Cassazione Lavoro: l’infortunio in itinere per fatto doloso del terzo è coperto dall’INAIL?
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria del 27 novembre, riscontrando un contrasto di giurisprudenza sull’estensione del concetto di infortunio in itinere, in particolare per quel che attiene all’incidenza del fatto doloso del terzo, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Milano ha rigettato la domanda degli eredi di una donna proposta nei confronti dell’INAIL, avente ad oggetto il compenso dell’indennità ex articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 conseguente all’evento mortale occorso alla medesima, la quale, mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere il luogo in cui prestava la propria attività lavorativa, era stata accoltellata dal proprio convivente.
La Corte ha posto alla base della decisione il rilievo fondamentale secondo il quale il fatto doloso del terzo si è posto quale evento esterno non previsto né prevedibile che avrebbe alterato la regolarità causale, considerata presupposto della norma assicurativa di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 30/00, implicandone la non operatività.
Quindi, tale conclusione della Corte di appello di Milano porta gli eredi della donna a ricorrere in Cassazione.
A tal proposito, la Suprema Corte si interroga sulla portata da attribuire alla regola secondo cui l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprenda tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro, da cui deriva la morte o una inabilità permanente o temporanea. Quindi, in tale disciplina va incluso anche l’infortunio in itinere.
Infatti, la Corte di Cassazione rileva come vi sia un indirizzo giurisprudenziale che tende ad estendere il concetto di infortunio assicurato anche al lavoratore in itinere nei casi derivati da eventi dannosi imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato. Detto indirizzo si basa sul presupposto che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro sia sempre protetto, in quanto ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.
Tuttavia, la Suprema Corte sul tema in oggetto riscontra anche un opposto indirizzo che, invece, ritiene che non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell’occasione di lavoro, cosicché per la configurazione dell’infortunio sul lavoro non sarebbe sufficiente la sussistenza della causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l’assicurato, ma sarebbe altresì necessario che tale causa sia connessa all’attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno occasionata dal suo esercizio.
Data la questione di massima di particolare importanza, la Sezione Lavoro ha, pertanto, rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Ordinanza Interlocutoria 27 novembre 2014, n. 25243)
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria del 27 novembre, riscontrando un contrasto di giurisprudenza sull’estensione del concetto di infortunio in itinere, in particolare per quel che attiene all’incidenza del fatto doloso del terzo, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Milano ha rigettato la domanda degli eredi di una donna proposta nei confronti dell’INAIL, avente ad oggetto il compenso dell’indennità ex articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 conseguente all’evento mortale occorso alla medesima, la quale, mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere il luogo in cui prestava la propria attività lavorativa, era stata accoltellata dal proprio convivente.
La Corte ha posto alla base della decisione il rilievo fondamentale secondo il quale il fatto doloso del terzo si è posto quale evento esterno non previsto né prevedibile che avrebbe alterato la regolarità causale, considerata presupposto della norma assicurativa di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 30/00, implicandone la non operatività.
Quindi, tale conclusione della Corte di appello di Milano porta gli eredi della donna a ricorrere in Cassazione.
A tal proposito, la Suprema Corte si interroga sulla portata da attribuire alla regola secondo cui l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro comprenda tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione del lavoro, da cui deriva la morte o una inabilità permanente o temporanea. Quindi, in tale disciplina va incluso anche l’infortunio in itinere.
Infatti, la Corte di Cassazione rileva come vi sia un indirizzo giurisprudenziale che tende ad estendere il concetto di infortunio assicurato anche al lavoratore in itinere nei casi derivati da eventi dannosi imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato. Detto indirizzo si basa sul presupposto che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro sia sempre protetto, in quanto ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.
Tuttavia, la Suprema Corte sul tema in oggetto riscontra anche un opposto indirizzo che, invece, ritiene che non è possibile ignorare il preciso elemento normativo dell’occasione di lavoro, cosicché per la configurazione dell’infortunio sul lavoro non sarebbe sufficiente la sussistenza della causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l’assicurato, ma sarebbe altresì necessario che tale causa sia connessa all’attività lavorativa, nel senso cioè che inerisca a tale attività e sia almeno occasionata dal suo esercizio.
Data la questione di massima di particolare importanza, la Sezione Lavoro ha, pertanto, rimesso gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Ordinanza Interlocutoria 27 novembre 2014, n. 25243)