x

x

Art. 81

Risarcimento dei danni

La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico [Codice civile 2699] o per scrittura privata [Codice civile 2702] da una persona maggiore di età [Codice civile 2] o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell’articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione [Codice civile 96], obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla [Codice civile 79] a risarcire il danno [Codice civile 1223] cagionato all’altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa [Codice civile 1337]. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti [Codice civile 2056].

Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell’altro.

La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio [Codice civile 2964].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.