Cassazione: per l’originale e la traduzione dell’atto occorrono sottoscrizioni distinte
Non è conforme alla legge fare economia di sottoscrizioni in caso di originale e di relativa traduzione. Il notaio deve raccogliere le sottoscrizioni di legge in calce ad entrambi.
La Cassazione ha innanzitutto riportato il testo degli articoli di riferimento della Legge Notarile, di cui ha avallato l’interpretazione letterale.
Articolo 54
Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l’atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all’originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è stabilito nell’art. 51.
Articolo 55
Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l’atto potrà tuttavia essere ricevuto con l’intervento dell’interprete, che
sarà scelto dalle parti.
L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell’atto.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all’atto dovranno conoscere la lingua straniera.
Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l’interprete, conosca la lingua straniera.
L’atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all’originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall’interprete, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è disposto nell’art. 51.
L’interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l’originale quanto la traduzione.
Secondo la Cassazione la Legge Notarile ha “inteso tutelare la effettività della verifica della traduzione e indurre a tal fine ognuno dei soggetti tenuti alla sottoscrizione a considerare bene tanto che vi sia, quanto l’importanza della fedeltà di essa. Il mezzo individuato per favorire questa speciale attenzione è costituito proprio dalla sottoscrizione distinta di ciascuna delle due parti dell’atto, gesto che costringe a interrogarsi sulla congruità della traduzione”.
La Corte non ha accolto la tesi del notaio ricorrente secondo cui “l’atto va ricostruito unitariamente e non richiede il requisito della doppia sottoscrizione allorché la traduzione sia apposta in calce all’originale sì da formare un atto unitario”.
La Corte ha pertanto elaborato il seguente principio, decidendo anche in ordine alla sanzione applicabile al notaio: “In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, il notaio che contravviene all’obbligo della doppia sottoscrizione, di far cioè sottoscrivere distintamente sia il testo originale che la traduzione dell’atto, è punibile con la sanzione prevista dall’articolo 137 Legge Notarile in relazione alla violazione di cui all’articolo 51 della legge citata”.
Per la consultazione della sentenza integrale si rinvia al sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 16 aprile 2013, n.9177)
Non è conforme alla legge fare economia di sottoscrizioni in caso di originale e di relativa traduzione. Il notaio deve raccogliere le sottoscrizioni di legge in calce ad entrambi.
La Cassazione ha innanzitutto riportato il testo degli articoli di riferimento della Legge Notarile, di cui ha avallato l’interpretazione letterale.
Articolo 54
Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l’atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all’originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è stabilito nell’art. 51.
Articolo 55
Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l’atto potrà tuttavia essere ricevuto con l’intervento dell’interprete, che
sarà scelto dalle parti.
L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell’atto.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all’atto dovranno conoscere la lingua straniera.
Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l’interprete, conosca la lingua straniera.
L’atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all’originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall’interprete, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come è disposto nell’art. 51.
L’interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l’originale quanto la traduzione.
Secondo la Cassazione la Legge Notarile ha “inteso tutelare la effettività della verifica della traduzione e indurre a tal fine ognuno dei soggetti tenuti alla sottoscrizione a considerare bene tanto che vi sia, quanto l’importanza della fedeltà di essa. Il mezzo individuato per favorire questa speciale attenzione è costituito proprio dalla sottoscrizione distinta di ciascuna delle due parti dell’atto, gesto che costringe a interrogarsi sulla congruità della traduzione”.
La Corte non ha accolto la tesi del notaio ricorrente secondo cui “l’atto va ricostruito unitariamente e non richiede il requisito della doppia sottoscrizione allorché la traduzione sia apposta in calce all’originale sì da formare un atto unitario”.
La Corte ha pertanto elaborato il seguente principio, decidendo anche in ordine alla sanzione applicabile al notaio: “In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, il notaio che contravviene all’obbligo della doppia sottoscrizione, di far cioè sottoscrivere distintamente sia il testo originale che la traduzione dell’atto, è punibile con la sanzione prevista dall’articolo 137 Legge Notarile in relazione alla violazione di cui all’articolo 51 della legge citata”.
Per la consultazione della sentenza integrale si rinvia al sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Civile, Sentenza 16 aprile 2013, n.9177)