Cassazione Lavoro: onere della prova nel danno da demansionamento
La Corte di Cassazione ha così ribadito, in materia di danno da demansionamento, l’orientamento elaborato dalle Sezioni Unite con sentenza 6572/2006, cassando così la pronuncia della corte d’appello ha fatto malgoverno dei principi in materia di onere della prova, in quanto ha fatto discendere automaticamente da una presunta situazione di demansionamento la sussistenza del diritto al risarcimento del relativo danno.
In particolare, nel riconoscere a favore del lavoratore il diritto al risarcimento dei danni a causa dello svolgimento di mansioni dequalificate, il giudice d’appello non ha esplicitato il suo convincimento circa la sussistenza ed entità del relativo danno da demansionamento, limitandosi ad osservare che il lavoratore si era visto assegnare solo incarichi di coadiutore del direttore dei lavori, ossia un ruolo oggettivamente inferiore rispetto a quello di direttore dei lavori precedentemente ricoperto presso altra sede della società datore di lavoro.
La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 29 gennaio 2008, n. 1974: Danno da demansionamento).
La Corte di Cassazione ha così ribadito, in materia di danno da demansionamento, l’orientamento elaborato dalle Sezioni Unite con sentenza 6572/2006, cassando così la pronuncia della corte d’appello ha fatto malgoverno dei principi in materia di onere della prova, in quanto ha fatto discendere automaticamente da una presunta situazione di demansionamento la sussistenza del diritto al risarcimento del relativo danno.
In particolare, nel riconoscere a favore del lavoratore il diritto al risarcimento dei danni a causa dello svolgimento di mansioni dequalificate, il giudice d’appello non ha esplicitato il suo convincimento circa la sussistenza ed entità del relativo danno da demansionamento, limitandosi ad osservare che il lavoratore si era visto assegnare solo incarichi di coadiutore del direttore dei lavori, ossia un ruolo oggettivamente inferiore rispetto a quello di direttore dei lavori precedentemente ricoperto presso altra sede della società datore di lavoro.
La Sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 29 gennaio 2008, n. 1974: Danno da demansionamento).