Cassazione Penale: poteri del Tribunale per tutela penale del marchio nel sequestro

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale promuove ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame ha accolto l’impugnazione contro il decreto di perquisizione e di sequestro. In particolare, nel caso di specie, il Procuratore lamenta che attraverso una valutazione incidentale di nullità del marchio comunitario regolarmente registrato, il Tribunale avrebbe esorbitato dai propri poteri, anticipando una decisione nel merito e ritenendo insusissistente il fatto contestato.

Secondo la Cassazione le conclusioni a cui è giunta nel corso del tempo "non devono essere modificate con l’entrata in vigore della normativa sui marchi di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, la cui ratio, per il settore che qui interessa, è da riconoscere innanzitutto nella volontà del legislatore di garantire una risposta repressiva più efficace al fenomeno della contraffazione, anche attraverso l’introduzione esplicita dell’osservanza della normativa comunitaria".

"In giurisprudenza sin dall’orientamento più risalente è stato comunque affermato che la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o  di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica, oltre che a quello privato del soggetto inventore, e la previsione secondo la quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione di marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, deve essere interpretato nel senso che la configurabilità dei delitti è necessario che il marchio il segno distintivo, di cui si assuma la falsità sia stato depositato registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi solo se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. Più recentemente la tutela è stata anticipata al momento della data di presentazione della domanda di registrazione o brevetto, nelle forme di legge, della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l’esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.

La Cassazione ha così cassato la pronuncia del Tribunale "per aver esercitato una verifica in concreto dell’astratta configurabilità dell’ipotesi accusatoria e della sua fondatezza. Mentre alla giurisdizione compete il potere - dovere di espletare il controllo di legittimità sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. Non è consentito dunque al Tribunale di instaurare un processo nel processo, in quanto l’accertamento del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di considerare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica".

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 2 febbraio 2010, n.1578).

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale promuove ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale del riesame ha accolto l’impugnazione contro il decreto di perquisizione e di sequestro. In particolare, nel caso di specie, il Procuratore lamenta che attraverso una valutazione incidentale di nullità del marchio comunitario regolarmente registrato, il Tribunale avrebbe esorbitato dai propri poteri, anticipando una decisione nel merito e ritenendo insusissistente il fatto contestato.

Secondo la Cassazione le conclusioni a cui è giunta nel corso del tempo "non devono essere modificate con l’entrata in vigore della normativa sui marchi di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, la cui ratio, per il settore che qui interessa, è da riconoscere innanzitutto nella volontà del legislatore di garantire una risposta repressiva più efficace al fenomeno della contraffazione, anche attraverso l’introduzione esplicita dell’osservanza della normativa comunitaria".

"In giurisprudenza sin dall’orientamento più risalente è stato comunque affermato che la tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o  di prodotti industriali è finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica, oltre che a quello privato del soggetto inventore, e la previsione secondo la quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione di marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, deve essere interpretato nel senso che la configurabilità dei delitti è necessario che il marchio il segno distintivo, di cui si assuma la falsità sia stato depositato registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi solo se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. Più recentemente la tutela è stata anticipata al momento della data di presentazione della domanda di registrazione o brevetto, nelle forme di legge, della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l’esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione.

La Cassazione ha così cassato la pronuncia del Tribunale "per aver esercitato una verifica in concreto dell’astratta configurabilità dell’ipotesi accusatoria e della sua fondatezza. Mentre alla giurisdizione compete il potere - dovere di espletare il controllo di legittimità sia pure nell’ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. Non è consentito dunque al Tribunale di instaurare un processo nel processo, in quanto l’accertamento del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di considerare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica".

(Corte di Cassazione - Sezione Seconda Penale, Sentenza 2 febbraio 2010, n.1578).