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Art. 596

Incapacità del tutore e del protutore

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo [Codice civile 346] e prima che sia approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo [Codice civile 386, 2964], quantunque il testatore sia morto dopo l’approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore [Codice civile 360].

Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

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