Cassazione Penale: false attestazioni del medico per le presenze non sono falso pubblico
"Il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti a seguito della disciplina introdotta con il D. Lgs 165/01 ha assunto connotazioni privatistiche: ne deriva che non può rientrare nella nozione di "atto pubblico", oggetto della tutela penale, un’attività della pubblica amministrazione realizzata ai fini della costituzione, gestione ed organizzazione di detto rapporto sul quale non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della medesima; in tale ottica deve escludersi dal novero degli atti pubblici quello consistente nella determinazione del corrispettivo, nei confronti del dipendente, posto in essere dall’organo amministrativo, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e destinato ad operare esclusivamente nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (si veda al proposito il principio enunciato con riguardo al cartellino segnatempo in Cass. S.U- 11-4-06 n. 15342 Rv. 590194). In conclusione va affermato che la determinazione dirigenziale dello stipendio non costituisce espressione di un potere tipico della pubblica amministrazione, ma semplice atto di gestione del rapporto di lavoro: in relazione ad esso non è quindi configurabile ipotesi di falso in atto pubblico".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Seizone Quinta Penale, Sentenza 28 febbraio 2008: Dirigente ospedaliero - False attestazioni di presenza per la determinazione dello stipendio - Falso in atto pubblico per induzione - Esclusione).
"Il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti a seguito della disciplina introdotta con il D. Lgs 165/01 ha assunto connotazioni privatistiche: ne deriva che non può rientrare nella nozione di "atto pubblico", oggetto della tutela penale, un’attività della pubblica amministrazione realizzata ai fini della costituzione, gestione ed organizzazione di detto rapporto sul quale non hanno incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della medesima; in tale ottica deve escludersi dal novero degli atti pubblici quello consistente nella determinazione del corrispettivo, nei confronti del dipendente, posto in essere dall’organo amministrativo, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e destinato ad operare esclusivamente nell’ambito delle paritetiche posizioni contrattuali delle parti (si veda al proposito il principio enunciato con riguardo al cartellino segnatempo in Cass. S.U- 11-4-06 n. 15342 Rv. 590194). In conclusione va affermato che la determinazione dirigenziale dello stipendio non costituisce espressione di un potere tipico della pubblica amministrazione, ma semplice atto di gestione del rapporto di lavoro: in relazione ad esso non è quindi configurabile ipotesi di falso in atto pubblico".
La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Seizone Quinta Penale, Sentenza 28 febbraio 2008: Dirigente ospedaliero - False attestazioni di presenza per la determinazione dello stipendio - Falso in atto pubblico per induzione - Esclusione).