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Cassazione Penale: lo scoop giornalistico non legittima la violazione della privacy

In una recente sentenza, la Cassazione è approdata ad una nuova decisione che verte sul difficile e delicato bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto di cronaca. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che la divulgazione dell’immagine di persona offesa da reati sessuali senza il relativo consenso integra un reato, risultando al massimo livello tutelato il diritto dell’offeso sull’opposto diritto della collettività di essere informata.

Nel caso in esame, una giornalista di una rinomata testata giornalistica e il direttore della stessa venivano accusati del reato di cui all’articolo 734-bis del Codice Penale, rubricato “Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale”, per aver trasmesso nell’edizione più seguita del telegiornale alcune immagini che mostravano i colloqui di minori nel corso dell’incidente probatorio in un caso di violenze sessuali in una scuola materna. Le immagini ritraevano i minori, ripresi di spalle e di profilo, mentre rispondevano alle domande rivolte da una psicologa.

La Corte d’Appello condannava il direttore e la giornalista al pagamento di un’ammenda, confermando la sentenza dei giudici di primo grado. Avverso tale decisione, le parti hanno proposto ricorso in Cassazione, adducendo, come elementi difensivi, l’inidoneità delle immagini trasmesse a rendere riconoscibili i soggetti ripresi e comunque il corretto esercizio del diritto di cronaca.

Innanzitutto, ricordando l’orientamento giurisprudenziale fortemente consolidato, i giudici di Cassazione hanno ribadito che: “la tutela offerta dall’art. 734-bis c.p. “copre” tutti i casi in cui, non solo attraverso il volto, ma in qualunque altro modo (da un profilo, da un’immagine dal di dietro, da un vestito indossato) si possa risalire alla persona offesa dei reati indicati dalla norma”.

I giudici di legittimità hanno approfondito la natura del reato di specie. L’articolo 734-bis è stato introdotto dal legislatore del 1996 e tutela il diritto all’anonimato e alla privacy di soggetti vittime di particolari reati (violenza sessuale) dalla divulgazione di qualsiasi elemento diretto a permettere l’identificazione degli stessi. La norma, come si rileva dal testo della disposizione, non ammette alcuna eccezione, se non il consenso della persona offesa.

Il legislatore ha voluto in questo caso garantire la massima tutela del bene giuridico protetto, prendendo non pochi accorgimenti inerenti alla natura della fattispecie criminosa. Il reato ascritto ai soggetti, in quanto rientrante nel novero delle contravvenzioni, può essere indistintamente consumato a titolo di dolo o di colpa e non necessita della querela poiché l’azione è procedibile d’ufficio, in virtù della sua natura contravvenzionale.

La condotta criminosa non può giustificarsi sull’assunto di aver esercitato il diritto di informare la collettività, ancorché costituzionalmente garantito secondo un autorevole orientamento dottrinale, in quanto viene a mancare un meritevole interesse della società alla conoscenza del fatto. Nel caso di cui all’articolo 734-bis, il bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto di cronaca è stato già compiuto del legislatore, che ha conferito la massima tutela al primo, rilevando come inesistente il secondo.

Di particolare interesse il seguente passaggio della pronuncia: “Peraltro correttamente la Corte di appello rileva come dall’espletata istruttoria sia emerso come il sacrificio della privacy delle vittime sia stato operato non sull’altare dell’interesse generale bensì su quello della tempestività del servizio giornalistico, al fine di dare la notizia per primi, quindi esclusivamente per il successo della testata. Pertanto, come ricordano i giudici del gravame del merito, l’interesse giornalistico nel caso di specie non era quello di riferire un fatto, ma proprio quello di mostrare le immagini di un atto giudiziario e, al suo interno, quelle del perito e delle piccole vittime. Non preoccupandosi gli imputati di commettere, pur di pubblicare la notizia esclusiva, anche l’ulteriore reato di cui all’art. 684 cod. pen., diffondendo atti di un procedimento penale non pubblicabile, reato che è stato estinto per oblazione”.

La Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso e confermato la condanna per il direttore e la giornalista per il reato ascritto.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 22 gennaio 2014, n. 2887)

In una recente sentenza, la Cassazione è approdata ad una nuova decisione che verte sul difficile e delicato bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto di cronaca. In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che la divulgazione dell’immagine di persona offesa da reati sessuali senza il relativo consenso integra un reato, risultando al massimo livello tutelato il diritto dell’offeso sull’opposto diritto della collettività di essere informata.


Nel caso in esame, una giornalista di una rinomata testata giornalistica e il direttore della stessa venivano accusati del reato di cui all’articolo 734-bis del Codice Penale, rubricato “Divulgazione delle generalità o dell’immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale”, per aver trasmesso nell’edizione più seguita del telegiornale alcune immagini che mostravano i colloqui di minori nel corso dell’incidente probatorio in un caso di violenze sessuali in una scuola materna. Le immagini ritraevano i minori, ripresi di spalle e di profilo, mentre rispondevano alle domande rivolte da una psicologa.

La Corte d’Appello condannava il direttore e la giornalista al pagamento di un’ammenda, confermando la sentenza dei giudici di primo grado. Avverso tale decisione, le parti hanno proposto ricorso in Cassazione, adducendo, come elementi difensivi, l’inidoneità delle immagini trasmesse a rendere riconoscibili i soggetti ripresi e comunque il corretto esercizio del diritto di cronaca.

Innanzitutto, ricordando l’orientamento giurisprudenziale fortemente consolidato, i giudici di Cassazione hanno ribadito che: “la tutela offerta dall’art. 734-bis c.p. “copre” tutti i casi in cui, non solo attraverso il volto, ma in qualunque altro modo (da un profilo, da un’immagine dal di dietro, da un vestito indossato) si possa risalire alla persona offesa dei reati indicati dalla norma”.

I giudici di legittimità hanno approfondito la natura del reato di specie. L’articolo 734-bis è stato introdotto dal legislatore del 1996 e tutela il diritto all’anonimato e alla privacy di soggetti vittime di particolari reati (violenza sessuale) dalla divulgazione di qualsiasi elemento diretto a permettere l’identificazione degli stessi. La norma, come si rileva dal testo della disposizione, non ammette alcuna eccezione, se non il consenso della persona offesa.

Il legislatore ha voluto in questo caso garantire la massima tutela del bene giuridico protetto, prendendo non pochi accorgimenti inerenti alla natura della fattispecie criminosa. Il reato ascritto ai soggetti, in quanto rientrante nel novero delle contravvenzioni, può essere indistintamente consumato a titolo di dolo o di colpa e non necessita della querela poiché l’azione è procedibile d’ufficio, in virtù della sua natura contravvenzionale.

La condotta criminosa non può giustificarsi sull’assunto di aver esercitato il diritto di informare la collettività, ancorché costituzionalmente garantito secondo un autorevole orientamento dottrinale, in quanto viene a mancare un meritevole interesse della società alla conoscenza del fatto. Nel caso di cui all’articolo 734-bis, il bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto di cronaca è stato già compiuto del legislatore, che ha conferito la massima tutela al primo, rilevando come inesistente il secondo.

Di particolare interesse il seguente passaggio della pronuncia: “Peraltro correttamente la Corte di appello rileva come dall’espletata istruttoria sia emerso come il sacrificio della privacy delle vittime sia stato operato non sull’altare dell’interesse generale bensì su quello della tempestività del servizio giornalistico, al fine di dare la notizia per primi, quindi esclusivamente per il successo della testata. Pertanto, come ricordano i giudici del gravame del merito, l’interesse giornalistico nel caso di specie non era quello di riferire un fatto, ma proprio quello di mostrare le immagini di un atto giudiziario e, al suo interno, quelle del perito e delle piccole vittime. Non preoccupandosi gli imputati di commettere, pur di pubblicare la notizia esclusiva, anche l’ulteriore reato di cui all’art. 684 cod. pen., diffondendo atti di un procedimento penale non pubblicabile, reato che è stato estinto per oblazione”.

La Cassazione ha, dunque, rigettato il ricorso e confermato la condanna per il direttore e la giornalista per il reato ascritto.

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Penale, Sentenza 22 gennaio 2014, n. 2887)