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Art. 68 - Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell’articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l’assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l’acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell’articolo 19.

2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell’articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l’applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e 2.

Rassegna di giurisprudenza

In relazione al procedimento di sorveglianza non è configurabile, in radice, il vizio della mancata assunzione della prova decisiva, ai sensi dell’art. 606 CPP, comma 1, lettera d) previsto “soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio” (Sez. 1, 8641/2009). La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione della impugnativa: “quando la parte della prova non assunta ne abbia fatto richiesta, anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall’art. 495 cod. proc. pen.„ comma 2”. Sicché la doglianza ammessa è esclusivamente quella riferita alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento.

Resta, beninteso, impregiudicata la rilevanza delle censure per l’omessa ammissione, o disposizione, di una prova sotto il diverso profilo del vizio di motivazione mancante, in relazione all’art. 125 CPP (fattispecie relativa ad un ricorso in cui l’interessato lamentava la mancata acquisizione nella procedura ex art. 68 di produzione documentale rilevante per la decisione) (Sez. 1, 17124/2016).