Cassazione Lavoro: valida comunicazione inviata dalla cancelleria all’avvocato via email
"Il carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea prevista dagli articoli 136 c.p.c. e 145 disposizioni di attuazione; la possibilità, ridotta ma effettiva, di malfunzionamento del sistema di trasmissione; la gravità delle conseguenze decadenziali, impongono di ritenere che sia necessaria la risposta manuale di ricevuta con il tasto "rispondi", e non sufficiente la risposta in automatico "letto" (per identica soluzione, limitatamente alla risposta "ok" del servizio di trasmissione via fax vedi Cass. 25 marzo 2003 n. 4319 e 3286/2006 cit.). Né argomenti in contrario sembra possano trarsi dallo jus superveniens costituito dal nuovo testo del comma 3 dell’articolo 136 c.p.c., perché questo rinvia alla normativa regolamentare sopra citata, la quale non disciplina il punto specifico in esame. Né alla materia processuale, specificamente disciplinata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n.123, è applicabile l’art. 12 D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per il quale il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 19 febbraio 2008, n.4061).
"Il carattere sostitutivo della procedura telematica rispetto a quella cartacea prevista dagli articoli 136 c.p.c. e 145 disposizioni di attuazione; la possibilità, ridotta ma effettiva, di malfunzionamento del sistema di trasmissione; la gravità delle conseguenze decadenziali, impongono di ritenere che sia necessaria la risposta manuale di ricevuta con il tasto "rispondi", e non sufficiente la risposta in automatico "letto" (per identica soluzione, limitatamente alla risposta "ok" del servizio di trasmissione via fax vedi Cass. 25 marzo 2003 n. 4319 e 3286/2006 cit.). Né argomenti in contrario sembra possano trarsi dallo jus superveniens costituito dal nuovo testo del comma 3 dell’articolo 136 c.p.c., perché questo rinvia alla normativa regolamentare sopra citata, la quale non disciplina il punto specifico in esame. Né alla materia processuale, specificamente disciplinata dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n.123, è applicabile l’art. 12 D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per il quale il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 19 febbraio 2008, n.4061).