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Cessione quote societarie e divieto di concorrenza

Aspetta primavera, Martini
Ph. Luca Martini / Aspetta primavera, Martini

Cessione quote societarie e divieto di concorrenza

Cessione quote societarie: la Corte di Cassazione, confermando la sentenza dei giudici della Corte di appello di Venezia, ha escluso il diritto al risarcimento dei danni del socio ricorrente per la (presunta) violazione del divieto di concorrenza di cui all’articolo 2557, primo comma, Codice Civile non riconoscendo nell’acquisto di una quota societaria (40%) da parte del ricorrente il trasferimento dell’avviamento societario.

Cessione quote societarie: a norma dell’articolo 2557 in materia di divieto di concorrenza: 1. Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta. 2. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. 3. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. 4. Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto. 5. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Cessione quote societarie: la decisione si allinea alla giurisprudenza di legittimità in tema di divieto di concorrenza, per la quale è ormai pacifico ritenere che “la disposizione contenuta nell’articolo 2557 cod. civ. … non ha il carattere dell’eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti.

Cessione quote societarie: pertanto, non è esclusa l’estensione analogica del citato art. 2557 cod. civ. all’ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice di merito … accerti che tale cessione abbia realizzato un “caso simile” all’alienazione d’azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda (cfr. Cass. civ., I sezione n. 27505)”.

Nel caso di specie, l’accertamento svolto dai giudici di merito e dalla Cassazione non ha condotto all’applicazione analogica del citato articolo, in quanto è stata esclusa (i) l’equivalenza fra cessione della quota del 40% e l’alienazione dell’intera azienda e (ii) la sostituzione dell’imprenditore cessionario a quello societario.

In tema di cessione quote societarie, la Corte, respingendo il ricorso, ha dichiarato la sentenza impugnata conforme ai criteri interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile, Sentenza 23 settembre 2011, n.19430)