Cassazione Penale: crimini di guerra commessi a Stazzema

Con questa decisione i giudici della I Sezione rigettano i ricorsi proposti avverso le condanne all’ergastolo di tre ex ufficiali delle forze armate naziste responsabili della “strage di Stazzema” dove vennero sterminate circa 500 persone, tra cui donne e bambini. L’atrocità e la barbarie commessa violava deliberatamente il cosiddetto “ius belli”, ossia quelle regole dettate dagli Stati per disciplinare la violenza nei conflitti armati in vista della salvaguardia degli interessi protetti dalla normativa internazionale e della tutela della vita umana in tutti i suoi aspetti.

La Corte ribadisce l’orientamento, già espresso nella sentenza della Cassazione, I sezione, n.12595 del 16/11/98, secondo cui, per affermare la giurisdizione militare per reati contro le leggi e gli usi della guerra, gli appartenenti del corpo delle SS devono qualificarsi come appartenenti a forze armate nemiche, in quanto esse erano organizzate secondo schemi militari e con appartenenza del comando alle dirette dipendenze del Fuhrer.

La Cassazione conferma, quindi, la condanna per i reati ascritti agli imputati, ossia gli art.185 e 13 del c.p.m.d.g., per la duplice ragione che il massacro di Sant’Anna deve considerarsi commesso “ per cause non estranee alla guerra” e che le truppe tedesche erano da considerarsi truppe nemiche a tutti gli effetti. Inoltre la Cassazione ritiene non sorretta da alcuna causa giustificatrice, per adempimento del dovere o esecuzione di un ordine legalmente dato, l’azione compiuta dalle SS non solo perché donne, bambini ed anziani non sono collocabili tra le forze belligeranti ma anche per il fatto che tale azione, seppur commessa in astratto contro forze militari regolari o irregolari, era stata commessa con modalità e con mezzi tali da violare ogni comune senso di pietà e di rispetto per la dignità umana.

La Corte, inoltre, conferma la legittimità della costituzione di parte civile (richiamando, ad esempio, la decisione della Cass.,VI Sez., 21/02/2005 n. 231210) della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Stazzema per il fatto che tale eccidio aveva provocato la morte della maggioranza degli abitanti di questo paese e ciò aveva provocato dolori, sofferenze e patimenti nella collettività stanziata sul territorio di cui queste persone giuridiche pubbliche sono enti esponenziali e che ancora oggi costituisce fonte inesauribile di turbamento tale da determinare un danno non patrimoniale risarcibile.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 25 gennaio 2008, n. 4060: Reati militari - Crimini di guerra).

[Dott. Francesco Barracca]

Con questa decisione i giudici della I Sezione rigettano i ricorsi proposti avverso le condanne all’ergastolo di tre ex ufficiali delle forze armate naziste responsabili della “strage di Stazzema” dove vennero sterminate circa 500 persone, tra cui donne e bambini. L’atrocità e la barbarie commessa violava deliberatamente il cosiddetto “ius belli”, ossia quelle regole dettate dagli Stati per disciplinare la violenza nei conflitti armati in vista della salvaguardia degli interessi protetti dalla normativa internazionale e della tutela della vita umana in tutti i suoi aspetti.

La Corte ribadisce l’orientamento, già espresso nella sentenza della Cassazione, I sezione, n.12595 del 16/11/98, secondo cui, per affermare la giurisdizione militare per reati contro le leggi e gli usi della guerra, gli appartenenti del corpo delle SS devono qualificarsi come appartenenti a forze armate nemiche, in quanto esse erano organizzate secondo schemi militari e con appartenenza del comando alle dirette dipendenze del Fuhrer.

La Cassazione conferma, quindi, la condanna per i reati ascritti agli imputati, ossia gli art.185 e 13 del c.p.m.d.g., per la duplice ragione che il massacro di Sant’Anna deve considerarsi commesso “ per cause non estranee alla guerra” e che le truppe tedesche erano da considerarsi truppe nemiche a tutti gli effetti. Inoltre la Cassazione ritiene non sorretta da alcuna causa giustificatrice, per adempimento del dovere o esecuzione di un ordine legalmente dato, l’azione compiuta dalle SS non solo perché donne, bambini ed anziani non sono collocabili tra le forze belligeranti ma anche per il fatto che tale azione, seppur commessa in astratto contro forze militari regolari o irregolari, era stata commessa con modalità e con mezzi tali da violare ogni comune senso di pietà e di rispetto per la dignità umana.

La Corte, inoltre, conferma la legittimità della costituzione di parte civile (richiamando, ad esempio, la decisione della Cass.,VI Sez., 21/02/2005 n. 231210) della Regione Toscana, della Provincia di Lucca e del Comune di Stazzema per il fatto che tale eccidio aveva provocato la morte della maggioranza degli abitanti di questo paese e ciò aveva provocato dolori, sofferenze e patimenti nella collettività stanziata sul territorio di cui queste persone giuridiche pubbliche sono enti esponenziali e che ancora oggi costituisce fonte inesauribile di turbamento tale da determinare un danno non patrimoniale risarcibile.

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 25 gennaio 2008, n. 4060: Reati militari - Crimini di guerra).

[Dott. Francesco Barracca]