Cassazione SU Civili: litispendenza tra ricorso per decreto ingiuntivo e atto di citazione

"Il terzo comma dell’art. 643 c.p.c. [La notificazione determina la pendenza della lite] deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso".

Questo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto in giurisprudenza, in merito all’individuazione del criterio della prevenzione tra la domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la richiesta di accertamento negativo presentata con atto di citazione.

Secondo i giudici delle Sezioni Unite: "Poiché la fondamentale funzione della notifica del ricorso e del decreto è di provocare il contraddittorio mentre, come è stato rilevato (v. cass. n. 5597 del 1992), "la prevenzione è un effetto della costituzione del processo e non della realizzazione del contraddittorio", non contrasta con la predetta funzione riconoscere che il principale effetto processuale della pendenza retroagisca al momento della proposizione della domanda. Né il fatto che, a differenza dagli altri procedimenti su ricorso, nel procedimento d’ingiunzione il giudizio a cognizione piena è meramente eventuale, può escludere l’applicazione del principio generale enunciato nell’indicata decisione di queste sezioni unite, perché, comunque, il diritto di difesa dell’ingiunto è garantito dalla necessità che, per il verificarsi della litispendenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il ricorso stesso e il decreto debbono essere notificati".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 1° ottobre 2007, n. 20596: Ricorso per decreto ingiuntivo e domanda di accertamento negativo del credito - Litispendenza).

"Il terzo comma dell’art. 643 c.p.c. [La notificazione determina la pendenza della lite] deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso".

Questo il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto in giurisprudenza, in merito all’individuazione del criterio della prevenzione tra la domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la richiesta di accertamento negativo presentata con atto di citazione.

Secondo i giudici delle Sezioni Unite: "Poiché la fondamentale funzione della notifica del ricorso e del decreto è di provocare il contraddittorio mentre, come è stato rilevato (v. cass. n. 5597 del 1992), "la prevenzione è un effetto della costituzione del processo e non della realizzazione del contraddittorio", non contrasta con la predetta funzione riconoscere che il principale effetto processuale della pendenza retroagisca al momento della proposizione della domanda. Né il fatto che, a differenza dagli altri procedimenti su ricorso, nel procedimento d’ingiunzione il giudizio a cognizione piena è meramente eventuale, può escludere l’applicazione del principio generale enunciato nell’indicata decisione di queste sezioni unite, perché, comunque, il diritto di difesa dell’ingiunto è garantito dalla necessità che, per il verificarsi della litispendenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il ricorso stesso e il decreto debbono essere notificati".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Ordinanza 1° ottobre 2007, n. 20596: Ricorso per decreto ingiuntivo e domanda di accertamento negativo del credito - Litispendenza).