Cassazione SU Penali: restituzione degli atti al pubblico ministero

"E’ abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per l’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla". Questo il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione.

Così le Sezioni Unite giustificano la propria soluzione: "la soluzione ermeneutica prospettata sembra la più aderente all’impianto strutturale e funzionale dell’udienza preliminare, attesa la dimostrata centralità dell’atto imputativo, nonché alle esigenze di economia della giurisdizione, poiché, sulla base di una rilettura rigorosa e costituzionalmente orientata della categoria dell’abnormità nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corre, ogni fattispecie di indebita regressione costituisce un serio vulnus all’"ordo processus", inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111, comma 2 Cost.: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell’efficienza e della ragionevole durata del processo".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 1 febbraio 2008, n. 5307).
"E’ abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per l’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla". Questo il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione.

Così le Sezioni Unite giustificano la propria soluzione: "la soluzione ermeneutica prospettata sembra la più aderente all’impianto strutturale e funzionale dell’udienza preliminare, attesa la dimostrata centralità dell’atto imputativo, nonché alle esigenze di economia della giurisdizione, poiché, sulla base di una rilettura rigorosa e costituzionalmente orientata della categoria dell’abnormità nell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corre, ogni fattispecie di indebita regressione costituisce un serio vulnus all’"ordo processus", inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti, in spregio dei valori di rilievo costituzionale (art. 111, comma 2 Cost.: regola precettiva e interpretativa, a un tempo) dell’efficienza e della ragionevole durata del processo".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 1 febbraio 2008, n. 5307).