Cassazione Lavoro: licenziamento disciplinare per svolgimento di altra attività lavorativa in periodo di malattia
Nel caso di specie, tuttavia la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello perchè "nell’applicare tale regola al caso in esame, la Corte territoriale ha affermato in maniera sostanzialmente apodittica e prevalentemente sulla base di mere ipotesi, non controllate anche alla luce delle argomentazioni contrarie della sentenza di primo grado richiamate dalla società, che il lavoro svolto dal lavoratore negli orari prevalentemente notturni presso una farmacia della periferia milanese è compatibile con la situazione di astenia che lo aveva fatto ritenere temporaneamente inidoneo a svolgere l’attività lavorativa di impiegato presso la propria datrice di lavoro, senza approfondire in maniera adeguata le cause della malattia, le caratteristiche proprie di essa, in un passo della sentenza definita depressione, né le concrete mansioni svolte presso la datrice di lavoro e la farmacia, tutti elementi di rilevanza decisiva in direzione del duplice accertamento di cui sopra".
La pronuncia è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 24 aprile 2008, n.10706: Malattia - Svolgimento altra attività lavorativa - Licenziamento disciplinare)
Nel caso di specie, tuttavia la Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello perchè "nell’applicare tale regola al caso in esame, la Corte territoriale ha affermato in maniera sostanzialmente apodittica e prevalentemente sulla base di mere ipotesi, non controllate anche alla luce delle argomentazioni contrarie della sentenza di primo grado richiamate dalla società, che il lavoro svolto dal lavoratore negli orari prevalentemente notturni presso una farmacia della periferia milanese è compatibile con la situazione di astenia che lo aveva fatto ritenere temporaneamente inidoneo a svolgere l’attività lavorativa di impiegato presso la propria datrice di lavoro, senza approfondire in maniera adeguata le cause della malattia, le caratteristiche proprie di essa, in un passo della sentenza definita depressione, né le concrete mansioni svolte presso la datrice di lavoro e la farmacia, tutti elementi di rilevanza decisiva in direzione del duplice accertamento di cui sopra".
La pronuncia è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 24 aprile 2008, n.10706: Malattia - Svolgimento altra attività lavorativa - Licenziamento disciplinare)