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Art. 83 - Ambito di applicazione della documentazione antimafia (1)

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67. (2)

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all’articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’articolo 67;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (3).

3–bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro. (4)

(1) Il presente articolo è entrato in vigore il 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 119, comma 1, come sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), D. LGS. 218/2012.

(2) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), L. 161/2017.

(3) Lettera così sostituita dall’ art. 25, comma 1, lett. b), L. 161/2017.

(4) Comma aggiunto dall’art. 25, comma 1, lett. c), L. 161/2017 e, successivamente, così modificato dall’art. 19–terdecies, comma 1, lett. a), DL 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017.

Rassegna di giurisprudenza

La disciplina dettata dal codice delle leggi antimafia consente l’applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio (Cons. Stato, Sez. 3, 565/2017).

La stazione appaltante è vincolata ad uniformarsi alle risultanze degli accertamenti eseguiti dal prefetto, in quanto il fine del Legislatore è di impedire l’erogazione di risorse pubbliche in favore di operatori economici esposti ad infiltrazioni di tipo mafioso (Cons. Stato, Sez. 3, 565/2017).