Cassazione Penale: danno all’immagine della provincia per violazione divieto di caccia

La Suprema Corte afferma che la condotta di violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati è idonea a cagionare un danno all’immagine della Provincia, cui compete il dovere di vigilare sul corretto esercizio della caccia stessa. Il danno è configurabile anche con riguardo a d attività venatorie poste in essere, più in generale, in violazione dei divieti e dei vincoli posti dalla normativa, tra cui anche quello del divieto di cacciare in periodo non consentito, a prescindere dal danneggiamento specifico di animali o dall’uso di armi.

Il principio stabilito dalla norma ricalca quello di una recente pronuncia del 2002, la n.35868 della III sezione della Cassazione Penale, secondo cui il danno all’immagine dell’ente preposto al corretto esercizio della caccia sussiste per il sol fatto dell’esercizio fraudolento della caccia in periodi vietati dalla legge.

Si tratta, in definitiva, di danni morali provocati all’ente Provincia, persona giuridica di diritto pubblico, provocati da condotte non iure e contra ius che mettono a repentaglio la credibilità dell’ente provinciale, di fronte alla collettività stanziata su tale territorio, nell’esercizio corretto ed efficiente delle proprie funzioni.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 17 marzo 2008, n.11752).

[Dott. Francesco Barracca]
La Suprema Corte afferma che la condotta di violazione del divieto di cacciare con mezzi vietati è idonea a cagionare un danno all’immagine della Provincia, cui compete il dovere di vigilare sul corretto esercizio della caccia stessa. Il danno è configurabile anche con riguardo a d attività venatorie poste in essere, più in generale, in violazione dei divieti e dei vincoli posti dalla normativa, tra cui anche quello del divieto di cacciare in periodo non consentito, a prescindere dal danneggiamento specifico di animali o dall’uso di armi.

Il principio stabilito dalla norma ricalca quello di una recente pronuncia del 2002, la n.35868 della III sezione della Cassazione Penale, secondo cui il danno all’immagine dell’ente preposto al corretto esercizio della caccia sussiste per il sol fatto dell’esercizio fraudolento della caccia in periodi vietati dalla legge.

Si tratta, in definitiva, di danni morali provocati all’ente Provincia, persona giuridica di diritto pubblico, provocati da condotte non iure e contra ius che mettono a repentaglio la credibilità dell’ente provinciale, di fronte alla collettività stanziata su tale territorio, nell’esercizio corretto ed efficiente delle proprie funzioni.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 17 marzo 2008, n.11752).

[Dott. Francesco Barracca]