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Art. 314-undecies

Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti

[A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 314/8 sono rimaste inadempiute.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato [Codice di procedura civile 732], udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti [Codice civile 433] e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.]

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