Cassazione Tributaria: il problema della doppia residenza fiscale va risolto secondo il criterio degli interessi personali
In particolare Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9856 del 14 aprile 2008, ha ribadito che “nel caso in cui una persona fisica abbia la residenza fiscale in due stati membri dell’UE, in quanto in entrambi sia individuabile il centro degli interessi vitali, inteso come il luogo con il quale sia ha un più stretto collegamento sotto l’aspetto degli interessi personali e patrimoniali, il problema della doppia residenza fiscale deve essere risolto attribuendola allo Stato in cui sono rinvenibili i legami personali”.
La Sezione Tributaria ha confermato il proprio orientamento sulla questione, richiamando la motivazione della precedente sentenza n. 13803/2001.
Si legge che: “la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella sentenza 12 luglio 2001, in causa C – 262-99, Louloudakis c. Stato Ellenico, ha enunciato il principio che “…nel caso in cui una persona abbia legami personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua “normale residenza”, stabilito nell’ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali”.
In merito, come ricordato in sentenza, la Corte giustizia ha elencato una serie di elementi rilevanti per l’esistenza di legami personali – la cui valutazione globale spetta al giudice nazionale:
- la presenza fisica della persona e dei suoi familiari;
- la disponibilità di un’abitazione,
- i luoghi in cui i figli frequentano effettivamente la scuola,
- il luogo dell’esercizio delle attività professionali,
- legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali “nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un’abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali”.
Pertanto la doppia residenza ed il deposito di risparmi all’estero non sono motivi sufficienti ad escludere l’obbligo di pagare le tasse in Italia, qualora l’Italia sia rimasto il luogo ove esistono i legami familiari del contribuente.
La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Quinta Sezione Tributaria, Sentenza 14 aprile 2008, n. 9856: Tributi - Doppia residenza - Legami personali).
[Dott. Francesco Barracca e Dott. Donato Vozza]
In particolare Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9856 del 14 aprile 2008, ha ribadito che “nel caso in cui una persona fisica abbia la residenza fiscale in due stati membri dell’UE, in quanto in entrambi sia individuabile il centro degli interessi vitali, inteso come il luogo con il quale sia ha un più stretto collegamento sotto l’aspetto degli interessi personali e patrimoniali, il problema della doppia residenza fiscale deve essere risolto attribuendola allo Stato in cui sono rinvenibili i legami personali”.
La Sezione Tributaria ha confermato il proprio orientamento sulla questione, richiamando la motivazione della precedente sentenza n. 13803/2001.
Si legge che: “la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella sentenza 12 luglio 2001, in causa C – 262-99, Louloudakis c. Stato Ellenico, ha enunciato il principio che “…nel caso in cui una persona abbia legami personali sia professionali in due Stati membri, il luogo della sua “normale residenza”, stabilito nell’ambito di una valutazione globale in funzione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, è quello in cui viene individuato il centro permanente degli interessi di tale persona e che, nell’ipotesi in cui tale valutazione globale non permetta siffatta valutazione, occorre dichiarare la preminenza dei legami personali”.
In merito, come ricordato in sentenza, la Corte giustizia ha elencato una serie di elementi rilevanti per l’esistenza di legami personali – la cui valutazione globale spetta al giudice nazionale:
- la presenza fisica della persona e dei suoi familiari;
- la disponibilità di un’abitazione,
- i luoghi in cui i figli frequentano effettivamente la scuola,
- il luogo dell’esercizio delle attività professionali,
- legami amministrativi con le autorità pubbliche e gli organismi sociali “nei limiti in cui i detti elementi traducano la volontà di tale persona di conferire una determinata stabilità al luogo di collegamento, a motivo di una continuità che risulti da un’abitudine di vita e dallo svolgimento di rapporti sociali e professionali normali”.
Pertanto la doppia residenza ed il deposito di risparmi all’estero non sono motivi sufficienti ad escludere l’obbligo di pagare le tasse in Italia, qualora l’Italia sia rimasto il luogo ove esistono i legami familiari del contribuente.
La sentenza è integralmente consultabile sul Sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione, Quinta Sezione Tributaria, Sentenza 14 aprile 2008, n. 9856: Tributi - Doppia residenza - Legami personali).
[Dott. Francesco Barracca e Dott. Donato Vozza]