di lavoro;
- l’utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà della società.
Tuttavia, anche per le dipendenti che non svolgono mansioni di telefoniste, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente un rapporto di subordinazione per il fatto che esse sono tenute:
- ad osservare un orario;
- a giustificare le assenze;
- ad avvalersi di attrezzature e materiali forniti dalla società;
- ad attenersi alle direttive del datore di lavoro.
Gli ermellini – dopo aver ribadito che tutte le predette circostanze provate nel merito non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità – hanno precisato che: “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare l’orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infine, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta di parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 4171/2006, n. 15725/2004, n. 8006/2004)”.
Inoltre, la Corte si è espressa sul valore probatorio del rapporto ispettivo dell’INPS sottolineando che “la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che i verbali redatti da funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 3525/2005, n. 15702/2004, n. 9827/2000)”.
La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 14 aprile 2008, n. 9812: Lavoratori di call center - Lavoro subordinato e non autonomo).
[Dott. Donato Vozza]
Le circostanze ritenute dal giudice di merito sintomatiche dello stabile inserimento nell’organizzazione aziendale delle dipendenti con mansioni di telefoniste e, quindi, prova della natura subordinata del rapporto sono: - l’osservanza delle direttive impartite dall’azienda in relazione ad ogni telefonata da svolgere prendendo nota dell’esito e del numero di telefonate;
- il rispetto di un preciso orario di lavoro;
- l’utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà della società.
Tuttavia, anche per le dipendenti che non svolgono mansioni di telefoniste, la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente un rapporto di subordinazione per il fatto che esse sono tenute:
- ad osservare un orario;
- a giustificare le assenze;
- ad avvalersi di attrezzature e materiali forniti dalla società;
- ad attenersi alle direttive del datore di lavoro.
Gli ermellini – dopo aver ribadito che tutte le predette circostanze provate nel merito non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità – hanno precisato che: “secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice di merito sia singolarmente che complessivamente, l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare l’orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l’utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infine, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta di parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto e che siano idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce un apprezzamento di fatto delle risultanze processuali che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 4171/2006, n. 15725/2004, n. 8006/2004)”.
Inoltre, la Corte si è espressa sul valore probatorio del rapporto ispettivo dell’INPS sottolineando che “la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nell’affermare che i verbali redatti da funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 3525/2005, n. 15702/2004, n. 9827/2000)”.
La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 14 aprile 2008, n. 9812: Lavoratori di call center - Lavoro subordinato e non autonomo).
[Dott. Donato Vozza]