Covid-19 sul lavoro è infortunio e va denunciato
Con la Circolare 24 del 9 settembre 2021 l’INAIL ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni non guaribili entro tre giorni e alla conseguente sanzione in caso di inottemperanza.
I chiarimenti sono importanti perché se gli obblighi sono da tempo conosciuti, non di rado sono trascurati con riferimento all’infortunio da Covid-19. Con ciò rischiando di generare sanzioni rilevanti a carico dei datori di lavoro.
La Circolare si suddivide nelle seguenti parti:
A. Obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
B. Procedimento sanzionatorio
C. Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
D. Indicazioni operative alle Strutture territoriali per l’applicazione delle sanzioni amministrative
Le prime due sono di particolare importanza per i datori di lavoro e per i consulenti.
Vediamole riportando i passaggi più rilevanti.
L’INAIL ricorda che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge (due giorni) presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio.
In caso di violazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo è da 1.290,00 a 7.745,00 euro. Mentre la sanzione ridotta è di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.
Ripercorrendo la normativa applicabile, l’INAIL ricorda che:
- il datore di lavoro deve presentare la denuncia per tutti gli infortuni che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità (articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11242). Le stesse disposizioni si applicano anche ai soggetti assicuranti della gestione Agricoltura;
- la denuncia dell'infortunio deve essere presentata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio;
- il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi;
- nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell’infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione da parte del datore di lavoro della richiesta della denuncia di infortunio, che viene trasmessa dalla Sede competente via Pec o per posta in caso di constatata assenza di Pec.
In particolare, l’INAIL evidenzia che fuori dai casi di certificato medico d’infortunio rilasciato al lavoratore e/o richiesta di denuncia da parte della Sede Inail, non è ravvisabile in capo al datore di lavoro alcun obbligo di presentazione della denuncia di infortunio.
A chi si domandasse il senso di termini così ridotti, l’INAIL ricorda che essi sono previsti in quanto la legge tutela l’interesse preminente dell’assicurazione pubblica e obbligatoria a istruire nel minor tempo possibile il caso di infortunio, in modo da fornire al lavoratore le prestazioni economiche, sanitarie e sociosanitarie dovute per legge ed erogare ai superstiti del lavoratore deceduto le prestazioni economiche spettanti, ricorrendone i presupposti.