Ricordando il proprio orientamento (Cass. n. 19896/2006; Cass. n. 12371/2002; Cass. n. 2168/2001) la Cassazione ha affermato che "nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi a norma della Legge 114/1977, articolo 17, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito - cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge -, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l’avviso di accertamento debba essere notificato al marito. E’ così evidente come nel sistema della richiamata disposizione non rilevi, ai fini dell’insorgere della responsabilità solidale della moglie codichiarante, la notifica a quest’ultima delle sopravvenute pronunce del giudice tributario in ordine ai ricorsi proposti dal marito, né la sopravvenuta separazione giudiziale, né la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 3 dicembre 2009, n.25486: Dichiarazione congiunta dei redditi).
Ricordando il proprio orientamento (Cass. n. 19896/2006; Cass. n. 12371/2002; Cass. n. 2168/2001) la Cassazione ha affermato che "nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi a norma della Legge 114/1977, articolo 17, mentre i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, la moglie, coniuge codichiarante, è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito - cui non è attribuita la legittimazione ad agire anche per la coniuge -, venendo altrimenti vulnerato il diritto di difesa della moglie, che rimane corresponsabile delle maggiori imposte e degli accessori relativi a quell’accertamento, e non ostando a ciò la circostanza che l’avviso di accertamento debba essere notificato al marito. E’ così evidente come nel sistema della richiamata disposizione non rilevi, ai fini dell’insorgere della responsabilità solidale della moglie codichiarante, la notifica a quest’ultima delle sopravvenute pronunce del giudice tributario in ordine ai ricorsi proposti dal marito, né la sopravvenuta separazione giudiziale, né la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
(Corte di Cassazione - Sezione Tributaria, Sentenza 3 dicembre 2009, n.25486: Dichiarazione congiunta dei redditi).