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Cassazione SU Civili: comunicazione impugnazione del licenziamento via posta

"L’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’articolo 6 della Legge 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte Costituzionale - l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto articolo 6, al lavoratore sia rimessa la scelta tra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (articoli 4 e 36 Costituzione), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 14 aprile 2010, n.8830: Impugnazione del licenziamento - Efficacia impeditiva della decadenza - Comunicazione via posta).
"L’impugnazione del licenziamento ai sensi dell’articolo 6 della Legge 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mezzo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che - in base ai principi generali in tema di decadenza enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e affermati, con riferimento alla notificazione degli atti processuali, dalla Corte Costituzionale - l’effetto di impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato dell’attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione demandato ad un servizio - idoneo a garantire un adeguato affidamento - sottratto alla sua ingerenza, non rilevando, in contrario, che, alla stregua del predetto articolo 6, al lavoratore sia rimessa la scelta tra più forme di comunicazione, la quale, valendo a bilanciare la previsione di un termine breve di decadenza in relazione al diritto del prestatore a conservare il posto di lavoro e a mantenere un’esistenza libera e dignitosa (articoli 4 e 36 Costituzione), concorre a mantenere un equo e ragionevole equilibrio degli interessi coinvolti".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 14 aprile 2010, n.8830: Impugnazione del licenziamento - Efficacia impeditiva della decadenza - Comunicazione via posta).