Cassazione Penale: reato di concussione per il commissario liquidatore

Incorre nel reato di concussione il commissario liquidatore che induce l’acquirente di beni compresi nella procedura di lca a rilasciargli una fatturazione parziale.

La Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, nella sentenza n. 18732 dell’8 maggio 2008, ha stabilito che: “Il commissario liquidatore nominato ai sensi dell’art. 198 L. Fall., che, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, induce l’acquirente di beni compresi nella liquidazione coatta amministrativa a rilasciargli indebitamente una fattura di importo inferiore al prezzo effettivamente pagato al fine di documentare la ricezione solo della somma fatturata e, quindi, la pattuizione del minor prezzo risultante dalla fattura, commette il reato di concussione e non quello di interesse privato negli atti di liquidazione previsto dagli artt. 228 L. Fall., che si applica espressamente solo qualora non ricorra il reato previsto dall’art. 317 c.p., né quello di accettazione di retribuzione non dovuta, previsto dall’art. 219 L. Fall., il quale riguarda la ricezione o la pattuizione di una retribuzione aggiuntiva rispetto al compenso liquidato ai sensi dell’art. 213 L. Fall. dall’autorità che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa, in quanto nella fattispecie criminosa non si rinvengono gli elementi specializzanti dell’abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale e dell’induzione o della costrizione, come effetto dell’esercizio di una pressione psichica, prevaricatrice della volontà del privato, e quindi dell’oggettiva soggezione alla pubblica funzione, tipici della concussione (Cass., Sez. 6, 2 novembre 1994 n. 4172, ric. Ovigo)”

Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del 4 maggio 2007 con cui la Corte d’appello di Bologna aveva condannato per concussione ai sensi dell’art. 317 c.p. un commissario liquidatore di una Società a responsabilità limitata che aveva imposto all’acquirente, dopo il perfezionamento della vendita di beni mobili compresi nella procedura esecutiva, la corresponsione del prezzo mediante una fatturazione parziale, ritenendo assorbito nel primo il reato di interesse privato negli atti di liquidazione coatta amministrativa.

Gli ermellini, quindi, concludono ritenendo che: “il reato di concussione deve ritenersi speciale rispetto a quelli previsti dagli artt. 228 e 229 L. Fall., con la conseguenza che fra il primo e questi ultimi non è ipotizzabile il concorso”.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 8 maggio 2008, n. 18732)

[Dott. Donato Vozza]

Incorre nel reato di concussione il commissario liquidatore che induce l’acquirente di beni compresi nella procedura di lca a rilasciargli una fatturazione parziale.

La Suprema Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, nella sentenza n. 18732 dell’8 maggio 2008, ha stabilito che: “Il commissario liquidatore nominato ai sensi dell’art. 198 L. Fall., che, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale, induce l’acquirente di beni compresi nella liquidazione coatta amministrativa a rilasciargli indebitamente una fattura di importo inferiore al prezzo effettivamente pagato al fine di documentare la ricezione solo della somma fatturata e, quindi, la pattuizione del minor prezzo risultante dalla fattura, commette il reato di concussione e non quello di interesse privato negli atti di liquidazione previsto dagli artt. 228 L. Fall., che si applica espressamente solo qualora non ricorra il reato previsto dall’art. 317 c.p., né quello di accettazione di retribuzione non dovuta, previsto dall’art. 219 L. Fall., il quale riguarda la ricezione o la pattuizione di una retribuzione aggiuntiva rispetto al compenso liquidato ai sensi dell’art. 213 L. Fall. dall’autorità che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa, in quanto nella fattispecie criminosa non si rinvengono gli elementi specializzanti dell’abuso della qualità o dei poteri del pubblico ufficiale e dell’induzione o della costrizione, come effetto dell’esercizio di una pressione psichica, prevaricatrice della volontà del privato, e quindi dell’oggettiva soggezione alla pubblica funzione, tipici della concussione (Cass., Sez. 6, 2 novembre 1994 n. 4172, ric. Ovigo)”

Con tale sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione del 4 maggio 2007 con cui la Corte d’appello di Bologna aveva condannato per concussione ai sensi dell’art. 317 c.p. un commissario liquidatore di una Società a responsabilità limitata che aveva imposto all’acquirente, dopo il perfezionamento della vendita di beni mobili compresi nella procedura esecutiva, la corresponsione del prezzo mediante una fatturazione parziale, ritenendo assorbito nel primo il reato di interesse privato negli atti di liquidazione coatta amministrativa.

Gli ermellini, quindi, concludono ritenendo che: “il reato di concussione deve ritenersi speciale rispetto a quelli previsti dagli artt. 228 e 229 L. Fall., con la conseguenza che fra il primo e questi ultimi non è ipotizzabile il concorso”.

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Penale, Sentenza 8 maggio 2008, n. 18732)

[Dott. Donato Vozza]