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Cassazione SU Penali: attenuante del danno patrimonale di speciale tenuità nella ricettazione

Presidente G. Pioletti, Relatore F. Fiandanese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 20 maggio 2004, dichiarava Tizio responsabile del delitto di ricettazione di assegni, facenti parte di un carnet oggetto di furto, successivamente riempiti dallo stesso Tizio ed utilizzati per effettuare acquisti per un ammontare complessivo di lire 3.932.860; nonché dei delitti di ricettazione di carta di identità denunciata smarrita, di falsità materiale in relazione alla stessa carta di identità e di sostituzione di persona.

A seguito di impugnazione dell’imputato, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 20 marzo 2007, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di falso e sostituzione di persona, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena.

La Corte di Appello escludeva che il fatto imputato come ricettazione potesse essere qualificato come furto, poiché l’imputato non aveva fornito alcuna indicazione in merito; riteneva che il fatto stesso non potesse essere considerato di particolare tenuità, ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.p. “essendo stato commesso da soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio che così operando ha denotato una notevole propensione all’illecito”.

La Corte di Appello, inoltre, negava la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p., dichiarando di aderire all’insegnamento della Suprema Corte, che, con sentenza n. 31169 del 2006 aveva affermato che detta attenuante non può essere riconosciuta, laddove si abbia riguardo ad assegni o a moduli di documenti, in sé privi di rilevanza economica, che non potendo formare oggetto di alcun negozio, non consentono di ravvisare un danno patrimoniale misurabile in termini di speciale tenuità.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

a) erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 648 e 624 c.p., nonché mancanza di motivazione e/o manifesta illogicità, in quanto la sentenza impugnata, affermando di non potere valutare un’ipotesi di qualificazione dei fatti diversa da quella prospettata nel capo di accusa per difetto di diverse allegazioni dell’imputato, sposterebbe sulla difesa un onere probatorio che è proprio dell’accusa e non terrebbe conto di elementi fattuali risultanti dagli atti, nel caso di specie, la contiguità temporale delle condotte di sottrazione degli assegni e del documento e di utilizzo degli stessi;

b) erronea applicazione dell’art. 62, comma 1, n. 4, c.p., in quanto, mentre per l’ipotesi di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. devono essere valutate tutte le circostanze previste dall’art. 133 c.p., per l’ipotesi prevista dall’art. 62, comma 1, n. 4, c.p., invece, l’elemento pregnante sarebbe quello del valore intrinseco della cosa oggetto del reato, poiché l’incommerciabilità di un bene non può essere equiparata all’assenza di valore, posto che il bene è comunque costituito da elementi materiali ed è il prodotto di lavorazione che hanno determinato il costo, e, pertanto, il valore del danno che subisce chi perde il possesso di un assegno sarebbe riconducibile a quanto egli dovrà spendere per ottenerne un altro; se, poi, il bene sarà utilizzato per commettere un altro reato, sarà quest’ultimo reato, ad avviso del ricorrente, a causare, eventualmente, un danno.

Il magistrato assegnato all’ufficio spoglio della seconda sezione penale ha prospettato un contrasto di giurisprudenza e ha chiesto l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Il Primo Presidente con provvedimento del 25 maggio

2007 assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

Il motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata qualificazione dei fatti contestati quale furto in luogo di quella di ricettazione di cui ai capi a) e b) delle imputazioni, non può essere accolto né sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione né sotto quello dell’erronea applicazione della legge penale.

Occorre, in primo luogo, osservare che con i motivi di appello la difesa dell’imputato aveva dedotto la mancata derubricazione del reato contestato al capo a) (ricettazione di assegni bancari) e non anche di quello contestato al capo b) (ricettazione di carta di identità). Sul punto, la sentenza impugnata si pronuncia espressamente, argomentando, in modo non manifestamente illogico, e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, che “il Tizio non ha mai addotto di essere stato l’autore del furto del carnet, per cui l’affermazione della difesa secondo cui egli dovrebbe essere ritenuto l’autore del furto per la contiguità temporale tra la sottrazione e la spendita, non è certo sufficiente ad accreditare questa ipotesi, mancando di qualsivoglia indicazione da parte dell’imputato e quindi di qualsivoglia verifica sulla attendibilità della versione alternativa”.

Tale motivazione non è censurabile neppure sotto il profilo della violazione della difesa tecnica, che, ad avviso del ricorrente, dovrebbe sopportare un onere probatorio proprio dell’accusa. Infatti, il mero possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. Nel caso di specie, all’elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità, contrappone l’assenza di indicazioni sul punto da parte dell’imputato. In tal modo, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento.

Inoltre, nel caso di specie, trattandosi della contestazione di due fatti di ricettazione, deve anche richiamarsi il principio formulato da questa Suprema Corte, secondo il quale “dall’ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi e in danno di soggetti diversi ben può legittimamente desumersi, in assenza di elementi positivamente indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia frutto di ricettazione” (Sez. I, 29 ottobre 2004, n. 46006, Di Berardino, riv. 230319).

Il secondo motivo di ricorso solleva una questione di diritto controversa, che ha determinato l’assegnazione a queste Sezioni Unite.

In effetti, sull’applicabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p. nel caso in cui la ricettazione abbia per oggetto moduli di assegni bancari, si registrano diversi orientamenti giurisprudenziali, fermo, peraltro, il principio, ormai pacifico, fissato da Sez. Un. n. 13330 del 26 aprile 1989, Beggio, (riv. 182220 e 182221) secondo il quale “l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., è compatibile con l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648, secondo comma c.p., solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata di ricettazione, e che va condotto alla luce di tutti i parametri di cui all’art. 133 c.p., perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p. è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, secondo comma c.p.”.

Neppure si ravvisa contrasto giurisprudenziale con riferimento al caso in cui l’oggetto del reato di ricettazione sia un assegno già formato con indicazione dell’importo e non un assegno in bianco, e ciò perché, si afferma, la natura di titolo di credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno assumere all’assegno i connotati di un "bene", con valore economicamente apprezzabile, e, con riferimento al quantum portato dallo stesso, anche agli effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato; in tal caso, si precisa, “è da escludersi che il danno conseguente alla utilizzazione del titolo possa essere dissociato dalla condotta del colpevole e riferito, invece, ad una diversa e successiva attività criminosa” (Sez. Un. n. 13330 del 1989, Beggio cit.; conformi: Sez. V, 6 dicembre 2005 – 23 febbraio 2006. n. 6770, Bertucci, riv. 233998; Sez. II, 18 dicembre 2003 – 27 gennaio 2004, n. 2919, Melia, riv. 228564; Sez. II, 14 maggio 1991, n. 9280, Battaglia, riv. 187935).

Controversa, invece, è l’individuazione dei criteri di applicabilità dell’attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, nel caso in cui oggetto della ricettazione siano moduli di assegni bancari in bianco.

Sulla questione controversa, in verità, le Sezioni Unite si sono già pronunciate con la sentenza n. 10446 del 7 luglio 1984, Del Pozzo (riv. 166806), la quale ha affermato che “la questione relativa all’applicabilità, o meno della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62 n.4 c.p., nell’ipotesi di ricettazione di assegni bancari in bianco (art.648 c.p.) va risolta, in linea generale, nel senso che la speciale tenuità del danno deve essere apprezzata in relazione al valore della cosa che forma oggetto del reato. Ciò significa che, quando non si tratti di denaro, si deve tener conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali, in un determinato momento storico; senza che possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell’altro, la valutazione economica della cosa come tale”.

Sulla base di tale principio, che si considera conseguenza di quello più generale per cui il danno, ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p., è quello che deriva in modo immediato e diretto dal reato, si afferma che nell’ipotesi di ricettazione di moduli di assegni bancari in bianco, la valutazione, ai fini della concessione o del diniego dell’attenuante prevista dall’art. 62 n.4 c.p., del danno patrimoniale derivante dal reato di ricettazione va effettuata in base al valore (materiale) dei moduli stessi e non al diritto di credito incorporabile nei titoli (così Sez. Un. Cit.).

Identico principio è stato espresso da Sez. Un. 7 luglio 1984, n. 10445, Suardi, (riv. 166805), che, con riferimento all’ipotesi di ricettazione di moduli per carte di identità, ha formulato l’ulteriore precisazione che non “rileva al fine de quo, che con azioni successive, ad opera dello stesso o di altri soggetti la cosa in questione venga utilizzata, per commettere altre azioni delittuose integranti di per se stesse uno o più reati, in relazione ai quali la tenuità o la gravità del danno eventualmente prodotto si atteggia in un’autonoma tematica circostanziale”.

Successivamente a tali pronunce delle Sezioni Unite, si registrano orientamenti giurisprudenziali difformi.

Molte decisioni mostrano adesione ai principi espressi dalle citate Sezioni Unite, affermando che al danno patrimoniale previsto dall’attenuante debba assegnarsi valore oggettivo intrinseco, così che, nel caso di ricettazione di moduli di assegni in bianco, il riferimento non possa che essere al valore dei moduli e non già agli importi che risultino apposti in un momento successivo, dando luogo ad ulteriori ipotesi delittuose, come il falso o la truffa (Sez. IV, 5 luglio 2005, n. 44639, Verderosa, riv. 232613; Sez. IV, 9 marzo 2004, n. 20303, Benedetti, 228580; Sez. II, 28 settembre 1992 – 5 febbraio 1993, n. 1036, Cacace, riv. 193008; Sez. II, 8 gennaio 1992, n. 1999, Fontana, riv. 189160; Sez. II, 15 luglio 1987 – 30 gennaio 1988, n. 1315, Di Mauro, riv. 177511; Sez. II, 3 luglio 1986, n. 13861, Verrecchia, riv. 174539). E’ evidente che questa scelta interpretativa consente un’amplissima possibilità di ricorrenza dell’attenuante, dato che il valore economico intrinseco di un assegno non compilato o di un documento è assai limitato. Si comprende perchè il formale ossequio alle decisioni delle Sezioni Unite non ha impedito che la giurisprudenza in più occasioni precisasse, sia pure con riferimento alla ricettazione di moduli di documenti (carta di identità, patente di guida, porto d’armi), che occorre valutare non soltanto il costo della carta e della stampa, ma anche i costi connessi alle attività ed alla documentazione necessarie per conseguire il documento (Sez. II, 31 maggio 1991, n. 8759, Angelone, riv. 188343), e soprattutto, i costi delle operazioni tecniche necessarie a rendere i moduli difficilmente imitabili o addirittura inimitabili (Sez. II, 14 gennaio 1985, n. 4404, Ranieri, riv. 169881), anche se, poi, il costo di tali operazioni, in altre decisioni, pur ritenuto rilevante, non è stato considerato comunque sufficiente ad elevare il danno al di sopra della soglia della speciale tenuità (Sez. II, 4 novembre 1988, n. 2840, Proietti, riv. 180595; Sez. II, 19 maggio 1992, n. 7133, Moschera, riv. 191330)

Secondo un’interpretazione in radicale contrasto con quella espressa dalle citate Sezioni Unite, la sussistenza dell’attenuante in questione nella ricettazione di assegni in bianco dovrebbe essere esclusa, in ragione della potenziale utilizzazione dei titoli che conferirebbe agli stessi un valore che trascende quello della loro materialità cartacea (Sez. II, 11 luglio 1991, n. 4988, Petrelli, riv. 188048). Si precisa, altresì, che “occorre avere riguardo non esclusivamente al valore venale della carta e del costo della stampa del modulo, ma anche all’interesse generale della banca emittente al cosiddetto "valore formale" del documento, per la peculiare funzione garantistica nel commercio giuridico dei titoli di credito, interesse la cui lesione è attuale e concomitante alla ricettazione, indipendentemente dall’utilizzazione concreta del titolo e dalla conseguente eventuale realizzazione degli ulteriori reati di falso e truffa (Sez. II, 30 giugno 1992 – 5 gennaio 1993, n. 8, La Rocca, riv. 192641). Analoghe affermazioni di principio sono contenute in quelle pronunce che esaminano la problematica della speciale tenuità con riferimento alla ricettazione di quell’altro strumento di pagamento che è costituito dalle carte di credito il cui “valore strumentale” si sovrappone al valore economico intrinseco, in considerazione della potenzialità del danno derivante dalla circolazione di detti documenti (Sez. II, 10 ottobre 1995 – 26 aprile 1996, n. 4320, Di Mauro, riv. 204759; Sez. II, 22 maggio 1990 – 5 aprile 1991, n. 3731, Fundarò, riv. 186765, che espressamente considera “equiparabile” la carta di credito a un modulo in bianco di assegno bancario).

Una terza soluzione intepretativa è quella sostenuta dalla sentenza della Sezione II di questa Corte n. 31169 del 1° giugno 2006, Pomettini, riv. 234681, sulla quale si è basata la decisione della Corte di Appello di Torino oggetto del ricorso, che considera il modulo di assegno in bianco cosa priva di rilevanza economica, non potendo formare oggetto di transazioni commerciali, con la conseguenza che l’attenuante di cui si parla “non può trovare applicazione proprio perché difetta la patrimonialità della res”, la cui acquisizione, pertanto, “non può integrare, ex se, un fatto o un danno di particolare tenuità”. Tale orientamento giurisprudenziale, peraltro, osserva che “comunque” “anche la condivisione della tesi che ha come esclusivo riferimento il valore del modulo in bianco, porta a ritenere irragionevole (. . .) l’affermazione che l’acquisizione dell’oggetto non presenti una intrinseca (sia pur modesta) potenzialità aggressiva del patrimonio del derubato”, dovendosi tenere conto di tutte le operazioni tecniche necessarie a rendere il modulo difficilmente imitabile, del costo di tutte le operazioni indispensabili per la sua utilizzazione, del disagio e delle spese da affrontare per la denuncia e il rinnovo del documento, così come degli adempimenti (quali il “blocco” del conto corrente) che la vittima deve sovente porre in essere per impedire la indebita utilizzazione del conto mediante operazioni bancarie effettuate prima della denuncia.

Si può constatare che tutte le soluzioni interpretative della norma in questione, conducono, spesso, peraltro, con argomentazioni apodittiche, a soluzioni radicali: o la generale applicabilità dell’attenuante in ogni caso di ricettazione di moduli di assegni in bianco, in considerazione dell’intrinseco tenue valore della cosa ricettata o la sua totale inapplicabilità, tenuto conto della insuscettibilità di valutazione economica della cosa stessa oppure della sua potenzialità criminosa.

A fronte di tali radicali soluzioni, che, in applicazione di principi astratti, non consentono al giudice valutazioni discrezionali in merito alla graduazione della pena nelle fattispecie concrete, pur in presenza di un’ipotesi tipica di circostanza del reato, occorre procedere ad una ricostruzione della normativa in materia che non si lasci suggestionare da indimostrate pregiudiziali interpretative e che verifichi la percorribilità di un percorso argomentativo che consenta al giudice di esercitare i suoi poteri di accertamento della sussistenza nello specifico caso di specie dell’ipotesi di legge.

La base di partenza non può che essere il testo letterale del disposto dell’art. 62 n. 4 c.p..

Sulla base di tale testo, si può formulare una prima osservazione, cioè che la giurisprudenza quando dibatte sul valore economico della cosa ricettata trascura di considerare che il disposto della legge fa riferimento al “danno patrimoniale di speciale tenuità” cagionato alla persona offesa dal reato e non al semplice valore della cosa ricettata. Quando il legislatore ha voluto fare riferimento al valore della cosa oggetto del reato lo ha detto espressamente, come nel caso del furto punibile a querela dell’offeso se il fatto è commesso su “cose di tenue valore” (art. 626 n. 2 c.p.). Si può anche ricordare che la disposizione in esame trova riscontro in quella dell’art. 431 del codice penale Zanardelli, che, invece, faceva riferimento, per l’aumento o la diminuzione della pena, al “valore della cosa che ha formato oggetto del delitto” o al “danno recato”, con ciò distinguendo chiaramente i due termini di riferimento.

Anzi, il richiamo alla “tenuità” del danno e non alla sua semplice “entità” rende ancora più evidente che il punto di riferimento per la valutazione in merito all’applicabilità dell’attenuante in questione non può essere il semplice valore oggettivo della cosa ricettata. La circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p. si contrappone alla circostanza aggravante comune di cui all’art. 61 n. 7 c.p., l’avere “cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità”. La “tenuità”, pertanto, si contrappone alla “gravità” e lo stesso riferimento normativo alla gravità piuttosto che all’entità del danno invita ad una valutazione il più possibile completa del danno; in altri termini, il valore della cosa che costituisce l’oggetto materiale del reato non necessariamente esaurisce la gravità del danno che rileva ai fini in esame.

Si deve, inoltre, considerare che la tesi secondo la quale il modulo di assegno in bianco non è suscettibile di valutazione economica non potendo formare oggetto di transazioni commerciali, suscita anche perplessità sistematiche. Infatti, la stessa sentenza che introduce tale principio si preoccupa di argomentare che esso “non comporta, ovviamente, ricadute in tema di reato presupposto (in ipotesi, in tema di furto), atteso che in relazione a tale fattispecie è stato costantemente affermato che il bene oggetto della condotta criminosa non deve essere considerato unicamente nella sua consistenza materiale, ma anche con riferimento alla sua normale destinazione d’uso, equivalente al profitto illecito che ne trae colui che se ne è impossessato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 25 settembre 1998, Di Gioia): in altri termini, la nozione di "patrimonio", ai suddetti fini, ricomprende necessariamente anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio, rivestono comunque interesse per il soggetto che le possiede”. Non si considera, peraltro, che tale affermazione se può non comportare conseguenze in tema di furto, che richiede per la sua configurabilità soltanto il fine di profitto, può, invece, comportare conseguenze inaccettabili con riferimento a quei delitti contro il patrimonio, come l’estorsione, la truffa, la frode informatica, che richiedono per il perfezionamento della fattispecie oltre al profitto anche l’altrui danno. D’altro canto, la stessa pronuncia della Sezione II, mentre tenta di andare al di là della interpretazione delle Sezioni Unite, ad essa, poi, si richiama, integrandola con una precisazione in merito ai criteri di determinazione del valore del modulo di assegno in bianco, che conduce, comunque, ad escludere sempre l’applicabilità dell’attenuante in questione, mantenendo, però, in tal modo, irrisolto il problema dell’esatta individuazione del corretto fondamento giuridico dell’inapplicabilità, nella specie, dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p..

La giurisprudenza che tiene in preminente considerazione le potenzialità criminose del bene ricettato potrebbe ritenersi coerente con lo spirito dell’incriminazione di cui all’art. 648 c.p., soprattutto dopo le modifiche operate dall’art. 15 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e l’aggiunta effettuata dall’art. 3 della legge 9 agosto 1993, n. 328. E’ opinione diffusa che la previsione del delitto di ricettazione non abbia una valenza di tipo quasi esclusivamente patrimoniale, ma svolga anche rilevanti funzioni di prevenzione generale rispetto a quei comportamenti che rendono produttivo il commettere reati e che consentono ai loro autori di negoziare il provento delle attività criminose. Tale giurisprudenza non considera, però, che la potenzialità criminosa della cosa ricettata, per potere essere valutata ai fini della diminuzione o dell’aggravamento di pena, deve avere avuto concreta attuazione, poiché il danno potenziale è estraneo alla funzione dell’attenuante in questione che richiama una dimensione effettiva e concreta del danno, come si desume anche dall’art. 133, comma 1, n. 2, c.p. che attribuisce, invece, rilevanza non solo alla “gravità del danno cagionato alla persona offesa” ma anche al semplice “pericolo” di danno. Pertanto, perché l’“interesse generale della banca emittente al cosiddetto valore formale del documento” possa acquistare rilevanza ai fini della valutazione dell’applicabilità dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., occorre individuare una concreta fattispecie risarcitoria di natura patrimoniale, la cui configurabilità è confermata dalla giurisprudenza civilistica in materia (Sez. I, 30 maggio 1963, n. 1466, riv. 262186; Sez. III, 9 aprile 1982, n. 2208, riv. 420075; Sez. III, 14 ottobre 1992, n. 11207, riv. 478912; Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1859, riv. 534078; Sez. I, 7 giugno 2000, n. 7698, riv. 537354; Sez. III 29 settembre 2004, n. 19565, riv. 577422).

Altra affermazione non attentamente approfondita dalla giurisprudenza è quella secondo la quale deve considerarsi soltanto il valore cartaceo del modulo di assegno in bianco ricettato, quando il riempimento sia addebitabile all’autore dell’ulteriore e successivo reato. Non si considera che applicando tale affermazione di principio in un corretto quadro sistematico, dovrebbe, con ragionamento speculare, riconoscersi che quando il ricettatore riceve cose provenienti da delitto, il danno cagionato da questo si può ritenere già compiutamente verificato, con la conseguente impossibilità di trasferire nello schema della ricettazione, e con identità di qualifica, la persona offesa dal reato presupposto, con la conseguenza che può sostenersi che, essendo la ricettazione reato autonomo rispetto al delitto presupposto, le circostanze del danno patrimoniale devono essere valutate non in rapporto al valore della cosa ricettata (che riguarda il danno cagionato dal delitto presupposto), bensì in rapporto al danno patrimoniale ulteriore.

Pertanto, come chiaramente discende dalla stessa formulazione letterale della norma, agli effetti dell’attenuante in questione ciò che effettivamente rileva è il danno cagionato dal reato, che nel suo significato più proprio é quello giuridicamente considerabile, cioè, quello per cui è data l’azione di risarcimento, tenendo ben presente che il danno risarcibile che il reato può determinare può essere elemento costitutivo dell’incriminazione, ma potrebbe anche essere pregiudizio inerente all’aggressione del bene protetto o conseguenza diretta scaturente dall’offesa tipica. Risulta allora evidente che la chiave di lettura dell’art. 62, n. 4 c.p. (ed anche dell’art. 61 n. 7 c.p.), è offerta dall’art. 185 c.p., che, senza alcun riferimento al titolo ed alla collocazione sistematica del reato e, quindi, all’interesse primario da esso previsto e tutelato, concerne l’obbligo del risarcimento in via civile del danno, di cui il reato stesso in concreto sia stato causa immediata. L’espressione danno “cagionato” di cui all’art. 62 n. 4 c.p. trova perfetta corrispondenza nell’art. 185, che fa riferimento appunto al danno “cagionato” dal reato, esprimendo il concetto che tra l’azione (o l’omissione) e il danno deve esistere un rapporto di causa ad effetto: ciò che rileva, appunto, è che il danno sia conseguenza diretta del fatto illecito a prescindere dalla riferibilità al momento consumativo dello stesso.

Tale chiave di lettura è pacifica nella giurisprudenza, a prescindere dalla obiettività giuridica del reato, purché siano coinvolti interessi a carattere patrimoniale, con riguardo all’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. (“l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno”), ma non si ravvisa alcuna giustificazione giuridicamente fondata per ritenere che la stessa non valga anche con riguardo all’attenuante di cui si discute. L’unica differenza tra le due attenuanti è data dalla loro rispettiva natura, l’una, quella di cui all’art. 62 n. 4 c.p., di natura oggettiva, che prescinde dalla condotta dell’agente, l’altra, quella di cui all’art. 62 n. 6 c.p., di natura soggettiva, che presuppone il ravvedimento attivo del colpevole. Le differenti formule legislative sono, appunto, conseguenza della diversa natura, che importa soltanto nell’ipotesi di cui all’art. 62 n. 6 c.p. una valutazione integrale, oltre che analitica, del danno risarcibile senza distinzioni all’interno di esso. E’, pertanto, una conseguenza logica, che risponde anche a una ortodossa regola di ermeneutica, ritenere la unitarietà del concetto di danno nell’ambito della stessa norma, sia ai fini del n. 4 sia a quelli del n. 6 dell’art. 62.

In verità la giurisprudenza ha rilevato che, diversamente da quanto previsto dall’art. 62 n. 6 c.p., l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., richiede la produzione del danno in capo alla “persona offesa” dal reato, e ciò giustificherebbe nell’un caso il riferimento ad ogni nocumento patrimoniale derivante dal fatto lesivo, nell’altro caso alla diminuzione patrimoniale determinata dall’azione del colpevole nel momento della consumazione del reato (Sez. Un. 6 dicembre 1991 - 1 febbraio 1992, n. 1048, Scala). Senza entrare nella dibattuta questione dell’esatta individuazione del concetto di “persona offesa”, questione della quale queste Sezioni Unite non sono investite, si può rilevare che, mentre la circostanza attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio (art. 62 n. 6 c.p.) fa riferimento al danno patrimoniale che può derivare da qualsiasi reato, con riguardo alla circostanza in esame (e a quella di cui all’art. 61 n. 7 c.p.), invece, il legislatore ha voluto delimitare l’ambito di applicazione, prendendo in considerazione, non soltanto i reati classificati dalla stessa legge come “contro il patrimonio” (Titolo XIII del codice penale), ma anche quelli c.d. ad offesa plurima, la cui categoria è stata elaborata dalla giurisprudenza (cfr. Sez. Un. 9 luglio 1960, Esti, che si è pronunciata con specifico riferimento alle circostanze, attenuante e aggravante, in esame) e da larga parte della dottrina. Non è irrilevante che l’attenuante in questione sia applicabile non solo ai delitti contro il patrimonio ma anche a quelli che comunque offendono il patrimonio. Con tale formula si fa riferimento all’incriminazione di fatti, in cui, pur essendo primaria e principale l’offesa ad interessi non patrimoniali, non manca, in via secondaria o accessoria, l’offesa al patrimonio. Si aggiunga che gli artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p. prevedono l’applicabilità del danno grave – tenue anche nei confronti dei delitti, che, pur non essendo contro il patrimonio e pur non rientrando nella categoria dei delitti che comunque offendono il patrimonio, sono determinati da motivi di lucro. Ciò significa che la circostanza deve essere applicata in ogni caso nel quale vi sia una persona offesa danneggiata dal reato, cioè il titolare di un interesse inerente alla tutela del bene leso o messo in pericolo dall’azione criminosa sul quale ricadono direttamente gli effetti economici dell’aggressione al bene tutelato.

Si può, pertanto, affermare che il riferimento al “danno” cagionato alla persona offesa, a prescindere dall’oggettività giuridica primaria del reato, rende evidente che il legislatore ha inteso riferirsi alla produzione di un danno risarcibile, con la limitazione del riferimento al danno “patrimoniale” che sia stato cagionato ad una “persona offesa” (a differenza dell’art. 62 n. 6, che dà rilievo alla gravità del danno, senza alcuna specificazione, e dell’art. 133 n. 2 c.p., che prende in considerazione la gravità del danno “cagionato alla persona offesa”, ma senza la specificazione della patrimonialità del danno e senza delimitazione di categorie di reati); ciò non significa, però, come si è detto, che il danno considerato sia soltanto quello costituente elemento della fattispecie criminosa, proprio perchè non tutti i reati contro il patrimonio e, ancor meno, quelli che offendono il patrimonio o che sono determinati da motivi di lucro prevedono all’interno della fattispecie tipica la produzione di un danno, così che appare incongruo riferirsi al momento consumativo del reato per la determinazione del danno. Anche sul punto può richiamarsi il disposto dell’art. 431 del codice Zanardelli, il quale stabiliva che il “il valore della cosa” o il “pregiudizio recato” dovevano essere determinati “nel momento del delitto”: proprio la necessità di una disposizione espressa evidenziava che tale principio non si deduceva dal sistema, ma era una precisa scelta legislativa, che non è stata ribadita nel codice vigente.

Che si tratti, poi, di una circostanza del reato che opera oggettivamente, comporta che il giudice di merito dovrà in concreto accertare se il danno patrimoniale sia conseguenza diretta del fatto illecito e valutare la sua gravità in termini generali e globali, senza quelle specificazioni analitiche che sarebbero richieste per la pronuncia di statuizioni civilistiche. Inoltre, perché si possa invocare l’applicazione di una circostanza attenuante è necessario che sussista la prova certa del peculiare fatto che è invocato a fondamento della stessa. Lo stabilire se le risultanze processuali forniscano tale dimostrazione spetta al giudice di merito, il cui giudizio, quando è sorretto da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione.

Deve, pertanto, essere formulato il seguente principio di diritto: “La valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., nel caso di ricettazione non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle) persona(e) offesa(e) dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità - gravità deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. L’apprezzamento del giudice di merito, quando è sorretto da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione”.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, deve essere corretta in diritto (art. 619 c.p.p.), con l’applicazione nel caso di specie del principio sopra formulato, in luogo di quello utilizzato per la decisione, ma tale correzione non ha alcuna influenza sul dispositivo. Infatti, premesso che non è stato oggetto del ricorso per cassazione il diniego dell’attenuante speciale di cui all’art. 648 cpv. c.p., deve rilevarsi che la motivazione della sentenza di primo grado, la quale, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, integra quella di appello ad essa conforme, nega la suddetta attenuante speciale considerando non solo la componente soggettiva del reato (imputato particolarmente pericoloso atteso che si è dimostrato proclive a delinquere), ma anche la componente oggettiva, cioè “l’entità del danno economico arrecato, ammontante a diverse migliaia di euro”, tenuto conto dell’importo degli assegni ricettati in bianco, che sono stati riempiti dallo stesso ricettatore, come conseguenza, quindi, riconducile all’autore del reato di ricettazione. Pertanto, deve ritenersi non accoglibile il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., in applicazione del principio formulato dalle Sezioni Unite, più sopra citate, che non ammette la duplice valutazione dell’entità del danno ai fini della concessione sia dell’attenuante comune (art. 62 n. 4 c.p.) che di quella speciale della ricettazione (art. 648 cpv. c.p.).

In conseguenza del rigetto del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Presidente G. Pioletti, Relatore F. Fiandanese

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 20 maggio 2004, dichiarava Tizio responsabile del delitto di ricettazione di assegni, facenti parte di un carnet oggetto di furto, successivamente riempiti dallo stesso Tizio ed utilizzati per effettuare acquisti per un ammontare complessivo di lire 3.932.860; nonché dei delitti di ricettazione di carta di identità denunciata smarrita, di falsità materiale in relazione alla stessa carta di identità e di sostituzione di persona.

A seguito di impugnazione dell’imputato, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 20 marzo 2007, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava non doversi procedere in ordine ai reati di falso e sostituzione di persona, perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena.

La Corte di Appello escludeva che il fatto imputato come ricettazione potesse essere qualificato come furto, poiché l’imputato non aveva fornito alcuna indicazione in merito; riteneva che il fatto stesso non potesse essere considerato di particolare tenuità, ai sensi dell’art. 648, comma 2, c.p. “essendo stato commesso da soggetto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio che così operando ha denotato una notevole propensione all’illecito”.

La Corte di Appello, inoltre, negava la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p., dichiarando di aderire all’insegnamento della Suprema Corte, che, con sentenza n. 31169 del 2006 aveva affermato che detta attenuante non può essere riconosciuta, laddove si abbia riguardo ad assegni o a moduli di documenti, in sé privi di rilevanza economica, che non potendo formare oggetto di alcun negozio, non consentono di ravvisare un danno patrimoniale misurabile in termini di speciale tenuità.

Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo:

a) erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 648 e 624 c.p., nonché mancanza di motivazione e/o manifesta illogicità, in quanto la sentenza impugnata, affermando di non potere valutare un’ipotesi di qualificazione dei fatti diversa da quella prospettata nel capo di accusa per difetto di diverse allegazioni dell’imputato, sposterebbe sulla difesa un onere probatorio che è proprio dell’accusa e non terrebbe conto di elementi fattuali risultanti dagli atti, nel caso di specie, la contiguità temporale delle condotte di sottrazione degli assegni e del documento e di utilizzo degli stessi;

b) erronea applicazione dell’art. 62, comma 1, n. 4, c.p., in quanto, mentre per l’ipotesi di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. devono essere valutate tutte le circostanze previste dall’art. 133 c.p., per l’ipotesi prevista dall’art. 62, comma 1, n. 4, c.p., invece, l’elemento pregnante sarebbe quello del valore intrinseco della cosa oggetto del reato, poiché l’incommerciabilità di un bene non può essere equiparata all’assenza di valore, posto che il bene è comunque costituito da elementi materiali ed è il prodotto di lavorazione che hanno determinato il costo, e, pertanto, il valore del danno che subisce chi perde il possesso di un assegno sarebbe riconducibile a quanto egli dovrà spendere per ottenerne un altro; se, poi, il bene sarà utilizzato per commettere un altro reato, sarà quest’ultimo reato, ad avviso del ricorrente, a causare, eventualmente, un danno.

Il magistrato assegnato all’ufficio spoglio della seconda sezione penale ha prospettato un contrasto di giurisprudenza e ha chiesto l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Il Primo Presidente con provvedimento del 25 maggio

2007 assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati.

Il motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata qualificazione dei fatti contestati quale furto in luogo di quella di ricettazione di cui ai capi a) e b) delle imputazioni, non può essere accolto né sotto il profilo della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione né sotto quello dell’erronea applicazione della legge penale.

Occorre, in primo luogo, osservare che con i motivi di appello la difesa dell’imputato aveva dedotto la mancata derubricazione del reato contestato al capo a) (ricettazione di assegni bancari) e non anche di quello contestato al capo b) (ricettazione di carta di identità). Sul punto, la sentenza impugnata si pronuncia espressamente, argomentando, in modo non manifestamente illogico, e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, che “il Tizio non ha mai addotto di essere stato l’autore del furto del carnet, per cui l’affermazione della difesa secondo cui egli dovrebbe essere ritenuto l’autore del furto per la contiguità temporale tra la sottrazione e la spendita, non è certo sufficiente ad accreditare questa ipotesi, mancando di qualsivoglia indicazione da parte dell’imputato e quindi di qualsivoglia verifica sulla attendibilità della versione alternativa”.

Tale motivazione non è censurabile neppure sotto il profilo della violazione della difesa tecnica, che, ad avviso del ricorrente, dovrebbe sopportare un onere probatorio proprio dell’accusa. Infatti, il mero possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. Nel caso di specie, all’elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in questa sede di legittimità, contrappone l’assenza di indicazioni sul punto da parte dell’imputato. In tal modo, non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento.

Inoltre, nel caso di specie, trattandosi della contestazione di due fatti di ricettazione, deve anche richiamarsi il principio formulato da questa Suprema Corte, secondo il quale “dall’ingiustificato possesso di refurtiva proveniente da furti commessi in tempi e luoghi diversi e in danno di soggetti diversi ben può legittimamente desumersi, in assenza di elementi positivamente indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione di quei furti, che esso sia frutto di ricettazione” (Sez. I, 29 ottobre 2004, n. 46006, Di Berardino, riv. 230319).

Il secondo motivo di ricorso solleva una questione di diritto controversa, che ha determinato l’assegnazione a queste Sezioni Unite.

In effetti, sull’applicabilità dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p. nel caso in cui la ricettazione abbia per oggetto moduli di assegni bancari, si registrano diversi orientamenti giurisprudenziali, fermo, peraltro, il principio, ormai pacifico, fissato da Sez. Un. n. 13330 del 26 aprile 1989, Beggio, (riv. 182220 e 182221) secondo il quale “l’attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., è compatibile con l’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648, secondo comma c.p., solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l’ipotesi attenuata di ricettazione, e che va condotto alla luce di tutti i parametri di cui all’art. 133 c.p., perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p. è assorbita nell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, secondo comma c.p.”.

Neppure si ravvisa contrasto giurisprudenziale con riferimento al caso in cui l’oggetto del reato di ricettazione sia un assegno già formato con indicazione dell’importo e non un assegno in bianco, e ciò perché, si afferma, la natura di titolo di credito e le obbligazioni in esso consacrate fanno assumere all’assegno i connotati di un "bene", con valore economicamente apprezzabile, e, con riferimento al quantum portato dallo stesso, anche agli effetti del danno patrimoniale causato dalla commissione del reato; in tal caso, si precisa, “è da escludersi che il danno conseguente alla utilizzazione del titolo possa essere dissociato dalla condotta del colpevole e riferito, invece, ad una diversa e successiva attività criminosa” (Sez. Un. n. 13330 del 1989, Beggio cit.; conformi: Sez. V, 6 dicembre 2005 – 23 febbraio 2006. n. 6770, Bertucci, riv. 233998; Sez. II, 18 dicembre 2003 – 27 gennaio 2004, n. 2919, Melia, riv. 228564; Sez. II, 14 maggio 1991, n. 9280, Battaglia, riv. 187935).

Controversa, invece, è l’individuazione dei criteri di applicabilità dell’attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, nel caso in cui oggetto della ricettazione siano moduli di assegni bancari in bianco.

Sulla questione controversa, in verità, le Sezioni Unite si sono già pronunciate con la sentenza n. 10446 del 7 luglio 1984, Del Pozzo (riv. 166806), la quale ha affermato che “la questione relativa all’applicabilità, o meno della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all’art. 62 n.4 c.p., nell’ipotesi di ricettazione di assegni bancari in bianco (art.648 c.p.) va risolta, in linea generale, nel senso che la speciale tenuità del danno deve essere apprezzata in relazione al valore della cosa che forma oggetto del reato. Ciò significa che, quando non si tratti di denaro, si deve tener conto del valore economico che la cosa oggetto del reato ha nelle normali contrattazioni commerciali, in un determinato momento storico; senza che possa darsi peso, a tale riguardo, ad elementi contingenti o casuali, di natura oggettiva o soggettiva, che possano influenzare, in un senso o nell’altro, la valutazione economica della cosa come tale”.

Sulla base di tale principio, che si considera conseguenza di quello più generale per cui il danno, ai fini dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 c.p., è quello che deriva in modo immediato e diretto dal reato, si afferma che nell’ipotesi di ricettazione di moduli di assegni bancari in bianco, la valutazione, ai fini della concessione o del diniego dell’attenuante prevista dall’art. 62 n.4 c.p., del danno patrimoniale derivante dal reato di ricettazione va effettuata in base al valore (materiale) dei moduli stessi e non al diritto di credito incorporabile nei titoli (così Sez. Un. Cit.).

Identico principio è stato espresso da Sez. Un. 7 luglio 1984, n. 10445, Suardi, (riv. 166805), che, con riferimento all’ipotesi di ricettazione di moduli per carte di identità, ha formulato l’ulteriore precisazione che non “rileva al fine de quo, che con azioni successive, ad opera dello stesso o di altri soggetti la cosa in questione venga utilizzata, per commettere altre azioni delittuose integranti di per se stesse uno o più reati, in relazione ai quali la tenuità o la gravità del danno eventualmente prodotto si atteggia in un’autonoma tematica circostanziale”.

Successivamente a tali pronunce delle Sezioni Unite, si registrano orientamenti giurisprudenziali difformi.

Molte decisioni mostrano adesione ai principi espressi dalle citate Sezioni Unite, affermando che al danno patrimoniale previsto dall’attenuante debba assegnarsi valore oggettivo intrinseco, così che, nel caso di ricettazione di moduli di assegni in bianco, il riferimento non possa che essere al valore dei moduli e non già agli importi che risultino apposti in un momento successivo, dando luogo ad ulteriori ipotesi delittuose, come il falso o la truffa (Sez. IV, 5 luglio 2005, n. 44639, Verderosa, riv. 232613; Sez. IV, 9 marzo 2004, n. 20303, Benedetti, 228580; Sez. II, 28 settembre 1992 – 5 febbraio 1993, n. 1036, Cacace, riv. 193008; Sez. II, 8 gennaio 1992, n. 1999, Fontana, riv. 189160; Sez. II, 15 luglio 1987 – 30 gennaio 1988, n. 1315, Di Mauro, riv. 177511; Sez. II, 3 luglio 1986, n. 13861, Verrecchia, riv. 174539). E’ evidente che questa scelta interpretativa consente un’amplissima possibilità di ricorrenza dell’attenuante, dato che il valore economico intrinseco di un assegno non compilato o di un documento è assai limitato. Si comprende perchè il formale ossequio alle decisioni delle Sezioni Unite non ha impedito che la giurisprudenza in più occasioni precisasse, sia pure con riferimento alla ricettazione di moduli di documenti (carta di identità, patente di guida, porto d’armi), che occorre valutare non soltanto il costo della carta e della stampa, ma anche i costi connessi alle attività ed alla documentazione necessarie per conseguire il documento (Sez. II, 31 maggio 1991, n. 8759, Angelone, riv. 188343), e soprattutto, i costi delle operazioni tecniche necessarie a rendere i moduli difficilmente imitabili o addirittura inimitabili (Sez. II, 14 gennaio 1985, n. 4404, Ranieri, riv. 169881), anche se, poi, il costo di tali operazioni, in altre decisioni, pur ritenuto rilevante, non è stato considerato comunque sufficiente ad elevare il danno al di sopra della soglia della speciale tenuità (Sez. II, 4 novembre 1988, n. 2840, Proietti, riv. 180595; Sez. II, 19 maggio 1992, n. 7133, Moschera, riv. 191330)

Secondo un’interpretazione in radicale contrasto con quella espressa dalle citate Sezioni Unite, la sussistenza dell’attenuante in questione nella ricettazione di assegni in bianco dovrebbe essere esclusa, in ragione della potenziale utilizzazione dei titoli che conferirebbe agli stessi un valore che trascende quello della loro materialità cartacea (Sez. II, 11 luglio 1991, n. 4988, Petrelli, riv. 188048). Si precisa, altresì, che “occorre avere riguardo non esclusivamente al valore venale della carta e del costo della stampa del modulo, ma anche all’interesse generale della banca emittente al cosiddetto "valore formale" del documento, per la peculiare funzione garantistica nel commercio giuridico dei titoli di credito, interesse la cui lesione è attuale e concomitante alla ricettazione, indipendentemente dall’utilizzazione concreta del titolo e dalla conseguente eventuale realizzazione degli ulteriori reati di falso e truffa (Sez. II, 30 giugno 1992 – 5 gennaio 1993, n. 8, La Rocca, riv. 192641). Analoghe affermazioni di principio sono contenute in quelle pronunce che esaminano la problematica della speciale tenuità con riferimento alla ricettazione di quell’altro strumento di pagamento che è costituito dalle carte di credito il cui “valore strumentale” si sovrappone al valore economico intrinseco, in considerazione della potenzialità del danno derivante dalla circolazione di detti documenti (Sez. II, 10 ottobre 1995 – 26 aprile 1996, n. 4320, Di Mauro, riv. 204759; Sez. II, 22 maggio 1990 – 5 aprile 1991, n. 3731, Fundarò, riv. 186765, che espressamente considera “equiparabile” la carta di credito a un modulo in bianco di assegno bancario).

Una terza soluzione intepretativa è quella sostenuta dalla sentenza della Sezione II di questa Corte n. 31169 del 1° giugno 2006, Pomettini, riv. 234681, sulla quale si è basata la decisione della Corte di Appello di Torino oggetto del ricorso, che considera il modulo di assegno in bianco cosa priva di rilevanza economica, non potendo formare oggetto di transazioni commerciali, con la conseguenza che l’attenuante di cui si parla “non può trovare applicazione proprio perché difetta la patrimonialità della res”, la cui acquisizione, pertanto, “non può integrare, ex se, un fatto o un danno di particolare tenuità”. Tale orientamento giurisprudenziale, peraltro, osserva che “comunque” “anche la condivisione della tesi che ha come esclusivo riferimento il valore del modulo in bianco, porta a ritenere irragionevole (. . .) l’affermazione che l’acquisizione dell’oggetto non presenti una intrinseca (sia pur modesta) potenzialità aggressiva del patrimonio del derubato”, dovendosi tenere conto di tutte le operazioni tecniche necessarie a rendere il modulo difficilmente imitabile, del costo di tutte le operazioni indispensabili per la sua utilizzazione, del disagio e delle spese da affrontare per la denuncia e il rinnovo del documento, così come degli adempimenti (quali il “blocco” del conto corrente) che la vittima deve sovente porre in essere per impedire la indebita utilizzazione del conto mediante operazioni bancarie effettuate prima della denuncia.

Si può constatare che tutte le soluzioni interpretative della norma in questione, conducono, spesso, peraltro, con argomentazioni apodittiche, a soluzioni radicali: o la generale applicabilità dell’attenuante in ogni caso di ricettazione di moduli di assegni in bianco, in considerazione dell’intrinseco tenue valore della cosa ricettata o la sua totale inapplicabilità, tenuto conto della insuscettibilità di valutazione economica della cosa stessa oppure della sua potenzialità criminosa.

A fronte di tali radicali soluzioni, che, in applicazione di principi astratti, non consentono al giudice valutazioni discrezionali in merito alla graduazione della pena nelle fattispecie concrete, pur in presenza di un’ipotesi tipica di circostanza del reato, occorre procedere ad una ricostruzione della normativa in materia che non si lasci suggestionare da indimostrate pregiudiziali interpretative e che verifichi la percorribilità di un percorso argomentativo che consenta al giudice di esercitare i suoi poteri di accertamento della sussistenza nello specifico caso di specie dell’ipotesi di legge.

La base di partenza non può che essere il testo letterale del disposto dell’art. 62 n. 4 c.p..

Sulla base di tale testo, si può formulare una prima osservazione, cioè che la giurisprudenza quando dibatte sul valore economico della cosa ricettata trascura di considerare che il disposto della legge fa riferimento al “danno patrimoniale di speciale tenuità” cagionato alla persona offesa dal reato e non al semplice valore della cosa ricettata. Quando il legislatore ha voluto fare riferimento al valore della cosa oggetto del reato lo ha detto espressamente, come nel caso del furto punibile a querela dell’offeso se il fatto è commesso su “cose di tenue valore” (art. 626 n. 2 c.p.). Si può anche ricordare che la disposizione in esame trova riscontro in quella dell’art. 431 del codice penale Zanardelli, che, invece, faceva riferimento, per l’aumento o la diminuzione della pena, al “valore della cosa che ha formato oggetto del delitto” o al “danno recato”, con ciò distinguendo chiaramente i due termini di riferimento.

Anzi, il richiamo alla “tenuità” del danno e non alla sua semplice “entità” rende ancora più evidente che il punto di riferimento per la valutazione in merito all’applicabilità dell’attenuante in questione non può essere il semplice valore oggettivo della cosa ricettata. La circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 c.p. si contrappone alla circostanza aggravante comune di cui all’art. 61 n. 7 c.p., l’avere “cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità”. La “tenuità”, pertanto, si contrappone alla “gravità” e lo stesso riferimento normativo alla gravità piuttosto che all’entità del danno invita ad una valutazione il più possibile completa del danno; in altri termini, il valore della cosa che costituisce l’oggetto materiale del reato non necessariamente esaurisce la gravità del danno che rileva ai fini in esame.

Si deve, inoltre, considerare che la tesi secondo la quale il modulo di assegno in bianco non è suscettibile di valutazione economica non potendo formare oggetto di transazioni commerciali, suscita anche perplessità sistematiche. Infatti, la stessa sentenza che introduce tale principio si preoccupa di argomentare che esso “non comporta, ovviamente, ricadute in tema di reato presupposto (in ipotesi, in tema di furto), atteso che in relazione a tale fattispecie è stato costantemente affermato che il bene oggetto della condotta criminosa non deve essere considerato unicamente nella sua consistenza materiale, ma anche con riferimento alla sua normale destinazione d’uso, equivalente al profitto illecito che ne trae colui che se ne è impossessato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 25 settembre 1998, Di Gioia): in altri termini, la nozione di "patrimonio", ai suddetti fini, ricomprende necessariamente anche quelle cose che, pur prive di reale valore di scambio, rivestono comunque interesse per il soggetto che le possiede”. Non si considera, peraltro, che tale affermazione se può non comportare conseguenze in tema di furto, che richiede per la sua configurabilità soltanto il fine di profitto, può, invece, comportare conseguenze inaccettabili con riferimento a quei delitti contro il patrimonio, come l’estorsione, la truffa, la frode informatica, che richiedono per il perfezionamento della fattispecie oltre al profitto anche l’altrui danno. D’altro canto, la stessa pronuncia della Sezione II, mentre tenta di andare al di là della interpretazione delle Sezioni Unite, ad essa, poi, si richiama, integrandola con una precisazione in merito ai criteri di determinazione del valore del modulo di assegno in bianco, che conduce, comunque, ad escludere sempre l’applicabilità dell’attenuante in questione, mantenendo, però, in tal modo, irrisolto il problema dell’esatta individuazione del corretto fondamento giuridico dell’inapplicabilità, nella specie, dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p..

La giurisprudenza che tiene in preminente considerazione le potenzialità criminose del bene ricettato potrebbe ritenersi coerente con lo spirito dell’incriminazione di cui all’art. 648 c.p., soprattutto dopo le modifiche operate dall’art. 15 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e l’aggiunta effettuata dall’art. 3 della legge 9 agosto 1993, n. 328. E’ opinione diffusa che la previsione del delitto di ricettazione non abbia una valenza di tipo quasi esclusivamente patrimoniale, ma svolga anche rilevanti funzioni di prevenzione generale rispetto a quei comportamenti che rendono produttivo il commettere reati e che consentono ai loro autori di negoziare il provento delle attività criminose. Tale giurisprudenza non considera, però, che la potenzialità criminosa della cosa ricettata, per potere essere valutata ai fini della diminuzione o dell’aggravamento di pena, deve avere avuto concreta attuazione, poiché il danno potenziale è estraneo alla funzione dell’attenuante in questione che richiama una dimensione effettiva e concreta del danno, come si desume anche dall’art. 133, comma 1, n. 2, c.p. che attribuisce, invece, rilevanza non solo alla “gravità del danno cagionato alla persona offesa” ma anche al semplice “pericolo” di danno. Pertanto, perché l’“interesse generale della banca emittente al cosiddetto valore formale del documento” possa acquistare rilevanza ai fini della valutazione dell’applicabilità dell’attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., occorre individuare una concreta fattispecie risarcitoria di natura patrimoniale, la cui configurabilità è confermata dalla giurisprudenza civilistica in materia (Sez. I, 30 maggio 1963, n. 1466, riv. 262186; Sez. III, 9 aprile 1982, n. 2208, riv. 420075; Sez. III, 14 ottobre 1992, n. 11207, riv. 478912; Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1859, riv. 534078; Sez. I, 7 giugno 2000, n. 7698, riv. 537354; Sez. III 29 settembre 2004, n. 19565, riv. 577422).

Altra affermazione non attentamente approfondita dalla giurisprudenza è quella secondo la quale deve considerarsi soltanto il valore cartaceo del modulo di assegno in bianco ricettato, quando il riempimento sia addebitabile all’autore dell’ulteriore e successivo reato. Non si considera che applicando tale affermazione di principio in un corretto quadro sistematico, dovrebbe, con ragionamento speculare, riconoscersi che quando il ricettatore riceve cose provenienti da delitto, il danno cagionato da questo si può ritenere già compiutamente verificato, con la conseguente impossibilità di trasferire nello schema della ricettazione, e con identità di qualifica, la persona offesa dal reato presupposto, con la conseguenza che può sostenersi che, essendo la ricettazione reato autonomo rispetto al delitto presupposto, le circostanze del danno patrimoniale devono essere valutate non in rapporto al valore della cosa ricettata (che riguarda il danno cagionato dal delitto presupposto), bensì in rapporto al danno patrimoniale ulteriore.

Pertanto, come chiaramente discende dalla stessa formulazione letterale della norma, agli effetti dell’attenuante in questione ciò che effettivamente rileva è il danno cagionato dal reato, che nel suo significato più proprio é quello giuridicamente considerabile, cioè, quello per cui è data l’azione di risarcimento, tenendo ben presente che il danno risarcibile che il reato può determinare può essere elemento costitutivo dell’incriminazione, ma potrebbe anche essere pregiudizio inerente all’aggressione del bene protetto o conseguenza diretta scaturente dall’offesa tipica. Risulta allora evidente che la chiave di lettura dell’art. 62, n. 4 c.p. (ed anche dell’art. 61 n. 7 c.p.), è offerta dall’art. 185 c.p., che, senza alcun riferimento al titolo ed alla collocazione sistematica del reato e, quindi, all’interesse primario da esso previsto e tutelato, concerne l’obbligo del risarcimento in via civile del danno, di cui il reato stesso in concreto sia stato causa immediata. L’espressione danno “cagionato” di cui all’art. 62 n. 4 c.p. trova perfetta corrispondenza nell’art. 185, che fa riferimento appunto al danno “cagionato” dal reato, esprimendo il concetto che tra l’azione (o l’omissione) e il danno deve esistere un rapporto di causa ad effetto: ciò che rileva, appunto, è che il danno sia conseguenza diretta del fatto illecito a prescindere dalla riferibilità al momento consumativo dello stesso.

Tale chiave di lettura è pacifica nella giurisprudenza, a prescindere dalla obiettività giuridica del reato, purché siano coinvolti interessi a carattere patrimoniale, con riguardo all’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. (“l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno”), ma non si ravvisa alcuna giustificazione giuridicamente fondata per ritenere che la stessa non valga anche con riguardo all’attenuante di cui si discute. L’unica differenza tra le due attenuanti è data dalla loro rispettiva natura, l’una, quella di cui all’art. 62 n. 4 c.p., di natura oggettiva, che prescinde dalla condotta dell’agente, l’altra, quella di cui all’art. 62 n. 6 c.p., di natura soggettiva, che presuppone il ravvedimento attivo del colpevole. Le differenti formule legislative sono, appunto, conseguenza della diversa natura, che importa soltanto nell’ipotesi di cui all’art. 62 n. 6 c.p. una valutazione integrale, oltre che analitica, del danno risarcibile senza distinzioni all’interno di esso. E’, pertanto, una conseguenza logica, che risponde anche a una ortodossa regola di ermeneutica, ritenere la unitarietà del concetto di danno nell’ambito della stessa norma, sia ai fini del n. 4 sia a quelli del n. 6 dell’art. 62.

In verità la giurisprudenza ha rilevato che, diversamente da quanto previsto dall’art. 62 n. 6 c.p., l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., richiede la produzione del danno in capo alla “persona offesa” dal reato, e ciò giustificherebbe nell’un caso il riferimento ad ogni nocumento patrimoniale derivante dal fatto lesivo, nell’altro caso alla diminuzione patrimoniale determinata dall’azione del colpevole nel momento della consumazione del reato (Sez. Un. 6 dicembre 1991 - 1 febbraio 1992, n. 1048, Scala). Senza entrare nella dibattuta questione dell’esatta individuazione del concetto di “persona offesa”, questione della quale queste Sezioni Unite non sono investite, si può rilevare che, mentre la circostanza attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio (art. 62 n. 6 c.p.) fa riferimento al danno patrimoniale che può derivare da qualsiasi reato, con riguardo alla circostanza in esame (e a quella di cui all’art. 61 n. 7 c.p.), invece, il legislatore ha voluto delimitare l’ambito di applicazione, prendendo in considerazione, non soltanto i reati classificati dalla stessa legge come “contro il patrimonio” (Titolo XIII del codice penale), ma anche quelli c.d. ad offesa plurima, la cui categoria è stata elaborata dalla giurisprudenza (cfr. Sez. Un. 9 luglio 1960, Esti, che si è pronunciata con specifico riferimento alle circostanze, attenuante e aggravante, in esame) e da larga parte della dottrina. Non è irrilevante che l’attenuante in questione sia applicabile non solo ai delitti contro il patrimonio ma anche a quelli che comunque offendono il patrimonio. Con tale formula si fa riferimento all’incriminazione di fatti, in cui, pur essendo primaria e principale l’offesa ad interessi non patrimoniali, non manca, in via secondaria o accessoria, l’offesa al patrimonio. Si aggiunga che gli artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p. prevedono l’applicabilità del danno grave – tenue anche nei confronti dei delitti, che, pur non essendo contro il patrimonio e pur non rientrando nella categoria dei delitti che comunque offendono il patrimonio, sono determinati da motivi di lucro. Ciò significa che la circostanza deve essere applicata in ogni caso nel quale vi sia una persona offesa danneggiata dal reato, cioè il titolare di un interesse inerente alla tutela del bene leso o messo in pericolo dall’azione criminosa sul quale ricadono direttamente gli effetti economici dell’aggressione al bene tutelato.

Si può, pertanto, affermare che il riferimento al “danno” cagionato alla persona offesa, a prescindere dall’oggettività giuridica primaria del reato, rende evidente che il legislatore ha inteso riferirsi alla produzione di un danno risarcibile, con la limitazione del riferimento al danno “patrimoniale” che sia stato cagionato ad una “persona offesa” (a differenza dell’art. 62 n. 6, che dà rilievo alla gravità del danno, senza alcuna specificazione, e dell’art. 133 n. 2 c.p., che prende in considerazione la gravità del danno “cagionato alla persona offesa”, ma senza la specificazione della patrimonialità del danno e senza delimitazione di categorie di reati); ciò non significa, però, come si è detto, che il danno considerato sia soltanto quello costituente elemento della fattispecie criminosa, proprio perchè non tutti i reati contro il patrimonio e, ancor meno, quelli che offendono il patrimonio o che sono determinati da motivi di lucro prevedono all’interno della fattispecie tipica la produzione di un danno, così che appare incongruo riferirsi al momento consumativo del reato per la determinazione del danno. Anche sul punto può richiamarsi il disposto dell’art. 431 del codice Zanardelli, il quale stabiliva che il “il valore della cosa” o il “pregiudizio recato” dovevano essere determinati “nel momento del delitto”: proprio la necessità di una disposizione espressa evidenziava che tale principio non si deduceva dal sistema, ma era una precisa scelta legislativa, che non è stata ribadita nel codice vigente.

Che si tratti, poi, di una circostanza del reato che opera oggettivamente, comporta che il giudice di merito dovrà in concreto accertare se il danno patrimoniale sia conseguenza diretta del fatto illecito e valutare la sua gravità in termini generali e globali, senza quelle specificazioni analitiche che sarebbero richieste per la pronuncia di statuizioni civilistiche. Inoltre, perché si possa invocare l’applicazione di una circostanza attenuante è necessario che sussista la prova certa del peculiare fatto che è invocato a fondamento della stessa. Lo stabilire se le risultanze processuali forniscano tale dimostrazione spetta al giudice di merito, il cui giudizio, quando è sorretto da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione.

Deve, pertanto, essere formulato il seguente principio di diritto: “La valutazione del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa dal reato, ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., nel caso di ricettazione non deve avere esclusivo riguardo al valore economico della cosa ricettata, ma deve fare riferimento a tutti i danni patrimoniali oggettivamente prodotti alla (o alle) persona(e) offesa(e) dal reato quale conseguenza diretta del fatto illecito e, perciò, ad esso riconducibili, la cui tenuità - gravità deve essere apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti. L’apprezzamento del giudice di merito, quando è sorretto da logica ed adeguata motivazione, è incensurabile in cassazione”.

La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, deve essere corretta in diritto (art. 619 c.p.p.), con l’applicazione nel caso di specie del principio sopra formulato, in luogo di quello utilizzato per la decisione, ma tale correzione non ha alcuna influenza sul dispositivo. Infatti, premesso che non è stato oggetto del ricorso per cassazione il diniego dell’attenuante speciale di cui all’art. 648 cpv. c.p., deve rilevarsi che la motivazione della sentenza di primo grado, la quale, alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, integra quella di appello ad essa conforme, nega la suddetta attenuante speciale considerando non solo la componente soggettiva del reato (imputato particolarmente pericoloso atteso che si è dimostrato proclive a delinquere), ma anche la componente oggettiva, cioè “l’entità del danno economico arrecato, ammontante a diverse migliaia di euro”, tenuto conto dell’importo degli assegni ricettati in bianco, che sono stati riempiti dallo stesso ricettatore, come conseguenza, quindi, riconducile all’autore del reato di ricettazione. Pertanto, deve ritenersi non accoglibile il motivo di ricorso con il quale si lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., in applicazione del principio formulato dalle Sezioni Unite, più sopra citate, che non ammette la duplice valutazione dell’entità del danno ai fini della concessione sia dell’attenuante comune (art. 62 n. 4 c.p.) che di quella speciale della ricettazione (art. 648 cpv. c.p.).

In conseguenza del rigetto del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.