Cassazione SU Penali: riduzione della pena nel giudizio abbreviato

“La riduzione di pena, nella misura prevista dall’articolo 442, comma 2 Codice Procedura Penale in caso di condanna nel giudizio abbreviato, dev’essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli articoli 71 ss. Codice Penale, fra le quali vi è anche la disposizione dell’articolo 78, limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione, in tal caso, non può essere superiore ad anni trenta”.

Questo il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione, che ha affermato "La ratio legis dell’articolo 442, comma 2 Codice Procedura Penale è quella di garantire all’imputato “in ogni singolo processo” un vantaggio conseguente alla scelta strategica del rito alternativo in ordine a tutte le imputazioni contestate in quello specifico processo, e questo vantaggio viene assicurato in ciascuno dei processi celebrati con tale rito e conclusisi con la condanna, all’esito di ognuno dei quali si determina <> applicando la relativa diminuente; quest’ultima opera, dunque, in modo identico nei confronti di tutti coloro che si trovano nel medesimo contesto processuale, ma non può, viceversa, per alcun profilo essere duplicata in sede esecutiva, laddove si debba procedere al cumulo materiale o giuridico delle pene inflitte per più reati in distinti procedimenti, nei quali l’imputato ha di volta in volta ritenuto di attivare, o non, la scelta deflativa del rito speciale (v., al riguardo, Cass., Sez. I, 24/2/2006 n. 11108, Guidotto, rv. 233541). Trattasi dunque di disparità di moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena, che trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità - non di mero fatto bensì giuridica - delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio d’intangibilità del giudicato".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 6 dicembre 2007, n.45583: Concorso di reati e di pene - Limite al cumulo materiale - Riduzione per giudizio abbreviato).

“La riduzione di pena, nella misura prevista dall’articolo 442, comma 2 Codice Procedura Penale in caso di condanna nel giudizio abbreviato, dev’essere effettuata dal giudice dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli articoli 71 ss. Codice Penale, fra le quali vi è anche la disposizione dell’articolo 78, limitativa del cumulo materiale, per cui la pena della reclusione, in tal caso, non può essere superiore ad anni trenta”.

Questo il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione, che ha affermato "La ratio legis dell’articolo 442, comma 2 Codice Procedura Penale è quella di garantire all’imputato “in ogni singolo processo” un vantaggio conseguente alla scelta strategica del rito alternativo in ordine a tutte le imputazioni contestate in quello specifico processo, e questo vantaggio viene assicurato in ciascuno dei processi celebrati con tale rito e conclusisi con la condanna, all’esito di ognuno dei quali si determina <> applicando la relativa diminuente; quest’ultima opera, dunque, in modo identico nei confronti di tutti coloro che si trovano nel medesimo contesto processuale, ma non può, viceversa, per alcun profilo essere duplicata in sede esecutiva, laddove si debba procedere al cumulo materiale o giuridico delle pene inflitte per più reati in distinti procedimenti, nei quali l’imputato ha di volta in volta ritenuto di attivare, o non, la scelta deflativa del rito speciale (v., al riguardo, Cass., Sez. I, 24/2/2006 n. 11108, Guidotto, rv. 233541). Trattasi dunque di disparità di moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena, che trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell’oggettiva diversità - non di mero fatto bensì giuridica - delle situazioni processuali (processo unitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro la stessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattutto nell’efficacia preclusiva derivante dal principio d’intangibilità del giudicato".

La sentenza è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali, Sentenza 6 dicembre 2007, n.45583: Concorso di reati e di pene - Limite al cumulo materiale - Riduzione per giudizio abbreviato).